32002R0396

Regolamento (CE) n. 396/2002 della Commissione, del 1° marzo 2002, recante modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/2002 pag. 0004 - 0010


Regolamento (CE) n. 396/2002 della Commissione

del 1o marzo 2002

recante modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Occorre adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1454/2001, in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 10 e 11, che prevedono misure di aiuto a favore dei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori, e l'articolo 14 che prevede aiuti a favore della produzione di patate.

(2) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la produzione di patate alimentari coltivate e raccolte su una superficie massima di 9000 ettari all'anno. Occorre precisare le modalità di concessione dell'aiuto e adattarle alle peculiarità colturali e climatiche dell'arcipelago delle Canarie.

(3) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1454/2001 ai prodotti ivi menzionati è concesso un aiuto a favore della commercializzazione sul mercato delle Canarie. Tale aiuto deve essere fissato forfettariamente per ciascuno dei prodotti da determinare, in funzione del loro valore medio, nell'ambito di quantitativi annui fissati per ciascuna categoria di prodotti. Per permettere l'attuazione di tale disposizione è opportuno stabilire l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento dei mercati regionali, stabilire le categorie in base al valore medio dei prodotti considerati e, infine, fissare un quantitativo massimo per l'insieme delle Canarie, nonché definire le modalità di concessione dell'aiuto.

(4) In tale quadro occorre distinguere, rispetto agli altri produttori, le organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001(3), ai fini della concessione dell'aiuto differenziato.

(5) Per l'attuazione delle misure di aiuto alla commercializzazione e di finanziamento dello studio economico, previste rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1454/2001, è opportuno, nell'ottica della semplificazione legislativa, incorporare nel presente regolamento le disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori(4), abrogato dal regolamento (CE) n. 21/2002(5), apportandovi i ritocchi che in base all'esperienza si sono rivelati auspicabili e le modifiche che richiede il regolamento del Consiglio.

(6) Per quanto riguarda, in particolare, l'aiuto alla commercializzazione nel quadro dei contratti di campagna, previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 1454/2001, è necessario definire la nozione di contratto di campagna e precisare la base applicabile per il calcolo dell'importo dell'aiuto, pari al 10 % del valore della produzione commercializzata franco zona di destinazione e al 13 % qualora si applichi il paragrafo 4 del suddetto articolo 10. Occorre infine prevedere il meccanismo di ripartizione dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto in caso di superamento dei massimali fissati nello stesso articolo 10.

(7) È opportuno adottare modalità specifiche per garantire il controllo dei quantitativi stabiliti e il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti. A tal fine il riconoscimento degli operatori dei settori della distribuzione, della ristorazione, delle collettività e delle industrie agroalimentari che si impegnino a rispettare determinate discipline rappresenta un mezzo idoneo a garantire una gestione soddisfacente del regime di aiuto a favore della commercializzazione a livello locale. Appare inoltre opportuno inserire in un capitolo finale le disposizioni generali applicabili all'insieme delle misure, in particolare in materia di controllo e di comunicazioni.

(8) Per garantire la continuità dei regimi di aiuto alla produzione di patate, alla commercializzazione fuori della Comunità e del finanziamento dello studio economico, è necessario che le disposizioni dei titoli I, III e IV del presente regolamento si applichino con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(9) Il comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il luppolo, per le piante vive e i prodotti della floricoltura non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Produzione di patate

Articolo 1

1. L'aiuto alla produzione di patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90, previsto all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001, è erogato per le superfici:

a) che sono state seminate e sottoposte ai normali lavori colturali;

b) che sono state oggetto di una domanda di aiuto conforme al disposto dell'articolo 2; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

2. L'aiuto può essere erogato due volte all'anno per la stessa superficie.

3. Ai fini della verifica del rispetto del limite della superficie massima di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001, qualora l'aiuto sia versato due volte in un anno per la stessa superficie, quest'ultima è moltiplicata per 2.

Se le superfici per le quali è chiesto l'aiuto superano la superficie massima di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001, l'aiuto è assegnato ai produttori richiedenti in proporzione alle superfici indicate nella domanda di aiuto.

4. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto, le autorità spagnole competenti possono ammettere che i casi di forza maggiore, nonché le calamità naturali che colpiscono in misura considerevole la superficie coltivata dal dichiarante giustifichino il mantenimento del diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore o di calamità naturali sono comunicati all'autorità spagnola competente entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova è fornita entro un mese dalla comunicazione.

La Spagna comunica senza indugio alla Commissione i casi che riconosce come forza maggiore o calamità naturali tali da giustificare il mantenimento del diritto all'aiuto.

Articolo 2

1. I produttori interessati presentano alle autorità competenti una domanda di aiuto entro un termine da stabilirsi da dette autorità. Tale termine è fissato in modo da consentire l'esecuzione dei necessari controlli in loco.

2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

- nome, cognome e indirizzo del richiedente,

- le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, e il riferimento catastale di tali superfici o un'altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

TITOLO II

Commercializzazione locale

Articolo 3

1. L'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1454/2001, suddivisi per categoria, è riportato nell'allegato I, colonna II per gli ortofrutticoli e nell'allegato II, colonna II per i fiori e le piante vive.

2. I prodotti sono oggetto dei contratti di fornitura di cui all'articolo 4 e sono conformi alle norme stabilite in applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda gli ortofrutticoli e in applicazione del regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio(6), relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco per quanto riguarda i fiori e le piante, oppure, in mancanza di tali norme, alle specifiche di qualità previste nei contratti.

3. L'aiuto è versato limitatamente ai quantitativi annui fissati nella colonna III degli allegati I e II, per categoria di prodotti.

4. Gli importi dell'aiuto applicabili ad ogni categoria di prodotti figurano nelle colonne IV e V degli allegati I e II. Gli importi indicati nella colonna V si applicano, per tutti i prodotti, alle organizzazioni di produttori riconosciute in applicazione degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 e gli importi indicati nella colonna IV si applicano agli altri produttori, singoli o associati.

Articolo 4

1. I contratti di fornitura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1454/2001 sono conclusi tra, da un lato, i produttori, singoli o associati, o un'organizzazione di produttori e, dall'altro, un operatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.

2. I contratti comprendono come minimo le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale dei contraenti;

b) la designazione esatta dei produttori interessati;

c) i quantitativi totali da consegnare e il calendario previsionale delle forniture;

d) i riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore;

e) la durata degli impegni;

f) il tipo di condizionamento e i dati relativi al trasporto (condizioni e costi);

g) la fase precisa di consegna.

3. I contraenti possono aumentare, al massimo del 30 %, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto mediante una clausola accessoria.

4. I contratti e le clausole sono conclusi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle consegne e anteriormente ad un termine da stabilirsi dalle autorità competenti, eventualmente distinto per prodotto.

5. Le autorità competenti possono adottare disposizioni complementari in materia di contratti, in particolare per quanto riguarda le indennità in caso di mancata osservanza delle obbligazioni contrattuali o la fissazione di una quantità minima per contratto.

Articolo 5

1. Gli operatori economici che esercitano la loro attività nell'ambito del commercio di prodotti alimentari all'ingrosso o al minuto e della ristorazione, nonché le collettività e le industrie agroalimentari che desiderino partecipare al presente regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento all'organismo designato dalle autorità competenti entro un termine da esse stabilito.

L'organismo competente fissa le condizioni per il riconoscimento e pubblica ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti con almeno un mese di anticipo rispetto al termine di conclusione dei contratti.

2. Gli operatori riconosciuti si impegnano in particolare a:

a) commercializzare o trasformare i prodotti oggetto dei contratti di fornitura esclusivamente nelle isole Canarie;

b) tenere una contabilità separata per l'esecuzione dei contratti di fornitura;

c) comunicare, su richiesta dei servizi competenti, tutti i documenti giustificativi relativi all'esecuzione dei contratti e al rispetto degli impegni sottoscritti nel quadro del presente regolamento.

Articolo 6

I produttori, singoli o associati, e le organizzazioni di produttori che desiderino beneficiare del regime di aiuto inviano alle autorità competenti, entro il termine da esse stabilito, una dichiarazione corredata della copia del contratto di cui all'articolo 4.

Articolo 7

1. Se in base ai dati trasmessi a norma dell'articolo 6 emerge un rischio di superamento dei quantitativi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, le autorità competenti stabiliscono un coefficiente provvisorio di riduzione da applicare alle domande di aiuto attinenti a tale categoria e ne informano gli interessati. Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui alla colonna III degli allegati I e II e le quantità contrattuali, maggiorate delle eventuali clausole accessorie, viene fissato prima che sia decisa l'erogazione dell'aiuto e al più tardi un mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, al termine della campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa alla categoria di cui trattasi, presentata nel corso della campagna.

TITOLO III

Commercializzazione fuori del territorio delle isole Canarie

Articolo 8

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001, si intende per "contratto di campagna" il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore singolo o di un'organizzazione di produttori, ai fini della commercializzazione al di fuori delle isole Canarie.

2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti spagnoli un contratto di campagna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto. Il contratto di campagna comprende almeno i seguenti dati:

a) la ragione sociale dei contraenti e il luogo di stabilimento;

b) la designazione precisa del prodotto o dei prodotti;

c) i quantitativi totali da consegnare e il calendario previsionale delle forniture;

d) i riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e, nel caso delle organizzazioni di produttori, nome e indirizzo di ciascun produttore;

e) la durata dell'impegno;

f) il tipo di condizionamento e i dati relativi al trasporto (condizioni e costi);

g) la fase precisa di consegna.

3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001 e a quelle del presente regolamento. Essi controllano in particolare che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2. Essi informano l'operatore circa l'opportunità di applicare il paragrafo 6.

4. Per i prodotti diversi dai pomodori e per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

I servizi competenti possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto.

6. Se i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano i limiti fissati all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001, pari a 300000 tonnellate per i pomodori di cui al codice NC 0702 e a 10000 tonnellate per gli altri prodotti, le autorità competenti stabiliscono un coefficiente uniforme di riduzione da applicarsi a tutte le domande di aiuto per i rispettivi prodotti.

7. Il complemento di aiuto previsto all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dalle parti di mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni.

Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

TITOLO IV

Studio relativo agli ortofrutticoli

Articolo 9

1. La realizzazione dello studio di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1454/2001 è aggiudicata nell'ambito di una gara organizzata sotto la responsabilità delle autorità competenti.

2. I servizi competenti trasmettono alla Commissione il progetto di bando di gara con il relativo capitolato d'oneri. La Commissione dispone di un mese dal ricevimento di tale comunicazione per esprimere le proprie osservazioni eventuali.

3. I servizi competenti comunicano lo studio definitivo alla Commissione la quale presenta eventualmente le proprie osservazioni entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento.

4. Il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità è subordinato:

- al rispetto del disposto dell'articolo 11 e delle clausole del capitolato d'oneri, nonché delle osservazioni presentate,

- al versamento del contributo delle autorità pubbliche spagnole.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 10

1. Le campagne di commercializzazione vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi designati dalle autorità spagnole, in base ai moduli da esse stabiliti e entro i termini da esse prescritti.

3. Le domande relative agli aiuti alla commercializzazione sono corredate delle fatture e di tutti i documenti giustificativi relativi alle azioni effettuate, in particolare con i riferimenti ai contratti di fornitura o di campagna.

4. I servizi competenti, previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi, versano l'aiuto stabilito in applicazione del presente regolamento entro i tre mesi successivi al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande.

5. Nei quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'aiuto di cui al titolo II l'organizzazione di produttori versa integralmente ai suoi soci gli importi percepiti, con bonifico bancario o postale.

Articolo 11

La Spagna comunica alla Commissione entro:

a) il 31 maggio, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare:

- delle superfici che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al titolo I,

- dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al titolo II, ripartiti per importo dell'aiuto e per prodotto figurante negli allegati I e II,

- i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e del complemento dell'aiuto di cui al titolo III, ripartiti per prodotto e il loro valore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;

b) il 31 maggio, i dati provvisori in merito ai quantitativi oggetto di contratti per la campagna in corso, ripartiti per categoria o prodotto;

c) un mese dalla pubblicazione, le modalità adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Le autorità nazionali adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti agli articoli 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

2. I controlli assumono la forma di controlli amministrativi e di controlli in loco. Il controllo amministrativo è esauriente e comporta verifiche incrociate, tra l'altro con i dati rilevati nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo.

In base ad un'analisi del rischio, le autorità nazionali effettuano controlli a campione, in loco, su un numero di domande di aiuto che rappresentano almeno il 10 % dei quantitativi, il 5 % delle superfici e il 5 % dei produttori per quanto riguarda gli aiuti alla commercializzazione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento citato e che rappresentano almeno il 5 % delle superfici e il 5 % dei beneficiari per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di patate di cui all'articolo 14 del citato regolamento.

Dette autorità procedono alla revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 5 qualora gli impegni ai quali essi sono subordinati non siano onorati. Esse possono altresì sospendere il pagamento degli aiuti in funzione della gravità delle irregolarità accertate.

3. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra la data del versamento dell'aiuto e il rimborso dell'indebito da parte del beneficiario.

Se il pagamento indebito è dovuto a dichiarazioni o documenti falsi ovvero a grave negligenza del beneficiario si applica un'ammenda pari all'importo indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato come al comma precedente.

Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

4. Gli importi recuperati vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I titoli I, III e IV si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(3) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

(4) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 56.

(5) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

(6) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8.

ALLEGATO I

ORTOFRUTTICOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

FIORI E PIANTE VIVE

>SPAZIO PER TABELLA>