32002R0735

Regolamento (CE) n. 735/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che differisce la data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2001 in Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/2002 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 735/2002 della Commissione

del 29 aprile 2002

che differisce la data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2001 in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002(2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2002(4), fissa all'articolo 16 le date limite entro cui i produttori devono consegnare il tabacco greggio alle imprese di trasformazione.

(2) In seguito a condizioni meteorologiche particolarmente difficili in Grecia, con un livello di precipitazioni di gran lunga superiore alla media stagionale e temperature nettamente inferiori, le attività di condizionamento e di consegna del tabacco hanno subito un notevole ritardo.

(3) Occorre pertanto differire le date limite per la consegna del tabacco alle imprese di prima trasformazione in Grecia.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2001 in Grecia le date limite di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2848/98 sono prorogate di un periodo supplementare di 30 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9.