Regolamento (CE) n. 340/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 340/2002 della Commissione del 22 febbraio 2002 che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione(3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95(5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione. (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 297,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5. (3) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19. (4) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. (5) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.