32002R0753

Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 04/05/2002 pag. 0001 - 0054


Regolamento (CE) N. 753/2002 della Commissione

del 29 aprile 2002

che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 53 e 80,

considerando quanto segue:

(1) Il capo II del titolo V e gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabiliscono disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti oggetto di tale regolamento ("prodotti vitivinicoli"), nonché sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini. Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni ed abrogare la normativa vigente in materia, ovvero il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2001(4), il regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali(5), il regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1915/96(7) e il regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2000(9).

(2) Talune disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari sono fissate dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati(10), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE(11), dalla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare(12), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE(13) e dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(14), modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione(15). Tali disposizioni si applicano anche ai prodotti vitivinicoli, salvo esplicita esclusione operata da dette direttive.

(3) Il presente regolamento deve tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione della normativa vigente in materia di prodotti vitivinicoli nonché delle disposizioni stabilite nelle direttive di cui sopra. In particolare, occorre semplificare quanto più possibile tali disposizioni e renderle più leggibili armonizzando le norme relative ai diversi gruppi di prodotti pur rispettando la diversità dei prodotti stessi.

(4) Il presente regolamento deve salvaguardare gli obiettivi della tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo dei prodotti di qualità di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Esso deve inoltre rispettare le esigenze dell'articolo 77 di detto regolamento affinché sia debitamente tenuto conto al tempo stesso degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato nonché degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(5) È opportuno definire il concetto di "etichettatura" al fine di limitarlo agli aspetti della presentazione dei prodotti vitivinicoli che riguardano soltanto la natura, la qualità o l'origine dei prodotti stessi.

(6) Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare talune informazioni obbligatorie nel medesimo campo visivo sul recipiente, fissare limiti di tolleranza per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo e prendere in considerazione le specificità dei prodotti.

(7) Le norme vigenti in materia di utilizzazione dei codici sull'etichettatura sono utili e devono quindi essere mantenute.

(8) Alcuni prodotti vitivinicoli non sono necessariamente destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri devono quindi essere autorizzati ad esonerare tali prodotti dall'applicazione delle norme in materia di etichettatura a condizione che siano predisposti appropriati meccanismi di controllo. La stessa disposizione deve essere prevista per alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) invecchiati in bottiglia.

(9) I prodotti vitivinicoli che sono esportati devono talvolta soddisfare norme in materia di etichettatura nei paesi terzi o fornire ai consumatori di tali paesi terzi talune informazioni utili. Occorre pertanto fare in modo che gli Stati membri possano autorizzare l'impiego di altre lingue per talune diciture sulle etichette.

(10) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 ha armonizzato l'etichettatura per tutti i prodotti vitivinicoli in base al modello già stabilito per i vini spumanti autorizzando l'impiego di termini diversi da quelli espressamente disciplinati dalla normativa comunitaria, a condizione che siano esatti. Occorre pertanto armonizzare nello stesso modo le disposizioni di applicazione di detto regolamento in base al modello definito per i vini spumanti, facendo in modo di evitare qualsiasi rischio di confusione fra questi altri termini e quelli disciplinati e affinché il ricorso a siffatti termini sia subordinato all'obbligo, da parte degli operatori, di provarne l'esattezza in caso di dubbio.

(11) Ai fini della sicurezza giuridica, è utile mantenere le definizioni vigenti di "imbottigliatore" e "imbottigliamento" e introdurre una definizione dell'"importatore".

(12) L'utilizzazione di capsule fabbricate a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 deve essere vietata per evitare anzitutto qualsiasi rischio di contaminazione, in particolare tramite contatto accidentale con tali prodotti e, in secondo luogo, qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo e che provengono dalle capsule in parola.

(13) L'utilizzazione di taluni tipi di bottiglie per taluni prodotti costituisce una prassi consolidata nella Comunità e nei paesi terzi. Tali bottiglie possono evocare, nella mente dei consumatori, talune caratteristiche o un'origine precisa dei prodotti in quanto sono utilizzate da molto tempo. Tali bottiglie devono pertanto essere riservate ai vini di cui trattasi.

(14) Nell'intento di poter risalire all'origine dei prodotti e di controllare i prodotti vitivinicoli, occorre prevedere la ripetizione di taluni elementi dell'etichettatura nei registri e sui documenti di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo(16).

(15) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede poi la necessità di fissare condizioni per l'impiego di taluni termini. Per taluni di questi termini sono necessarie norme comunitarie intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tale norme devono, in generale, fondarsi sulle disposizioni vigenti. Per altri termini occorre che ogni Stato membro definisca le norme - compatibili con il diritto comunitario - applicabili ai vini prodotti nel proprio territorio per impostare una politica quanto più vicina possibile al produttore. Deve tuttavia essere garantita la trasparenza di siffatte norme.

(16) In particolare, per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e l'indicazione facoltativa del nome, indirizzo e qualifica della persona o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di evitare che il consumatore sia tratto in errore, è opportuno rendere obbligatorie indicazioni da cui risulti l'attività di queste persone mediante termini quali"viticoltore", "raccolto da", "commerciante", "distribuito da", "importatore", "importato da" o altri termini analoghi.

(17) Le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico delle uve sono disciplinate esclusivamente dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione(18), che ne autorizza l'uso per tutti i prodotti vitivinicoli. Tali indicazioni non rientrano quindi nelle disposizioni del presente regolamento che riguardano le indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di elaborazione.

(18) L'impiego e la regolamentazione di talune menzioni (diverse dalle denominazioni d'origine) che servono a descrivere prodotti vitivinicoli di qualità costituiscono una prassi consolidata nella Comunità. Tali espressioni tradizionali possono evocare, nella mente dei consumatori, un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino o ancora un evento legato alla storia del vino. Per garantire un'equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, occorre definire un quadro comune per la registrazione e la protezione di siffatte espressioni tradizionali.

(19) Per una questione di semplicità e di chiarezza, è opportuno cercare di armonizzare quanto più possibile l'etichettatura dei vini liquorosi e dei vini frizzanti tenendo conto della diversità dei prodotti e fondandosi sul metodo definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini tranquilli. Il metodo da seguire per l'etichettatura di altri prodotti vitivinicoli deve essere armonizzato nello stesso modo, benché la specificità dei prodotti e dei relativi mercati richieda una differenziazione più marcata, in particolare per quanto concerne le informazioni obbligatorie.

(20) Le regole applicabili in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi e presenti sul mercato comunitario devono anch'esse essere armonizzate per quanto possibile conformemente al metodo definito per i prodotti vitivinicoli comunitari onde evitare qualsiasi confusione per i consumatori e qualsiasi forma di concorrenza sleale per i produttori. Occorre tuttavia tener conto delle diverse condizioni di produzione e tradizioni vinicole nonché delle legislazioni dei paesi terzi.

(21) Le disposizioni del presente regolamento devono fare salve le regole specifiche che potrebbero essere negoziate nell'ambito degli accordi con i paesi terzi conclusi secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato.

(22) Norme specifiche e dettagliate sono già definite all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne l'etichettatura dei vini spumanti. Occorre tuttavia determinare talune modalità di applicazione ulteriori.

(23) Le norme applicabili ai vini frizzanti gassificati devono per quanto possibile corrispondere alle norme definite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini spumanti gassificati, tenuto conto della diversità dei prodotti.

(24) L'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'adozione di misure che consentono di agevolare la transizione tra la normativa vitivinicola precedente e detto regolamento. Onde evitare un onere eccessivo per gli operatori, occorre adottare una serie di disposizioni per consentire la commercializzazione continua dei prodotti etichettati conformemente alle norme vigenti nel settore nonché il ricorso transitorio a etichette stampate conformemente a tali norme vigenti.

(25) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 abroga la normativa vigente del Consiglio nel settore vitivinicolo, inclusa quella che tratta gli aspetti disciplinati dal presente regolamento. Nell'intento di agevolare la transizione e la continuità delle disposizioni applicabili fino alla messa a punto e all'adozione di misure di applicazione, il regolamento (CE) n. 1608/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2002(19) ha previsto che talune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81, resterebbero in vigore durante un breve periodo transitorio. Le modifiche apportate alla normativa vigente dal presente regolamento richiederanno l'adozione da parte degli Stati membri di tutta una serie di misure di applicazione. Per poter disporre di un lasso di tempo ragionevole affinché queste misure siano adottate e perché gli operatori possano adattarsi alle nuove norme, occorre prevedere che talune disposizioni del Consiglio applicabili al settore e abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 rimangano in vigore durante un breve periodo transitorio supplementare. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1608/2000.

(26) Le misure previste dal presente regolamento si applicano soltanto ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, fatte salve le disposizioni di detto regolamento che si applicano ad altri prodotti, in particolare l'articolo 52, paragrafi 2, 3 e 4, l'allegato VII, punto C e l'allegato VIII, punto I.3.

(27) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

NORME COMUNI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo V nonché degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alla designazione, alla denominazione alla presentazione e alla protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

Articolo 2

Precisazioni concernenti l'etichettatura

Non fanno parte dell'etichettatura, quale definita nella parte introduttiva dell'allegato VII nonché nell'allegato VIII, sezione A.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le indicazioni, i contrassegni e altri marchi:

a) previsti dalle disposizioni degli Stati membri nel quadro di applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(20);

b) relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in maniera indelebile sul recipiente;

c) utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento; a questo riguardo gli Stati membri possono stabilire o riconoscere un sistema di indicazione della data d'imbottigliamento per i vini e i mosti di uve imbottigliati nel loro territorio;

d) utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina;

e) previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale;

f) relativi al prezzo del prodotto in questione;

g) previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri;

h) diversi da quelli contemplati alle lettere da a) a g), che non riguardano la caratterizzazione del prodotto di cui trattasi e che non sono disciplinati da alcuna disposizione del regolamento (CE) n. 1493/1999 o del presente regolamento.

Articolo 3

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'allegato VII, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono raggruppate sul recipiente nello stesso campo visivo e presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi, in modo che risaltino bene sul fondo su cui sono stampate e che siano nettamente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

Le indicazioni obbligatorie relative all'importatore nonché l'indicazione del numero della partita possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'allegato VII, sezione A.1, terzo trattino, e all'allegato VIII, sezione B.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è indicato mediante unità o mezze unità di percentuale del volume. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per quanto concerne i v.q.p.r.d. immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati e i vini liquorosi, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol. al titolo determinato dall'analisi. Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo "%vol." e può essere preceduto dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc".

Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.

Articolo 4

Utilizzazione di codici sull'etichettatura

1. I codici di cui all'allegato VII, sezione E, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono stabiliti dallo Stato membro sul cui territorio ha sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore, mentre i codici di cui all'allegato VIII, sezione D.4 e D.5, dello stesso regolamento sono stabiliti dallo Stato membro sul cui territorio ha sede l'elaboratore o il venditore.

2. Il riferimento ad uno Stato membro in un codice di cui al paragrafo 1 è indicato mediante un'abbreviazione postale che precede gli altri elementi del codice.

Articolo 5

Deroghe

1. Per i vini prodotti sul loro territorio gli Stati membri possono derogare all'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VII, sezione G. 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda:

a) i prodotti trasportati fra due o più impianti di una stessa azienda situata nella medesima unità amministrativa o nelle unità amministrative limitrofe; le unità amministrative in questione non possono essere più grandi delle regioni corrispondenti al livello III della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS III), ad eccezione delle isole, per le quali l'unità amministrativa è quella corrispondente al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II);

b) i quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita;

c) i quantitativi di mosti di uve e di vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.

Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche, a condizione di aver stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.

2. In deroga all'allegato VII, sezione D.1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni figuranti sull'etichettatura, in particolare le indicazioni obbligatorie, siano ripetute in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità qualora i prodotti in questione siano destinati all'esportazione e la legislazione del paese terzo in questione lo prescriva.

Articolo 6

Norme comuni a tutte le menzioni figuranti sull'etichettatura

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei prodotti di cui trattasi può essere completata con altre indicazioni a condizione che queste ultime non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne le indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1, del citato allegato e le indicazioni facoltative di cui alla sezione B.1, dello stesso allegato.

2. Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato VII, sezione B.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli organismi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento possono esigere dagli imbottigliatori, dagli speditori o dagli importatori, nel rispetto delle norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.

Quando tale richiesta proviene dall'organismo competente dello Stato membro nel quale è stabilito l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo.

Quando tale richiesta proviene dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo fornisce all'organismo competente del paese di stabilimento dell'imbottigliatore, dello speditore o dell'importatore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a quest'ultimo organismo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito riservato alla propria richiesta.

Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le menzioni in questione sono considerate come non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento.

Articolo 7

Definizione dell'"imbottigliatore", dell'"imbottigliamento" e dell'"importatore"

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, s'intende per:

a) "imbottigliatore", la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per conto proprio l'imbottigliamento;

b) "imbottigliamento", il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri;

c) "importatore", la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n 2913/92 del Consiglio(21).

Articolo 8

Divieto di utilizzare una capsula o una lamina contenenti piombo

Il dispositivo di chiusura dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 non può essere rivestito con una capsula o una lamina contenenti piombo.

Articolo 9

Impiego di taluni tipi di bottiglie

1. Le condizioni di utilizzo di alcuni tipi di bottiglie sono stabilite nell'allegato I.

2. Affinché un tipo di bottiglia possa figurare nell'elenco dell'allegato I, deve essere conforme alle seguenti condizioni:

a) è utilizzato lealmente e tradizionalmente da venticinque anni nelle regioni o nelle zone di produzione determinate della Comunità;

b) tale utilizzazione ricorda talune caratteristiche o una determinata origine del vino;

c) il tipo di bottiglia in causa non è utilizzato per altri vini sul mercato comunitario.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento dei tipi di bottiglie;

b) le caratteristiche dei tipi di bottiglie che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 nonché i vini a cui sono riservate.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, taluni tipi di bottiglie che figurano all'allegato I possono essere utilizzati per presentare vini originari di paesi terzi purché:

a) tali paesi abbiano presentato una richiesta motivata alla Commissione, e

b) siano soddisfatte condizioni ritenute equivalenti a quelle elencate nei paragrafi 2 e 3.

Per ogni tipo di bottiglia sono indicati nell'allegato I i paesi terzi interessati, nonché le norme concernenti le relative condizioni di utilizzazione.

5. Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non menzionate nell'allegato I possono beneficiare, a condizione di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo, ai fini della loro commercializzazione nella Comunità.

La disposizione di cui al primo comma viene attuata tramite accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.

Articolo 10

Registri, documenti di accompagnamento ecc.

1. Per i prodotti indicati all'allegato VII, sezione A.1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ad eccezione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, la designazione nei registri tenuti dagli operatori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 884/2001, nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie e, qualora non esista un documento di accompagnamento, nei documenti commerciali comprende, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2001, le indicazioni facoltative di cui all'allegato VII, sezione B.1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che queste figurino, o che si preveda di farle figurare, sull'etichettatura.

2. Per i prodotti indicati all'allegato VIII, sezione A.1, del regolamento (CE) n. 493/1999, ad eccezione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, la designazione nei registri tenuti dagli elaboratori, nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie e, qualora non esista un documento di accompagnamento, nei documenti commerciali comprende, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2001:

- per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato VIII, sezione A.1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la menzione che precisa la denominazione di vendita e la menzione relativa al tipo di prodotto di cui all'allegato VII, sezione B.1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 e, per quanto riguarda i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati, la menzione che precisa la denominazione di vendita di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999,

- per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato VIII, sezione A.1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le indicazioni facoltative di cui all'allegato VIII, sezione E, di detto regolamento e, per quanto riguarda i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati, le indicazioni facoltative di cui all'allegato VII, sezione B.1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che queste figurino, o che si preveda di farle figurare, sull'etichettatura.

3. Per i prodotti del titolo II, la designazione nei registri tenuti dagli operatori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 884/2001, nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie e, qualora non esista un documento di accompagnamento, nei documenti commerciali comprende, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2001, le indicazioni facoltative di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, a condizione che queste figurino, o che si preveda di farle figurare, sull'etichettatura.

4. La designazione nei registri tenuti da persone diverse dai produttori o dagli elaboratori comprende almeno, secondo i casi, le indicazioni di cui al paragrafo 1, 2 o 3. Le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 1 o, secondo i casi, 2 e 3, possono essere sostituite nei registri dal numero del documento di accompagnamento o degli altri documenti prescritti dalle norme comunitarie e dalla data del relativo rilascio.

5. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono identificati e viene indicato il loro volume nominale.

Questi recipienti recano inoltre le indicazioni apposite previste dagli Stati membri che consentono all'organismo incaricato dei controlli di identificare il loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati nella stessa partita può essere sostituita dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che quest'ultima sia chiaramente separata dalle altre partite.

TITOLO II

NORME APPLICABILI AI MOSTI DI UVE, AI MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI, AI MOSTI DI UVE CONCENTRATI, AI VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE E AI VINI OTTENUTI DA UVE STRAMATURE

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1493/1999 come pure gli stessi prodotti elaborati nei paesi terzi (di seguito "prodotti del titolo II") siano etichettati, le etichette sono conformi alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14.

2. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, si applicano per analogia alle menzioni obbligatorie di cui all'articolo 12.

3. Le disposizioni dell'allegato VII, sezione E, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'articolo 4 del presente regolamento si applicano per analogia ai prodotti del titolo II.

Articolo 12

Indicazioni obbligatorie

1. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione della denominazione di vendita del prodotto mediante:

a) la menzione delle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1493/1999 che descrive il prodotto di cui trattasi nella maniera più precisa,

oppure

b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o nel paese terzo di cui trattasi, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure;

2. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione del volume nominale del prodotto.

3. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione:

a) del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché del comune e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri;

b) del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale, per gli altri recipienti;

c) dell'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, dell'imbottigliatore, per i prodotti importati.

Per quanto concerne le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c), ai prodotti elaborati nella Comunità si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 15, mentre ai prodotti elaborati nei paesi terzi si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

4. Nel caso di mosto di uve e mosto di uve concentrato, l'etichetta reca la menzione della densità.

Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato e vino nuovo ancora in fermentazione, l'etichetta reca la menzione del titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due.

Quando è indicato il titolo alcolometrico volumico totale, segnatamente per il mosto di uve parzialmente fermentato, esso non può essere superiore né inferiore di oltre 0,5 % al titolo determinato dall'analisi.

La cifra corrispondente al titolo alcolometrico totale è seguita dal simbolo "% vol." e preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale". Tale cifra è indicata sull'etichettatura in caratteri della stessa altezza minima di quella prevista per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo.

Nel caso di vini ottenuti da uve stramature, l'etichetta reca la menzione del titolo alcolometrico volumico effettivo. Quest'ultimo viene indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % al titolo determinato dall'analisi. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo "%vol." e può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc".

Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.

5. Nel caso di spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti del titolo II elaborati nella Comunità o nel caso di esportazione, sull'etichetta figura:

a) per quanto riguarda il mosto di uve ottenuto da uve raccolte ed elaborate sul territorio di uno stesso Stato membro: il nome dello Stato membro in questione;

b) per quanto riguarda i vini di cui al presente articolo ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio di uno stesso Stato membro: il nome dello Stato membro in questione.

6. Nel caso di prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'etichetta reca la menzione del nome del paese terzo in questione.

7. Per quanto riguarda i prodotti del titolo II risultanti da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri, l'etichetta reca la menzione "miscela ottenuta da prodotti di vari paesi della Comunità europea".

Qualora si tratti di mosti di uve che non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve, l'etichetta reca la menzione "mosti ottenuti a ... da uve raccolte in ...".

Qualora si tratti di vini che non sono stati vinificati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve, l'etichetta reca la menzione "vino ottenuto a ... da uve raccolte in ...".

8. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione del numero della partita, conformemente alla direttiva 89/396/CEE.

Articolo 13

Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura dei prodotti del titolo II può essere completata dalle seguenti indicazioni:

a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione; l'articolo 15 si applica per analogia ai prodotti considerati;

b) il tipo del prodotto, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;

c) un colore particolare, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore; l'articolo 17 si applica per analogia ai prodotti considerati.

2. L'etichettatura dei prodotti del titolo II può essere completata da altre indicazioni facoltative. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano per analogia a questi prodotti.

Articolo 14

Disposizioni relative all'etichettatura con indicazione geografica

1. I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto o i vini ottenuti da uve stramature elaborati nella Comunità possono essere designati con un'indicazione geografica. In tal caso la denominazione di vendita di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è costituita:

a) dalla menzione "mosti di uve parzialmente fermentati" o, se del caso, dalla menzione "vini ottenuti da uve stramature";

b) dal nome dell'unità geografica;

c) da una menzione tradizionale specifica. Se tale menzione figura nella denominazione di vendita del prodotto, non vi è obbligo di ripeterla.

Gli Stati membri stabiliscono le menzioni tradizionali specifiche di cui al primo comma, lettera c) per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto o per i vini ottenuti da uve stramature prodotte sul loro territorio.

L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'articolo 28 del presente regolamento come pure le disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 e quelle del presente regolamento concernenti i nomi dei vini da tavola con indicazione geografica si applicano per analogia ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

3. L'etichettatura dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e dei vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica elaborati nella Comunità può essere completata dalle indicazioni seguenti:

a) l'anno di raccolta; le disposizioni degli articoli 18 e 20 si applicano per analogia;

b) il nome di una o più varietà di vite; le disposizioni degli articoli 19 e 20 si applicano per analogia;

c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni dell'articolo 21 si applicano per analogia;

d) indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di elaborazione del prodotto; le disposizioni dell'articolo 22 si applicano per analogia;

e) menzioni tradizionali complementari; le disposizioni degli articoli 23 e 24 si applicano per analogia;

f) il nome dell'azienda; le disposizioni dell'articolo 25 si applicano per analogia;

g) una menzione indicante l'imbottigliamento nell'azienda viticola da parte di un'associazione di aziende viticole in una impresa situata nella regione di produzione; le disposizioni dell'articolo 26 si applicano per analogia.

TITOLO III

NORME APPLICABILI AI VINI DA TAVOLA, AI VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA E AI V.Q.P.R.D.

Articolo 15

Indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'allegato VII, sezione A.3.a), primo trattino del regolamento (CE) n. 1493/1999 e le indicazioni facoltative di cui all'allegato VII sezione B.1.a) primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono accompagnate da indicazioni da cui risulti l'attività dell'imbottigliatore, o dello speditore o delle persone partecipanti alla commercializzazione mediante termini quali "viticoltore", "raccolto da", "commerciante", "distribuito da", "importatore", "importato da" o mediante termini analoghi.

In particolare, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliatore" o "imbottigliato da".

Tuttavia, nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di" o, nel caso in cui è indicato anche il nome, l'indirizzo e la qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato per conto di ... da ...".

Nel caso del riempimento di altri recipienti diversi dalle bottiglie, si applica il disposto del secondo e del terzo comma. Tuttavia, i termini "imballatore" o "imballato" sono sostituiti rispettivamente dai termini "imbottigliatore" o "imbottigliato".

L'utilizzazione di una delle indicazioni di cui al secondo, al terzo e al quarto comma non è però obbligatoria se si fa ricorso ad una delle menzioni di cui agli articoli 26 e 33.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

Se l'imbottigliamento o la spedizione si effettuano in un comune diverso da quello dell'imbottigliatore o dello speditore o da un comune circostante, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da una menzione del comune in cui ha luogo l'operazione e, se viene effettuata in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono includere termini che si riferiscono a un'azienda agricola solo a condizione che il prodotto in questione provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola o di quella della persona qualificata sulla base di uno dei termini anzidetti e purché la vinificazione sia stata effettuata nell'azienda stessa.

Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dell'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato inteso a far aumentare il titolo alcolometrico naturale del prodotto in questione.

Gli Stati membri stabiliscono queste indicazioni per i vini prodotti sul loro territorio e ne definiscono il quadro di utilizzazione e le relative condizioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del terzo comma. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

3. Le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 1, primo comma, possono essere utilizzate solo a condizione che la persona o le persone interessate abbiano dato il loro accordo.

Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni di uno Stato membro rendono obbligatoria l'indicazione del nome, indirizzo e qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, le disposizioni del primo comma non si applicano per quanto concerne tale indicazione.

4. L'indicazione dello Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore è utilizzata sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo e della medesima dimensione dell'indicazione del nome, indirizzo e qualifica o ragione sociale delle persone interessate. L'indicazione dello Stato membro viene apposta:

a) per esteso dopo l'indicazione del comune o della frazione del comune;

b) oppure mediante l'abbreviazione postale, eventualmente accompagnata dal codice postale del comune in questione.

5. Quando si tratta di un vino da tavola, il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano la menzione "vino da tavola".

Quando si tratta di un vino da tavola con indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri dell'indicazione geografica.

Quando si tratta di un v.q.p.r.d., il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano la regione determinata.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano quando il comune è indicato mediante un codice di cui all'allegato VII, sezione E, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 16

Indicazione del tipo del prodotto

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d [ad eccezione dei v.l.q.p.r.d. e dei v.f.q.p.r.d. ai quali si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)]:

a) i termini "sec", "trocken", "secco" o "asciutto", "dry", "tør", "ξηρός", "seco", "kuiva", "droog" o "torrt" possono figurare soltanto a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo:

i) di 4 g/l al massimo,

oppure

ii) di 9 g/l al massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;

b) i termini "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "εμιξηρός", "semiseco" o "meio seco", "adamado", "puolikuiva", "halfdroog" o "halvtorrt" possono figurare soltanto a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore, al massimo, a:

i) 12 g/l,

oppure

ii) 18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;

c) i termini "moelleux", "lieblich", "amabile", "medium", "medium sweet", "halvsød", "ημίγλυκος", "semidulce" o "meio doce", "puolimakea", "halfzoet" o "halvsött" possono figurare soltanto a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore al massimo a 45 g/l;

d) i termini "doux", "süss", "dolce", "sweet", "sød", "γλυκύς", "dulce" o "doce", "makea", "zoet" o "sött" possono figurare soltanto a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.

2. Gli Stati membri, per quanto riguarda l'utilizzazione:

a) dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono prescrivere come criterio analitico complementare il tenore minimo di acidità totale per alcuni vini ottenuti sul loro territorio;

b) dei termini di cui al paragrafo 1, lettera d), nel caso di alcuni v.q.p.r.d. ottenuti sul loro territorio, possono prescrivere un tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

Articolo 17

Indicazioni relative al colore

Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio le indicazioni relative ad un colore particolare dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d., ne definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione e comunicano alla Commissione le misure in questione. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

TITOLO IV

NORME APPLICABILI AI VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA E AI V.Q.P.R.D.

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 18

Indicazione dell'anno di raccolta

L'anno di raccolta di cui all'allegato VII, sezione B.1.b), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 può figurare sull'etichettatura di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d. quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, è stato raccolto nell'anno in questione.

Per i vini ottenuti tradizionalmente da uve raccolte in inverno si indica l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno di raccolta.

Articolo 19

Indicazione delle varietà di viti

1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull'etichetta dei vini in questione a condizione che:

a) le varietà in questione, nonché eventualmente i loro sinonimi, figurino nella classificazione delle varietà stabilita dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

b) tali varietà siano previste dagli Stati membri, conformemente all'allegato VI, sezione B.1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28, secondo comma, del presente regolamento per i vini in questione;

c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull'etichetta senza questo termine geografico;

d) nel caso di ricorso alla denominazione di una sola varietà di vite o al relativo sinonimo, almeno l'85 % del vino sia ottenuto da tale varietà, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio; tale varietà deve essere determinante per il carattere del vino di cui trattasi; tuttavia, se il prodotto in causa è ottenuto esclusivamente dalla varietà suddetta, compreso il quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, ad eccezione dei mosti concentrati rettificati, si può indicare che il prodotto è ottenuto esclusivamente da tale varietà;

e) quando sono utilizzati i nomi di due o tre varietà di viti o i relativi sinonimi, il prodotto in questione sia ottenuto al 100 % dalle varietà menzionate, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio; in questo caso le varietà devono essere riportate in ordine decrescente di proporzione e in caratteri delle stesse dimensioni;

f) quando sono utilizzati i nomi di più di tre varietà di viti o i relativi sinonimi, i nomi delle varietà o i loro sinonimi siano indicati fuori del campo visivo in cui figurano le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1; essi devono inoltre avere caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):

a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un'indicazione geografica può figurare sull'etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;

b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell'allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

Articolo 20

Precisazioni relative alla norma dell'85 %

L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85 %, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, dei vini interessati dalle presenti disposizioni e ottenuti dalla miscela proviene dalla varietà di vite e dall'anno di raccolta indicati nella designazione di questo vino.

Articolo 21

Riconoscimenti e medaglie

In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, un riconoscimento o una medaglia possono figurare sull'etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d., purché siano stati attribuiti al lotto dei vini premiati di cui trattasi nell'ambito di concorsi autorizzati dagli Stati membri o da paesi terzi al termine di una procedura oggettiva esente da discriminazioni. Gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione l'elenco dei concorsi autorizzati. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali elenchi.

Articolo 22

Indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso

1. Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio le indicazioni relative al modo in cui sono stati ottenuti i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d. o ai metodi di elaborazione degli stessi, ne definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione.

Le indicazioni non comprendono riferimenti al metodo di produzione biologico delle uve, che sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con ogni mezzo appropriato, alla pubblicità di tali misure.

Articolo 23

Definizione di "menzioni tradizionali complementari"

Ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'espressione "menzione tradizionale complementare" si utilizza tradizionalmente per indicare i vini di cui al presente titolo negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio.

Articolo 24

Protezione delle menzioni tradizionali

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per " menzioni tradizionali " si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23, i termini di cui all'articolo 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'articolo 29 e all'articolo 38, paragrafo 3.

2. Le menzioni tradizionali che figurano nell'allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:

a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione", "marchio" o altre menzioni analoghe;

b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;

c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nell'allegato III se il vino in questione non ha diritto a tale designazione.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai marchi legittimamente registrati in buona fede nella Comunità o per i quali i diritti sono stati legittimamente acquisiti nella Comunità mediante un uso in buona fede prima della data di pubblicazione del presente regolamento (o, nel caso in cui si tratti di una menzione tradizionale aggiunta all'allegato III dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, prima della data di tale aggiunta) ed effettivamente e legittimamente utilizzati in buona fede sin dalla loro registrazione o acquisizione. Il presente comma si applica unicamente nel territorio dello Stato membro in cui il marchio di cui trattasi è stato registrato o in cui sono stati acquisiti i diritti mediante tale uso.

Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni dell'allegato VII, sezione F e dell'allegato VIII, sezione H del regolamento (CE) n. 1493/1999.

4. Se una menzione tradizionale che figura nell'allegato III del presente regolamento rientra anche in una delle categorie di indicazioni di cui all'allegato VII sezione A e sezione B.1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano a questa menzione tradizionale le disposizioni del presente articolo anziché le altre disposizioni del titolo IV o del titolo V.

La protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'allegato III.

Ogni menzione tradizionale che figura all'allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. Tali categorie sono le seguenti:

a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e i vini liquorosi con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini liquorosi;

b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (inclusi i v.s.p.q.r.d di tipo aromatico); in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;

c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate e i vini frizzanti con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati;

d) i vini di qualità prodotti in regioni determinate diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c) e i vini da tavola designati con un'indicazione geografica; in tal caso la protezione della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini diversi dai vini liquorosi, dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini frizzanti e dai vini frizzanti gassificati;

e) i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei mosti di uve parzialmente fermentati;

f) i vini ottenuti da uve stramature designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini ottenuti da uve stramature.

5. Per poter figurare nell' allegato III, sezione A; una menzione tradizionale deve essere conforme alle seguenti condizioni:

a) essere specifiche di per se e precisamente definite nella legislazione dello Stato membro;

b) essere sufficientemente distintive e/o godere di una solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario;

c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione;

d) essere associate a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari.

6. Per poter figurare nell'allegato III, sezione B, le menzioni tradizionali devono rispettare le condizioni indicate al paragrafo 5, essere associate a un vino recante un'indicazione geografica e servire a identificare questo vino come originario di detta regione o località del territorio comunitario qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione tradizionale in causa, possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali;

b) le menzioni tradizionali dei vini ammesse nelle rispettive legislazioni nazionali che soddisfano le condizioni sopra esposte, nonché i vini ai quali dette menzioni sono riservate;

c) se del caso, le menzioni tradizionali che cessano di essere protette nel loro paese d'origine.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, alcune menzioni tradizionali di cui all' allegato III, sezione A, possono essere utilizzate nell'etichettatura di vini recanti un'indicazione geografica e originari di paesi terzi nella lingua del paese terzo d'origine, o in un'altra lingua qualora l'impiego di tale lingua sia tradizionale per le indicazioni di cui trattasi, a condizione che:

a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione e abbiano trasmesso i testi legislativi relativi alle suddette menzioni;

b) siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9;

c) le disposizioni stabilite dai paesi terzi non siano tali da indurre in errore il consumatore sulla menzione in causa.

I paesi terzi interessati sono elencati, per ciascuna menzione tradizionale, nell'allegato III, sezione A.

9. In applicazione dell'allegato VII, sezione D.1, sesto comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del paragrafo 8 del presente articolo, l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale in modo costante da almeno venticinque anni.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli 28 e 29.

Articolo 25

Nome dell'azienda

1. Il nome dell'azienda può essere utilizzato, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.b), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, soltanto a condizione che tale azienda abbia partecipato al circuito commerciale, fatto salvo il suo accordo.

Qualora l'azienda suddetta corrisponda all'azienda viticola dove è stato ottenuto il vino, il nome dell'azienda può essere utilizzato solo se il vino proviene esclusivamente da uve raccolte nei vigneti che fanno parte della medesima azienda e la vinificazione è stata effettuata nell'azienda stessa.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di utilizzazione di tali nomi per i vini prodotti sul loro territorio.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

Articolo 26

Indicazioni relative all'imbottigliamento

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.b), settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio le menzioni relative all'imbottigliamento dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d.:

a) nell'azienda viticola, o

b) da parte di un'associazione di aziende viticole, o

c) in una impresa situata nella regione di produzione o, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione D.3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nelle sue immediate vicinanze.

Gli Stati membri definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione di queste indicazioni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

Articolo 27

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori

Le norme del presente titolo relative ad alcune indicazioni facoltative si applicano ferma restando la possibilità, prevista all'allegato VII, sezione B.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per gli Stati membri produttori, di rendere tali indicazioni obbligatorie, di proibirle o di limitarne l'utilizzazione per i vini ottenuti sul loro territorio, come stabilito. Limitando l'uso di queste indicazioni facoltative, gli Stati membri produttori possono introdurre condizioni più rigorose di quelle previste nel presente titolo.

CAPO II

NORME SPECIFICHE PER I VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA

Articolo 28

Utilizzazione delle indicazioni geografiche

Per i vini da tavola designati come:

- "Landwein", per i vini da tavola originari della Germania, dell'Austria e, per l'Italia, della provincia di Bolzano,

- "vin de pays", per i vini da tavola originari della Francia, del Lussemburgo e, per l'Italia, della regione Val d'Aosta,

- "indicazione geografica tipica", per i vini da tavola originari dell'Italia,

- "vino de la tierra", per i vini da tavola originari della Spagna,

- "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) oder "τοπικός οίνος" ("vin de pays") per i vini da tavola originari della Grecia,

- "vinho regional", per i vini da tavola originari del Portogallo,

- "regional wine", per i vini da tavola originari del Regno Unito,

- "landwijn", per i vini da tavola originari dei Paesi Bassi,

ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione, conformemente all'allegato VII, sezione A.2.b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

a) l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che possono essere utilizzati, nonché le disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle menzioni e dei nomi succitati;

b) le modifiche successivamente apportate all'elenco e alle disposizioni di cui alla lettera a).

Le norme nazionali di utilizzazione delle menzioni di cui al primo comma devono prevedere che dette menzioni siano usate congiuntamente ad un'indicazione geografica determinata più piccola dello Stato membro e riservata ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di vite, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e una valutazione o un'indicazione delle caratteristiche organolettiche.

Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) bzw. "τοπικός οίνος" (vin de pays), quando accompagna la menzione "Ρετσίνα", non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad una indicazione geografica determinata.

Gli Stati membri produttori possono adottare norme più restrittive sull'utilizzazione di tali menzioni per i vini prodotti sul loro territorio.

La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei nomi delle unità geografiche comunicati in virtù del primo comma.

CAPO III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI V.Q.P.R.D.

Articolo 29

Menzioni specifiche tradizionali

1. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali e a condizione che le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i vini di cui trattasi siano rispettate, le menzioni specifiche tradizionali di cui all'allegato VII, sezione A.2.c), quarto subtrattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti:

a) per il Belgio:

- "gecontroleerde oorsprongsbenaming",

- "appellation d'origine contrôlée";

b) per la Germania:

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

- "Qualitätswein", "Qualitätswein garantierten Ursprungs",

- "Qualitätswein mit Prädikat", unita ad una delle seguenti menzioni: "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" o "Eiswein";

c) per la Grecia:

- "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée),

- "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).

tuttavia, se sull'etichettatura figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra i termini "Ονομασία προελεύσεως" e "ελεγχόμενη" o tra i termini "Ονομασία προελεύσεως" e "ανωτέρας ποιότητος", l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;

- "Οίνος γλυκός φυσικός" (vin doux naturel),

- "Οίνος φυσικώς γλυκύς" (vin naturellement doux);

d) per la Spagna:

- "Denominación de origen" e "Denominación de origen calificada", "D.O.", "D.O.Ca";

tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichettatura immediatamente sotto il nome della regione determinata;

- "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural";

e) per la Francia:

- "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée".

tuttavia, se sull'etichettatura figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra il termine "appellation" e il termine "contrôlée"; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;

- "Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure", "vin doux naturel";

tali menzioni non possono figurare sotto forma di sigla tranne qualora siano accompagnate dal logo stabilito dalla Francia per ciascuna di queste categorie;

f) per l'Italia:

- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "vino dolce naturale", "DOC", "DOCG.".

La menzione "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" può figurare sull'etichettatura dei DOC prodotti nella provincia di Bolzano e la menzione "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" per i DOCG prodotti nella provincia di Bolzano;

g) per il Lussemburgo:

- "Marque nationale" completata dall'espressione "Appellation contrôlée" o "Appellation d'origine controlée" unita al nome della regione determinata "Moselle luxembourgeoise" "AOC.";

i termini "marque nationale" possono essere indicati in un'etichetta complementare;

- "vendange tardive", "vin de paille" e "vin de glace" associati al nome della regione determinata "Moselle luxembourgeoise- Appellation contrôlée";

h) per l'Austria:

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

- "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer",

- "Qualitätswein",

- "Kabinett" o "Kabinettwein",

- "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" o "Prädikatswein",

- "Spätlese" o "Spätlesewein",

- "Auslese" o "Auslesewein",

- "Beerenauslese" o "Beerenauslesewein",

- "Ausbruch" o "Ausbruchwein",

- "Trockenbeerenauslese" o "Trockenbeerenauslesewein",

- "Eiswein",

- "Strohwein",

- "Schilfwein",

- "Districtus Austria Controllatus" o "DAC";

i) per il Portogallo:

- "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada" "Indicação de proveniência regulamentada", "vinho generoso", "vinho dolce natural", "DO", "DOC" und "IPR"

la menzione "regiao demarcada" può essere utilizzata assieme alla menzione "denominaçao de origem controlada";

j) per il Regno Unito:

- "English vineyard quality wine psr" e "Welsh vineyard quality wine psr".

2. Le menzioni specifiche tradizionali di cui all'allegato VIII, sezione D.2.c), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che devono essere utilizzate come denominazioni di vendita di un v.s.q.p.r.d. sono le seguenti:

a) per la Germania:

- "Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs";

b) per la Grecia:

- "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée),

- "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure);

tuttavia, se sull'etichettatura figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra i termini "Ονομασία προελεύσεως" e "ελεγχόμενη" o tra i termini "Ονομασία προελεύσεως" e "ανωτέρας ποιότητος", l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;

c) per la Spagna:

- "Denominación de origen" e "Denominación de origen calificada"; "DO" e "DOCa";

tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata;

d) per la Francia:

- "appellation d'origine controlée",

- "appellation contrôlée";

tuttavia, se sull'etichettatura recante la dicitura "appellation contrôlée" figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra il termine "appellation" e il termine "contrôlée"; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;

- "appellation d'origine vin délimité supérieure";

tali menzioni non possono figurare sotto forma di sigla tranne qualora siano accompagnate dal logo stabilito dalla Francia per ciascuna di queste categorie;

e) per l'Italia:

- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "DOC" e "DOCG";

la menzione "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" può figurare sull'etichettatura dei DOC prodotti nella provincia di Bolzano, come pure la menzione "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung", per i DOCG prodotti nella provincia suddetta;

f) per il Lussemburgo:

- "Marque nationale" completata dall'espressione "Appellation contrôlée" o "Appellation d'origine controlée" unita al nome della regione determinata "Moselle luxembourgeoise" e "AO";

i termini "marque nationale" possono essere indicati in un'etichetta complementare;

g) per il Portogallo:

- "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada" "Indicação de proveniência regulamentada", "DO", "DOC" e "I.P.R".

Articolo 30

Deroghe all'obbligo di indicare la menzione specifica tradizionale

In deroga all'allegato VII, sezione A.2.c), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere commercializzati con la sola indicazione del nome della regione determinata di provenienza i vini che fruiscono, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili, di uno dei nomi delle regioni determinate seguenti:

a) per la Grecia:

- "Σάμος" "Samos";

b) per la Spagna:

- "Cava",

- "Jerez", "Xérès" o "Sherry",

- "Manzanilla";

c) per la Francia:

- "Champagne";

d) per l'Italia:

- "Asti",

- "Marsala",

- "Franciacorta";

e) per il Portogallo:

- "Madeira" o "Madère",

- "Porto" o "Port".

Articolo 31

L'unità geografica più piccola della regione determinata

1. Ai fini della designazione di un v.q.p.r.d. sull'etichettatura, conformemente all'allegato VII, sezione B.1.c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, con il nome di una "unità geografica più piccola della regione determinata" si intende:

a) una località o un'unità che raggruppa delle località;

b) un comune o una frazione;

c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola.

2. Gli Stati membri produttori possono concedere a dei v.q.p.r.d. il nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata di cui trattasi purché:

a) tale unità geografica sia ben delimitata;

b) tutte le uve con le quali sono stati ottenuti tali vini provengano da detta unità.

3. Nel caso in cui un v.q.p.r.d. sia ottenuto con prodotti provenienti da uve raccolte in diverse unità geografiche di cui al paragrafo 1, situate all'interno della stessa regione determinata, quale indicazione complementare al nome della regione determinata è ammesso esclusivamente il nome dell'unità geografica più ampia nella quale sono comprese tutte le superfici viticole interessate.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri produttori possono autorizzare per la designazione di un v.q.p.r.d. l'utilizzazione:

a) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto nella medesima regione determinata, diverso dal mosto concentrato rettificato;

b) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, fino al 31 agosto 2003, di vini originari dell'unità geografica il cui nome è previsto per la designazione con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata ma al di fuori di tale unità, purché il v.q.p.r.d. di cui trattasi sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui reca il nome e a condizione che, per quanto riguarda la deroga che scade il 31 agosto 2003, una tale disposizione sia stata prevista dallo Stato membro produttore interessato anteriormente al 1o settembre 1995;

c) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 accompagnato dal nome di un comune o di una frazione oppure dal nome di uno dei comuni nel territorio dei quali si trova la suddetta unità geografica, a condizione che:

i) una disposizione di questo tipo sia stata tradizionale, in uso e prevista nelle disposizioni dello Stato membro in questione anteriormente al 1o settembre 1976

e

ii) un nome di comune o frazione oppure uno dei nomi di comuni menzionati in un elenco da adottare sia utilizzato in modo rappresentativo per tutti i comuni nel cui territorio si trova tale unità geografica.

Gli Stati membri produttori redigono l'elenco dei tipi di unità geografiche e dei nomi delle regioni determinate alle quali appartengono tali unità geografiche, indicati nella deroga applicabile fino al 31 agosto 2003 di cui alla lettera b). Tale elenco è comunicato alla Commissione.

Gli Stati membri produttori stabiliscono l'elenco dei nomi di comuni di cui alla lettera c), ii) e lo comunicano alla Commissione.

La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali elenchi.

4. Il nome di una regione determinata e il nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 non possono essere attribuiti a:

- un vino risultante da una miscela di un v.s.q.p.r.d. con un prodotto ottenuto fuori della regione determinata in questione,

- un v.s.q.p.r.d. che è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto al di fuori della regione determinata in questione.

Il disposto del primo comma non si applica ai vini che figurano nell'elenco da stabilire ai sensi dell'allegato VI, sezione D.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 32

L'unità geografica più grande della regione determinata

Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera c), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio l'elenco delle unità geografiche più grandi della regione determinata, ne definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione e comunicano alla Commissione le misure adottate. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

Articolo 33

L'imbottigliamento nella regione determinata

1. Gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.c), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio la menzione indicante l'imbottigliamento nella regione determinata. Essi ne definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

3. Le menzioni di cui al paragrafo 1 possono essere indicate soltanto se l'imbottigliamento si effettua nella regione determinata in questione o negli stabilimenti situati nelle immediate vicinanze di tale regione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione(22).

TITOLO V

NORME APPLICABILI AI VINI IMPORTATI

Articolo 34

Norme comuni

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi, esclusi i vini spumanti e i vini spumanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, può essere completata dalle indicazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato;

b) il tipo del prodotto; le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano per analogia;

c) un colore particolare, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato.

Per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'indicazione di cui al primo comma, lettera b), sono utilizzate purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato.

2. Per quanto concerne le indicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e le indicazioni relative all'importatore o, quando l'imbottigliamento è stato effettuato nella Comunità, all'imbottigliatore, di cui all'allegato VII, sezione A, punto 3, lettera b), le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, si applicano per analogia.

Quando si tratta di un vino di un paese terzo senza indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al primo comma hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano il termine "vino" seguito dal nome del paese terzo.

Quando si tratta di un vino di un paese terzo designato con un'indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al primo comma hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri dell'indicazione geografica.

Il secondo e terzo comma non si applicano nel caso in cui il comune o la frazione sono indicati mediante un codice di cui all'allegato VII, sezione E, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 35

Indicazione dei nomi dei paesi terzi

L'indicazione del nome del paese d'origine di cui all'allegato VII, sezione A.2.d), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è completata:

a) per i vini ottenuti da una miscela di prodotti originari di più paesi terzi effettuata in un paese terzo, dalla menzione "miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea" o "miscela di vini di ..." completata dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;

b) per i vini vinificati in un paese terzo con uve raccolte in un altro paese terzo, dalla menzione "vino ottenuto in ... da uve raccolte in ...", completata dei nomi dei paesi terzi di cui trattasi.

Articolo 36

Vini importati con indicazione geografica

1. Il nome di un'indicazione geografica riportata nell'allegato VII, sezione A.2.d), del regolamento (CE) n. 1493/1999 può figurare sull'etichettatura di un vino importato, compreso un vino ottenuto da uve stramature o un mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto di un paese terzo che è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, a condizione che essa serva a identificare un vino come vino originario del territorio di un paese terzo o di una regione o località di detto paese terzo, qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

Tuttavia, per quanto riguarda le indicazioni che servono eccezionalmente a identificare un vino come vino interamente originario di un paese terzo, quelle riportate nell'allegato IV del presente regolamento possono figurare sull'etichettatura di un vino importato.

2. Quando il prodotto di cui al paragrafo 1 proviene da un paese terzo che non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oltre alla condizione di cui allo stesso paragrafo devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:

a) l'indicazione geografica in causa designa una zona di produzione viticola ben delimitata e meno estesa rispetto al territorio viticolo del paese terzo di cui trattasi;

b) tutte le uve con le quali è stato ottenuto il prodotto provengono da tale unità geografica;

c) le uve che forniscono vini aventi caratteristiche qualitative tipiche sono raccolte in tale unità geografica; e

d) l'indicazione è utilizzata sul mercato interno del paese terzo di cui trattasi per la designazione dei vini ed è contemplata a tal fine dalla legislazione del paese.

Il paese terzo in causa trasmette alla Commissione tale legislazione; se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, il nome del paese terzo è inserito nell'elenco che figura all'allegato V del presente regolamento.

3. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono dar adito a confusione con le indicazioni geografiche utilizzate per designare un v.q.p.r.d., un vino da tavola o un altro vino importato che figura negli elenchi degli accordi conclusi fra i paesi terzi e la Comunità.

Tuttavia, alcune indicazioni geografiche dei paesi terzi di cui al primo comma, omonime di indicazioni geografiche utilizzate per designare un v.q.p.r.d., un vino da tavola o un vino importato, possono essere utilizzate in condizioni pratiche che consentano di differenziarle tra loro, tenuta presente la necessità di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

Analogamente, alcune menzioni dei paesi terzi che servono a identificare un vino come vino originario di una regione o località del proprio territorio, qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione suddetta, possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica e che sono omonime delle menzioni tradizionali che figurano nell'allegato III, parte B possono essere utilizzate in condizioni pratiche che consentano di differenziarle tra loro, tenuta presente la necessità di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

Tali indicazioni e menzioni, come pure le condizioni pratiche, sono indicate nell'allegato VI.

4. Le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate se, quantunque letteralmente esatte per quanto concerne il territorio, la regione o la località di cui sono originari i prodotti, inducano a torto i consumatori a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio.

5. I vini importati dagli Stati Uniti d'America possono essere designati con il nome dello Stato, completato eventualmente dal nome della contea (county) o della regione viticola, anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto per il 75 % da uve raccolte nello Stato in questione o nella sola contea di cui reca il nome, a condizione che tale vino sia prodotto interamente con uve raccolte sul territorio degli Stati Uniti d'America.

Il disposto del primo comma si applica soltanto sino all'entrata in vigore dell'accordo scaturito dai negoziati con gli Stati Uniti d'America volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino concernente, in particolare, le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

Articolo 37

Altre indicazioni che possono figurare sull'etichettatura dei vini con indicazione geografica importati

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi (esclusi i vini spumanti e i vini spumanti gassificati, ma compresi i vini ottenuti da uve stramature) e dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 36, può essere completata dalle indicazioni seguenti:

a) l'anno di raccolta; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato nonché quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, sono state raccolte nel corso dell'anno in questione;

b) il nome di una o più varietà di vite; le varietà in questione sono utilizzate purché:

i) le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato;

ii) i nomi e i sinonimi delle varietà siano conformi all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione(23); e

iii) siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), del presente regolamento; si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2;

c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano per analogia;

d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato;

e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei paesi terzi, menzioni tradizionali complementari diverse da quelle che figurano nell'allegato III, conformemente alla legislazione del paese terzo di cui trattasi, e menzioni tradizionali complementari che figurano nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato conformemente agli articoli 23 e 24;

f) il nome dell'azienda, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato; le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, si applicano per analogia;

g) una menzione indicante, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato, l'imbottigliamento:

i) nell'azienda viticola, da parte di un'associazione di aziende agricole, o in un'impresa situata nella regione di produzione; oppure

ii) nella regione di produzione, a condizione che l'imbottigliamento sia stato effettuato nella regione di produzione di cui trattasi o negli stabilimenti situati nelle immediate vicinanze di tale regione.

2. Le menzioni indicate al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate contemporaneamente solo se almeno l'85 % dei prodotti interessati dalle presenti disposizioni e ottenuti dalla miscela, previa deduzione dei quantitativi dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, proviene dalla varietà di vite e dall'anno di raccolta indicati nella designazione di questo prodotto.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i vini importati dagli Stati Uniti d'America possono fregiarsi del nome di una varietà anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto per il 75 % da uve provenienti dalla varietà di cui reca il nome, a condizione che detta varietà sia determinante per il carattere del vino stesso.

Questa deroga è valida tuttavia soltanto sino all'entrata in vigore dell'accordo scaturito dai negoziati con gli Stati Uniti d'America volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino concernente, in particolare, le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

TITOLO VI

NORME APPLICABILI AI VINI LIQUOROSI, AI VINI FRIZZANTI E AI VINI FRIZZANTI GASSIFICATI

Articolo 38

Indicazioni obbligatorie

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati riporta, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 di detto allegato:

a) il nome o la ragione sociale nonché il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di un volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore; nel caso dei vini frizzanti, il nome dell'imbottigliatore può essere sostituito da quello dell'elaboratore;

b) per i vini importati: l'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, l'imbottigliatore.

Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano per analogia ai prodotti elaborati nella Comunità, e le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applicano per analogia ai vini dei paesi terzi.

2. La menzione "vino frizzante gassificato" di cui all'allegato VII, sezione A.2.g), del regolamento (CE) n. 1493/1999 figura sull'etichetta recante le menzioni obbligatorie imposte da tale allegato. Essa è completata, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini "ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica" nella misura in cui dalla lingua utilizzata per tale indicazione non risulti che è stata aggiunta anidride carbonica.

Tali indicazioni vanno apposte sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente sottostante.

3. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini liquorosi e i vini frizzanti prodotti nella Comunità possono essere designati con un'indicazione geografica. In tal caso, la denominazione di vendita è costituita:

a) dalla menzione "vino liquoroso" o dalla menzione "vino frizzante";

b) dal nome dell'unità geografica;

c) da una menzione tradizionale specifica. Se tale menzione riporta già la denominazione di vendita del prodotto, non è obbligatorio ripeterla.

Gli Stati membri stabiliscono le menzioni tradizionali specifiche per i vini prodotti sul loro territorio.

L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'articolo 28 del presente regolamento nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 e quelle del presente regolamento concernenti la protezione dei nomi dei vini da tavola con indicazione geografica si applicano per analogia ai vini liquorosi con indicazione geografica e ai vini frizzanti con indicazione geografica.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 3. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai v.l.q.p.r.d. e ai v.f.q.p.r.d. ai quali si applica il titolo III.

Articolo 39

Indicazioni facoltative

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati originari della Comunità può essere completata dalle indicazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione; le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento si applicano per analogia;

b) il tipo di prodotto, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;

c) un colore particolare, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore; le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano per analogia.

2. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini liquorosi con indicazione geografica e dei vini frizzanti con indicazione geografica originari della Comunità può essere completata dalle indicazioni seguenti:

a) l'anno di raccolta; le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento si applicano per analogia;

b) il nome di una o più varietà di vite; le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 si applicano per analogia;

c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano per analogia;

d) indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di elaborazione del prodotto; le disposizioni dell'articolo 22 si applicano per analogia;

e) menzioni tradizionali complementari; le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 si applicano per analogia;

f) il nome di un'azienda; le disposizioni di cui all'articolo 25 si applicano per analogia;

g) una menzione indicante l'imbottigliamento nell'azienda viticola, o da parte di un'associazione di aziende agricole, o in un'azienda situata nella regione di produzione; si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 26.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, esclusa la lettera b), e del paragrafo 2 non si applicano ai v.l.q.p.r.d. e ai v.f.q.p.r.d. ai quali si applica il titolo IV.

Articolo 40

Condizioni d'impiego delle menzioni "vino liquoroso", "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" nei vini provenienti da paesi terzi

In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini provenienti dai paesi terzi possono fregiarsi delle menzioni "vino liquoroso", "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" qualora i prodotti rispettino le condizioni indicate, rispettivamente, all' allegato XI, lettere d), g) e h), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione(24).

TITOLO VII

NORME APPLICABILI AI VINI SPUMANTI E AI VINI SPUMANTI GASSIFICATI

Articolo 41

Norme concernenti i vini spumanti gassificati

La menzione "vini spumanti gassificati" di cui all'allegato VIII, sezione D.2.f), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è indicata sull'etichetta recante le indicazioni obbligatorie stabilite dall'allegato suddetto. Essa è completata, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini "ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica", nella misura in cui dalla lingua utilizzata per questa indicazione non risulti che è stata aggiunta anidride carbonica.

Tali indicazioni vanno apposte sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente sottostante.

Articolo 42

Definizione del "venditore"

1. Si considera come venditore di cui all'allegato VIII, sezione B.2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 qualsiasi persona fisica o giuridica non compresa nella definizione dell'elaboratore che detiene a nome proprio vini spumanti o vini spumanti gassificati da immettere in circolazione per il consumo. Sono considerate alla stessa stregua le associazioni delle persone fisiche o giuridiche suddette.

2. Le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, si applicano per analogia alle indicazioni di cui all'allegato VIII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 43

Indicazioni di un'unità geografica diversa da una regione determinata

I nomi di un'unità geografica diversa da una regione determinata, meno estesa di uno Stato membro, che possono essere utilizzati sull'etichettatura di un vino spumante di qualità originario della Comunità ai sensi dell'allegato VIII, sezione E.1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'elenco riportato all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 44

Vini spumanti originari di un paese terzo

I vini spumanti originari di un paese terzo, di cui all'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 45

Disposizioni complementari

1. Gli articoli 23 e 24 si applicano per analogia ai vini spumanti.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30 e all'articolo 27, paragrafo 4, si applicano ai v.s.q.p.r.d.

A norma dell'allegato VIII, sezione E, punto 12.a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni dell'articolo 22 si applicano per analogia ai v.s.q.p.r.d.

3. Le disposizioni di cui ai titoli III e IV, ad eccezione di quelle indicate ai paragrafi 1 e 2, non si applicano ai v.s.q.p.r.d.

Articolo 46

Le varietà di vite "Pinot"

Nel caso di un v.s.q.p.r.d o di un vino spumante di qualità, i nomi delle varietà utilizzati per completare la designazione del prodotto "Pinot bianco", "Pinot nero" e "Pinot grigio" come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot".

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Disposizioni transitorie

1. I prodotti di cui al presente regolamento, designati e presentati in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti al momento della loro immissione sul mercato e la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle suddette disposizioni in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti in questione che non sono più conformi alle suddette disposizioni in seguito all'applicabilità del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 1o agosto 2003.

2. In deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, le seguenti disposizioni sono le sole applicabili sino al 31 dicembre 2002:

a) articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio(25);

b) regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio(26);

c) articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio(27);

d) articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio(28);

e) articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio(29).

Articolo 48

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 3201/90, (CEE) n. 3901/91 e (CE) n. 554/95 sono abrogati.

2. I regolamenti (CE) n. 881/98 e (CE) n. 1608/2000 sono abrogati.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003, fatta eccezione per l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2, che sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 309 dell' 8.11.1990, pag. 1.

(4) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

(5) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15.

(6) GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3.

(7) GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10.

(8) GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22.

(9) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

(10) GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.

(11) GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18.

(12) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(13) GU L 65 dell' 11.3.1992, pag. 32.

(14) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(15) GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

(16) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

(17) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(18) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

(19) GU L 109 del 25.4.2002, pag. 20.

(20) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(21) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(22) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

(23) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

(24) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(25) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

(26) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.

(27) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1.

(28) GU L 238 del 13.8.1992, pag. 9.

(29) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Impiego di taluni tipi di bottiglie di cui all'articolo 9, paragrafo 1

1. Flûte d'Alsace

a) Tipo: una bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con un collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza totale/diametro di base = 5: 1

altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.

b) Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini v.q.p.r.d.

- "Alsace" o "vin d'Alsace"; "Alsace Grand Cru",

- "Crépy",

- "Château-Grillet",

- "Côtes de Provence", rosso e rosato,

- "Cassis",

- "Jurançon, Jurançon sec",

- "Béarn, Béarn-Bellocq", rosato,

- "Tavel", rosato.

Per quanto riguarda questo tipo di bottiglia, il suo uso è limitato unicamente ai vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese.

2. Bocksbeutel o Cantil

a) Tipo: una bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.

Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide: all'incirca 2: 1.

Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia: all'incirca 2,5: 1.

b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

i) v.q.p.r.d tedeschi:

- Franken,

- Baden,

- originari del Taubertal e dello Schuepfergrund,

- originari delle frazioni Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt del comune di Baden-Baden;

ii) v.q.p.r.d. italiani:

- Santa Maddalena (St. Magdalener),

- Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà Sylvaner e Mueller-Thurgau,

- Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,

- Bozner Leiten,

- Alto Adige (Suedtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weissburgunder) e Moscato rosa (Rosenmuskateller),

- Greco di Bianco,

- Trentino, ottenuto dalla varietà Moscato;

iii) vini greci:

- Agioritiko,

- Rombola Kephalonias,

- vini originari dell'isola di Cefalonia,

- vini originari dell'isola di Paros,

- vini tipici del Peloponneso;

iv) vini portoghesi:

- vini rosati ed esclusivamente i v.q.p.r.d. e "vinho regional" per i quali è provato che prima della loro classificazione come v.q.p.r.d. e "vinho regional" erano già presentati in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo "cantil".

3. Clavelin

a) Tipo: una bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza totale/diametro di base = 2,75

altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.

b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

v.q.p.r.d francesi:

- Côte du Jura,

- Arbois,

- L'Etoile,

- Château Chalon.

ALLEGATO II

Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica((Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni geografiche utilizzate per designare un vino.)) che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Elenco delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 24

PARTE A

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Indicazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, utilizzate in via eccezionale per identificare un vino come vino integralmente originario di un paese terzo

p.m.

ALLEGATO V

Elenco dei paesi terzi non membri dell'OMC di cui all'articolo 36, paragrafo 2

1. Algeria

2. Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

3. Russia

4. San Marino

5. Ucraina

6. Repubblica Federale di Iugoslavia

ALLEGATO VI

Elenco delle indicazioni geografiche omonime di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e condizioni pratiche per la loro utilizzazione

p.m.

ALLEGATO VII

Elenco di cui all'articolo 43 dei nomi delle unità geografiche che possono essere utilizzati sull'etichettatura dei vini spumanti di qualità originari della Comunità

1. Per la Germania:

Rhein-Mosel:

a) Rhein;

b) Mosel;

Bayern:

a) Main;

b) Lindau;

c) Bayerische Donau.

2. Per l'Austria:

Steiermark.

3. Per il Regno Unito:

a) England;

b) Wales.

ALLEGATO VIII

Elenco di cui all'articolo 44 dei vini spumanti originari di un paese terzo le cui condizioni di elaborazione sono state riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante di qualità recante il nome di un'unità geografica

1. Vini spumanti originari della Bulgaria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione ">ISO_5>ÒØáÞÚÞÚÐçÕáâÒáÝÞ ÒØÝÞ á ÓÕÞÓàÐäáÚØ ßàÞØ×åÞÔ" (vino di qualità pregiata a denominazione di origine geografica) in conformità con le norme bulgare.

2. Vini spumanti originari dell'Ungheria, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni ungheresi per quanto concerne le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative.

3. Vini spumanti originari dell'Africa del Sud, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto dalle materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni sudafricane, con le indicazioni "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" o "superior wine".

4. Vini spumanti originari degli Stati Uniti d'America, quando l'organismo ufficiale competente o un produttore riconosciuto dall'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto da materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni americane, con l'indicazione di una "appellation of origin" dello stesso nome di una varietà, escluse le varietà della specie Vitis labrusca o di un "vintage year".

5. Vini spumanti originari dell'ex Unione sovietica, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni interne per quanto riguarda le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative relative al prodotto finito.

6. Vini spumanti originari della Romania, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni rumene per quanto riguarda le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative relative al prodotto finito.