32002R0460

Regolamento (CE) n. 460/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2002 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 460/2002 della Commissione

del 14 marzo 2002

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 27/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio(3), modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio(4), e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995 e approvato con decisione 95/155/CE del Consiglio(5), modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio, prevedono la possibilità di effettuare trasferimenti tra esercizi contingentali. Le suddette misure di flessibilità sono state notificate all'organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio a seguito dell'adesione della Cina all'OMC.

(2) Il 24 gennaio 2002 la Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta di trasferimenti tra esercizi contingentali per ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per un utilizzo anticipato all'anno 2001 di quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2002.

(3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti dalle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

(4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, pertanto, è opportuno che la richiesta venga accolta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese per l'esercizio contingentale 2001, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 9 dell'11.1.2002, pag. 1.

(3) GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

(4) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

(5) GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

ALLEGATO

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