Regolamento (CE) n. 419/2002 della Commissione, del 6 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2002 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 419/2002 della Commissione del 6 marzo 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia" LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(3), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, e le pertinenti disposizioni di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, considerando quanto segue: (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001(5), stabilisce che i documenti e le informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, siano inviati alla Commissione entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario interessato. Il regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/2001(7), stabilisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia". È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2390/1999 per allinearlo sul regolamento (CE) n. 1663/95. (2) Onde permettere alla Commissione di svolgere il ruolo che le è proprio nel quadro della politica agricola comune, essa deve essere in grado di controllare l'evoluzione dei mercati dei prodotti agricoli e di fare delle previsioni finanziarie in relazione a tali mercati. Le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli includono un obbligo generale, per gli Stati membri e per la Commissione, di scambiarsi le informazioni necessarie per il corretto funzionamento di tali organizzazioni. Ai fini del controllo e delle previsioni dovrebbe essere possibile fare utilizzare le informazioni contabili fornite dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95. Pertanto e fatti salvi gli obblighi sullo scambio di informazioni nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, il regolamento (CE) n. 2390/1999 andrebbe modificato in moto tale da consentire siffatto ricorso alle informazioni contabili. (3) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(8). Detto regolamento è pienamente applicabile nel contesto del regolamento (CE) n. 2390/1999. Pertanto, quando si fa ricorso alle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 ai fini del controllo e delle previsioni nel settore agricolo, la Commissione dovrebbe stabilire appropriate misure di salvaguardia come prescritto dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, in special modo presentando tali informazioni in forma aggregata e anonima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo nonché di tutti i pertinenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2390/1999 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili da presentare alla Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione 'garanzia' e da utilizzare ai fini di controllo e di previsioni."; 2) all'articolo 1, il riferimento "articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95" è sostituito dal riferimento "articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95"; 3) il testo dell'articolo 2 è sostituito da quanto segue: "Articolo 2 1. Le informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 sono utilizzate dalla Commissione esclusivamente per: a) espletare le sue funzioni nel contesto della verifica dei conti del FEAOG, sezione 'garanzia', conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999; b) controllare l'evoluzione e fornire previsioni nel settore agricolo. 2. Se le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 includono dati personali protetti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), la Commissione stabilisce le necessarie misure di salvaguardia prescritte dal citato regolamento. In particolare, se le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione per gli scopi indicati al paragrafo 1, lettera b), la Commissione renderà tali dati anonimi e li tratterà esclusivamente in forma aggregata. 3. La Commissione garantirà la sicurezza e la riservatezza delle informazioni contabili di cui al paragrafo 1." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (4) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. (5) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3. (6) GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. (7) GU L 259 del 27.9.2001, pag. 1. (8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.