Regolamento (CE) n. 867/2002 della Commissione, del 24 maggio 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di olio di oliva vergine lampante detenuto dall'organismo d'intervento italiano
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 25/05/2002 pag. 0003 - 0005
Regolamento (CE) n. 867/2002 della Commissione del 24 maggio 2002 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di olio di oliva vergine lampante detenuto dall'organismo d'intervento italiano LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Nel quadro del regime di acquisti all'intervento, anteriormente al 1o novembre 1998 gli organismi di intervento spagnolo, greco e italiano hanno proceduto ad acquisti di olio d'oliva. La base regolamentare su cui si fondava tale regime è stata abrogata a partire dal 1o novembre 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98. L'organismo di intervento italiano detiene ancora alcuni quantitativi di olio d'oliva vergine lampante. Per garantire una transizione armoniosa tra il preesistente regime di acquisti all'intervento e l'attuale situazione in cui tale regime è stato abrogato e per smaltire sul mercato i quantitativi ancora disponibili presso i centri di intervento comunitari, è opportuno autorizzare la vendita dell'olio d'oliva acquistato dall'organismo di intervento italiano nel quadro del regime abrogato e tuttora giacente in Italia. (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90(4), prevede che la vendita dell'olio d'oliva comunitario detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara. (3) Il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi di intervento(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85(6), ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva. (4) Occorre fissare modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e i relativi controlli. (5) Lo Stato membro interessato deve prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione. (6) È opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'organismo di intervento italiano "Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura", in appresso denominato "AGEA" indice una gara a norma delle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti (CEE) n. 2960/77 e (CEE) n. 2754/78 ai fini della vendita di olio d'oliva vergine lampante sul mercato comunitario. I quantitativi disponibili per la vendita ammontano a circa 697 tonnellate. 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, l'organismo di intervento italiano è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diverse partite con una parte soltanto di quest'olio. Articolo 2 Il bando di gara è pubblicato il 7 giugno 2002. Le partite di olio poste in vendita e il luogo cui sono immagazzinate saranno affissi presso la sede dell'AGEA: Via Palestro, 81 I - 00185 Roma. Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione. Articolo 3 Le offerte devono pervenire all'AGEA, Via Palestro 81, I-00185 Roma, entro le ore 14 (ora locale) del 20 giugno 2002. Le partite invendute saranno rimesse in vendita nel corso di una seconda gara. In tal caso le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 14 (ora locale) del 5 luglio 2002. Articolo 4 1. Per l'olio d'oliva vergine lampante, le offerte si riferiscono a un olio avente 3 gradi di acidità. 2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, previa applicazione delle seguenti maggiorazioni o detrazioni: - fino a 3 gradi di acidità: maggiorazione di 0,32 EUR per ogni decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3 gradi, - oltre 3 gradi di acidità: detrazione di 0,32 EUR per ogni decimo di grado di acidità in più rispetto a 3 gradi. Articolo 5 L'organismo di intervento interessato trasmette alla Commissione, al più tardi due giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto. Articolo 6 Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, secondo la procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato. Articolo 7 Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, l'organismo d'intervento interessato procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione di cui all'articolo 6. Detto organismo d'intervento comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate. Articolo 8 La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 EUR per 100 chilogrammi. Articolo 9 L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 EUR per 100 chilogrammi. Articolo 10 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo della partita aggiudicata l'organismo d'intervento, gli aggiudicatari e gli enti ammassatori procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione(7). L'organismo d'intervento deve disporre del risultato definitivo delle analisi effettuate su tale campione al più tardi il trentesimo giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione di cui all'articolo 6: a) se il risultato definitivo delle analisi effettuate su detto campione rivela una differenza tra la quantità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni: i) l'organismo d'intervento informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente all'allegato I, nonché gli enti ammassatori e gli aggiudicatari; ii) gli aggiudicatari possono: - accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata, oppure - rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso gli aggiudicatari ne informano il giorno stesso gli organismi d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente gli aggiudicatari dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni; b) se il risultato definitivo delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE: - l'organismo d'intervento informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente all'allegato I, nonché gli enti ammassatori e gli aggiudicatari, - gli aggiudicatari comunicano il giorno stesso agli organismi d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e informano il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente gli aggiudicatari dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4. (3) GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13. (4) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5. (5) GU L 348 del 30.12.1977, pag. 46. (6) GU L 368 del 31.12.1985, pag. 20. (7) GU L 333 dell'11.12.1985, pag. 5. ALLEGATO I I numeri a cui rivolgersi a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti (DG AGRI/C.3, att. sig. Gazagnes): - fax (32-2) 296 60 09. ALLEGATO II >PIC FILE= "L_2002137IT.000503.TIF">