Regolamento (CE) n. 434/2002 della Commissione, dell'8 marzo 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0006 - 0006
Regolamento (CE) n. 434/2002 della Commissione dell'8 marzo 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno(1), in particolare gli articoli 12 e 16, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 94/2002(2), modificato dal regolamento (CE) n. 305/2002(3), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000. (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 94/2002, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali vengono presentati allo Stato membro interessato anteriormente al 15 giugno e per la prima volta anteriormente al 15 marzo 2002. (3) A causa della pubblicazione tardiva delle linee direttrici per i vari settori, in particolare per il settore dei fiori recisi e delle piante vive, occorre posticipare al 31 marzo, per questo primo anno, il termine ultimo per la presentazione dei programmi allo Stato membro. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione in materia di "promozione dei prodotti agricoli", HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 94/2002, il testo della prima fase è sostituito dal seguente: "Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2826/2000, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati sono presentati allo Stato membro interessato anteriormente al 15 giugno e per la prima volta anteriormente al 31 marzo, in seguito ad un invito a presentare proposte." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2. (2) GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. (3) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 12.