32002R0416

Regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione, del 5 marzo 2002, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2002 pag. 0019 - 0022


Regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione

del 5 marzo 2002

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3). Di conseguenza, in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non sottoposte a trattamento termico.

(2) Le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Spagna. È quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario.

(3) Per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) È necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini all'ingrasso e dei suinetti provenienti dalle zone in questione.

(5) Tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata, nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene opportuna una ripartizione delle spese relative agli aiuti effettivamente corrisposti ai produttori tra la Comunità e lo Stato membro interessato.

(6) È necessario disporre che le autorità spagnole adottino tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e ne informino la Commissione.

(7) Le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali. Appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento a partire dal 18 febbraio 2002.

(8) Ai fini di una corretta gestione finanziaria delle misure di sostegno, è necessario fissare un massimale d'aiuto per i suini all'ingrasso di peso superiore a 120 kg, onde evitare abusi nel beneficio delle misure di sostegno consistenti nel mantenere i suini all'ingrasso senza ragione e per un periodo troppo lungo. È opportuno tuttavia applicare tale massimale unicamente dal 1o aprile 2002, quando il ritardo nella consegna dei suini pesanti sarà stato recuperato.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 18 febbraio 2002 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 110 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 18 febbraio 2002 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.

3. Le spese relative a tali aiuti sono finanziate a concorrenza del 50 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo di animali indicato nell'allegato I. Tuttavia, se l'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 è ridotto di un importo fissato dalle autorità spagnole per finanziare le spese relative alle misure previste all'articolo 3, il finanziamento comunitario è limitato al 50 % delle spese relative agli aiuti effettivamente corrisposti ai produttori.

Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente gli animali allevati nelle zone di protezione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative di cui all'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità spagnole.

Articolo 3

Gli animali sono pesati e abbattuti il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Tuttavia, gli animali possono essere trasportati in un mattatoio in cui sono immediatamente abbattuti e possono essere immagazzinati in un deposito frigorifero prima del trasporto nella sardigna. La procedura di abbattimento e di immagazzinamento deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato III.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole.

Articolo 4

1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 110 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89(5) e del regolamento (CEE) n. 2123/89(6), rilevato in Spagna nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti e decurtato delle spese di trasporto, corrispondenti a 1,3 EUR per 100 kg peso carcassa.

L'aiuto è calcolato in base al peso carcassa constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, all'aiuto viene applicato il coefficiente 0,81.

2. Per i suini all'ingrasso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di peso superiore a 120 kg in media, l'aiuto non può superare quello fissato secondo le disposizioni del paragrafo 1 per i suini all'ingrasso di peso pari a 120 kg in media.

3. L'aiuto franco azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 8 kg, ma inferiore a 16 kg, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei "suinetti di Lerida" della categoria 15 kg, rilevato sul mercato "Mercolerida" nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.

L'aiuto franco azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 16 kg, ma inferiore a 25 kg, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei suinetti della categoria 20 kg "Selecto", rilevato sul mercato di Segovia nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.

Per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 25 kg, l'aiuto non può superare quello fissato secondo le disposizioni di cui al secondo comma per i suinetti di peso pari a 25 kg in media.

Articolo 5

Le competenti autorità spagnole adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 6

Le competenti autorità spagnole comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

- il numero e il peso totale:

dei suini all'ingrasso consegnati,

dei suinetti consegnati,

- gli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo e secondo comma.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2002. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(4) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

(5) GU L 347 del 28.11.1989, pag. 20.

(6) GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Nella provincia di Barcellona, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 7 febbraio 2002, pubblicata nel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 3572 dell'11 febbraio 2002, pag. 2625).

ALLEGATO III

1. Il trasporto degli animali dall'azienda e l'abbattimento degli stessi sono soggetti al controllo permanente delle competenti autorità spagnole. Nel giorno della consegna gli animali sono pesati per partita e abbattuti in un mattatoio.

2. Gli animali sono abbattuti senza altre operazioni di macellazione. Le carcasse vengono trasportate immediatamente dal mattatoio alla sardigna. Il trasporto viene effettuato in autocarri sigillati, pesati sia alla partenza dal macello che all'arrivo nella sardigna.

3. Ogni carcassa è sottoposta ad aspersione con un prodotto denaturante (blu di metilene) onde impedire che la carne sia destinata al consumo umano.

4. Le operazioni di abbattimento, trasporto al deposito frigorifero, congelazione e immagazzinamento, compresa l'uscita e il trasporto nella sardigna, sono eseguite sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole.

5. Il trasporto dal macello al deposito frigorifero viene effettuato in autocarri sigillati e disinfettati sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole.

Gli autocarri sono pesati sia a vuoto che carichi, nel mattatoio e nel deposito frigorifero.

6. L'immagazzinamento è effettuato in depositi frigoriferi che vengono chiusi e sigillati dalle competenti autorità spagnole. In tali depositi non sono ammessi altri prodotti.

7. Non appena vi è capacità disponibile, i cadaveri sono trasportati nella sardigna con autocarri sigillati, sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole o per conto di quest'ultime. Gli autocarri sono pesati sia a vuoto che carichi, nel deposito frigorifero e nella sardigna.