32002R0792

Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 15/05/2002 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio

del 7 maggio 2002

che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici(4), e stabilisce il quadro per tassare i servizi elettronici prestati nella Comunità da soggetti passivi che non sono stabiliti né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini fiscali nella Comunità.

(2) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, vanno trasmesse agli Stati membri di consumo le informazioni necessarie al funzionamento del regime particolare relativo ai servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui all'articolo 26 quater della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(5).

(3) Occorre disporre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per tali prestazioni sia trasferita su conti indicati dagli Stati membri di consumo.

(4) Le norme previste dalla direttiva 77/388/CEE dispongono che il soggetto passivo non stabilito che fornisce i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino, della direttiva imputi l'IVA al cliente, stabilito o residente nella Comunità, a meno che abbia verificato che quest'ultimo è un soggetto passivo. Il regime particolare di cui all'articolo 26 quater della direttiva si applica soltanto ai servizi forniti a persone che non sono soggetti passivi stabiliti o residenti nella Comunità. È pertanto evidente che il soggetto passivo non stabilito necessita di talune informazioni circa i suoi clienti.

(5) A tal fine, nella maggior parte dei casi si potrebbe fare ricorso allo strumento disponibile negli Stati membri, sotto forma di una banca dati elettronica, che contiene un registro di persone per le quali in quello Stato membro sono stati emessi numeri di identificazione IVA.

(6) Di conseguenza, è necessario estendere il sistema comune per lo scambio di talune informazioni su transazioni intracomunitarie di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 218/92(6).

(7) Le disposizioni del regolamento dovrebbero essere applicabili per un periodo provvisorio di tre anni, prorogabile per motivi pratici, e il regolamento (CEE) n. 218/92 dovrebbe pertanto essere modificato temporaneamente di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 218/92 è temporaneamente modificato come segue:

1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "A tal fine esso stabilisce procedure per lo scambio, tramite mezzi elettronici, di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie nonché i servizi prestati tramite mezzi elettronici, in conformità del regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per tutti i successivi scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per il trasferimento di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.";

2) all'articolo 2, paragrafo 1, il nono trattino è sostituito dal seguente: "- 'prestazione intracomunitaria di servizi': una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D e E o F, della direttiva 77/388/CEE;";

3) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e le persone che prestano i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino, della direttiva 77/388/CEE possano ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona. Gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 10, forniscono segnatamente tale conferma tramite mezzi elettronici.";

4) è aggiunto il seguente titolo: "TITOLO III A

Disposizioni relative al regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE

Articolo 9 bis

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/338/CEE. Le definizioni di cui al punto A di detto articolo si applicano anche ai fini del presente titolo.

Articolo 9 ter

1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività, a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette dette informazioni per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

Articolo 9 quater

1. La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

Articolo 9 quinquies

Le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano anche alle informazioni raccolte dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 9 sexies

Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo.

Articolo 9 septies

1. Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 9 sexties.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.";

5) l'attuale testo dell'articolo 13 diventa paragrafo 2 ed è inserito un nuovo paragrafo 1 così formulato: "1. La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 9 ter e 9 quater, siano operativi entro la data specificata all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/38/CE. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI."

Articolo 2

L'articolo 1 si applica per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE.

Anteriormente al 1o luglio 2003 non si procede a scambi di informazioni a norma del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 63.

(2) GU C 232 del 17.8.2001, pag. 202, e parere del 25 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 59.

(4) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE.

(6) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.