Regolamento (CE) n. 557/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 94a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0034 - 0035
Regolamento (CE) n. 557/2002 della Commissione del 27 marzo 2002 che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 94a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000(4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la 94a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. (4) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 94a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 >SPAZIO PER TABELLA>