Regolamento (CE) n. 365/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/2002 pag. 0012 - 0013
Regolamento (CE) n. 365/2002 della Commissione del 27 febbraio 2002 relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazine d'oltremare")(1), visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002(3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide entro quale misura è possibile accogliere le domande presentate e fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo. (2) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2603/97, per le importazioni di riso con origine cumulata ACP/PTOM, il periodo per la presentazione delle domande di titoli per il mese di gennaio 2002 è stato posticipato ai primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002. (3) Dall'esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande nell'ambito del primo lotto del 2002, risulta opportuno rilasciare i titoli per i quantitativi che figurano nelle domande in questione previa applicazione, a seconda dei casi, delle percentuali di riduzione stabilite nell'allegato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per le domande di titoli di importazione per il riso, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 e trasmesse alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi che figurano nelle domande previa applicazione, a seconda dei casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato. 2. I quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo sono stabiliti nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (2) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22. (3) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33. ALLEGATO Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti nell'ambito del lotto per il mese di febbraio 2002 e quantitativi disponibili per il lotto seguente: >SPAZIO PER TABELLA>