Regolamento (CE) n. 837/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/05/2002 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 837/2002 della Commissione del 17 maggio 2002 relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione(5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione. (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte presentate dal 13 al 16 maggio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (3) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. (4) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19. (5) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.