Regolamento (CE) n. 595/2002 della Commissione, del 5 aprile 2002, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/2002 pag. 0005 - 0006
Regolamento (CE) n. 595/2002 della Commissione del 5 aprile 2002 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001(4), dovrebbe essere modificato affinché le modalità particolari stabilite dal regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare(5), siano applicabili alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare. (2) Il termine per inoltrare la domanda specifica, se la dichiarazione d'esportazione non è la domanda specifica, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, sta creando difficoltà in taluni Stati membri. È opportuno che tali difficoltà siano affrontate e che la risoluzione sia applicata alle pratiche ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. (3) L'allegato B prevede il pagamento delle restituzioni per lo zucchero di cui ai codici 2101 30 11 e 2101 30 91 della NC. Tali codici non sono elencati all'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(6). L'allegato B va perciò rettificato. (4) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 deve dunque essere modificato e rettificato. (5) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative al commercio di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue: 1) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: "Il comma precedente non si applica alle forniture di cui al terzo capoverso dell'articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 36, 40, 44, 45 e 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 o alle esportazioni di cui all'articolo 14". 2) L'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: "Si considera che il requisito primario è soddisfatto se l'esportatore ha trasmesso la o le domande specifiche concernenti le merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione alle condizioni di cui alla sezione VI dell'allegato F. Se la domanda specifica non è la dichiarazione di esportazione, essa va depositata, salvo casi di forza maggiore, entro tre mesi dalla data di scadenza del titolo di restituzione contenente il numero attribuito alla domanda specifica." 3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 Il regolamento (CE) n. 2298/2001 si applicherà alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di merci che fanno parte di un'operazione internazionale di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo." 4) L'allegato F è modificato come segue: Nella sezione I, paragrafo 2, l'ultima frase viene cancellata. Articolo 2 L'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 è rettificato come segue: 1) La voce relativa al codice 2101 30 11 NC viene cancellata. 2) La voce relativa al codice 2101 30 91 NC viene cancellata. Articolo 3 Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La modifica di cui all'articolo 1, punto 2, si applica alle pratiche ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2002. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5. (3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. (4) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8. (5) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16. (6) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.