32002R0314

Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0040 - 0046


Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione

del 20 febbraio 2002

che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le recenti modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne dal 2001/02 al 2005/06, introdotte dal regolamento (CE) n. 1260/2001, rendono necessari alcuni adeguamenti delle modalità d'applicazione relative al regime delle quote. Inoltre, poiché il regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94(3), è stato più volte sostanzialmente modificato, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(2) L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa della nozione di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo d'inulina di un'impresa, nonché della nozione di consumo interno della Comunità. Si deve considerare a tale scopo come produzione di un'impresa la totalità dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio, di zucchero invertito, di sciroppi o, secondo il caso, d'isoglucosio o di sciroppo d'inulina realmente prodotti dall'impresa considerata. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire una parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre detto zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto. Occorre determinare tali casi, fatti salvi quelli di forza maggiore, in maniera da evitare conseguenze finanziarie per il settore dello zucchero.

(3) Al fine di permettere un'applicazione armonica ed efficace del regime delle quote nella Comunità, si deve fissare il metodo di constatazione della produzione sia per gli sciroppi di saccarosio sia per l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina.

(4) La produzione di isoglucosio si considera perfettamente conclusa non appena il glucosio o i suoi polimeri abbiano subito il processo detto di isomerizzazione. Quindi, per evitare ogni elemento di arbitrarietà nella scelta del momento della constatazione della produzione, quest'ultima deve avvenire immediatamente dopo l'isomerizzazione e prima di tutte le operazioni di separazione dei componenti di glucosio e di fruttosio o di eventuali operazioni di miscelatura. Affinché il controllo sia realmente efficace, è opportuno prevedere per tutti i fabbricanti di isoglucosio della Comunità l'obbligo di dichiarare alle autorità competenti dello Stato membro interessato tutti gli stabilimenti di cui si servono per l'isomerizzazione.

(5) Il prodotto sciroppo d'inulina appare in genere come tale non appena l'inulina o i suoi oligofruttosi hanno subito il processo detto di idrolisi o prima evaporazione. La constatazione della produzione va quindi effettuata nel momento immediatamente successivo all'idrolisi e alla prima evaporazione e precedente a tutte le operazioni di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o a eventuali operazioni di miscelatura.

(6) Per consentire agli Stati membri di constatare in modo corretto e univoco la produzione di sciroppo d'inulina, è opportuno precisare, avvalendosi in particolare dell'esperienza acquisita, che tale operazione deve essere effettuata con riferimento a uno sciroppo d'inulina avente un tenore di fruttosio dell'80 % ed esprimendo l'equivalente zucchero/isoglucosio mediante l'applicazione del coefficiente 1,9.

(7) I contributi alla produzione previsti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono essere calcolati soltanto dopo la fine della campagna di commercializzazione, tenendo conto del fatto che gli impegni per lo zucchero da esportare vengono assunti in gran parte nel secondo trimestre di detta campagna e che, pertanto, solo a quel momento sono disponibili i dati che devono servire per fissare detti contributi. Di conseguenza, al fine di rendere operativa il più presto possibile la responsabilità finanziaria dei produttori, occorre prevedere, anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione, il pagamento di acconti sui contributi calcolati in base a previsioni. Poiché la maggior parte della produzione d'isoglucosio B si effettua in generale soltanto negli ultimi mesi della campagna, è opportuno applicare solo il contributo alla produzione di base quale acconto, per quanto riguarda la produzione di isoglucosio effettuata anteriormente al 1o marzo della campagna di commercializzazione in causa. La fissazione degli importi dei contributi, e dunque la loro riscossione, devono poter avvenire soltanto dopo l'acquisizione di dati i più esatti possibili, segnatamente di quelli relativi al consumo.

(8) È necessario prevedere le modalità di pagamento di un supplemento di prezzo per le barbabietole qualora i contributi alla produzione restino inferiori agli importi massimi di quest'ultimi e prevedere inoltre un pagamento supplementare tenuto conto in particolare del periodo compreso tra la data di pagamento delle barbabietole e la data di pagamento dei contributi alla produzione da parte del fabbricante.

(9) Si devono fissare i termini necessari per la constatazione della produzione e per l'invio della comunicazione dei dati afferenti, onde permettere una buona gestione del regime delle quote, e prevedere eventualmente misure appropriate di controllo da parte degli Stati membri.

(10) La soppressione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o luglio 2001 ha messo fine alla disponibilità di statistiche relative al magazzinaggio e allo smercio dello zucchero nella Comunità. Data l'importanza delle statistiche in questione per una corretta gestione del regime delle quote, e in particolare per determinare il consumo mensile di zucchero e per stabilire i bilanci di approvvigionamento, è opportuno disporre che le imprese produttrici e le raffinerie di zucchero nella Comunità continuino a mettere a disposizione degli Stati membri i dati mensili relativi al magazzinaggio e allo smercio dello zucchero.

(11) Una delle caratteristiche dell'organizzazione del settore dello zucchero risiede nel fatto che le relazioni tra i produttori di zucchero e i produttori di barbabietole, in particolare per quanto attiene alle questioni di consegna e pagamento di quest'ultime, sono disciplinate in generale da accordi interprofessionali stipulati nel quadro della normativa comunitaria. Tali accordi interprofessionali possono prevedere modalità che tengono conto della situazione particolare della regione a cui si applicano. Poiché i produttori di zucchero hanno facoltà di far partecipare i produttori di barbabietole al pagamento del contributo complementare, è opportuno prevedere che le modalità di tale partecipazione possano essere definite da accordi interprofessionali secondo le modalità di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(12) Le imprese produttrici di isoglucosio, contrariamente a quelle produttrici di zucchero, che dipendono dalla produzione di barbabietole o canna da zucchero, non sono autorizzate a riportare la produzione di una campagna di commercializzazione alla campagna seguente.

(13) La produzione di isoglucosio rimane costante durante tutta la campagna di commercializzazione per poter reagire in modo rapido e senza interruzioni alle fluttuazioni della domanda, che in genere raggiunge la punta massima all'inizio e alla fine della campagna. Tuttavia, l'isoglucosio prodotto è difficilmente immagazzinabile in quantità sufficienti per soddisfare i picchi della domanda, perché un magazzinaggio eccessivo può mettere in pericolo la sterilità indispensabile del prodotto. In queste condizioni le imprese produttrici di isoglucosio devono interrompere la produzione alla fine della campagna per non dover produrre isoglucosio C non smerciabile sul mercato interno della Comunità. Questa situazione sfavorevole per le imprese produttrici di isoglucosio richiede di introdurre una certa flessibilità in materia di constatazione mensile della produzione di isoglucosio, limitandone tuttavia la portata, per evitare che un uso automatico della stessa introduca un sistema di riporto mascherato e, quindi, indirettamente un aumento delle quote di produzione dell'impresa in questione.

(14) Nel quadro del funzionamento del regime delle quote possono registrarsi ritardi nel recupero degli importi dei contributi alla produzione. Per garantire il recupero di tali importi in modo armonico e in tempo utile è opportuno definire le norme da rispettare per la fissazione e la riscossione degli importi dei contributi.

(15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:

a) zucchero bianco;

b) zucchero greggio;

c) zucchero invertito;

d) sciroppi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati "sciroppi":

- sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero,

- sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % ottenuti da canne da zucchero.

2. Non entrano nel calcolo della quantità di cui al paragrafo 1:

a) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;

b) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, sciroppi o zucchero spazzato di ricupero, che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato;

c) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero greggio;

d) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero greggio è stato fabbricato;

e) le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotto;

f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum;

g) le quantità di sciroppi che sono trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotte;

h) le quantità di sciroppi da spalmare e da trasformare in "Rinse appelstroop";

i) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;

j) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;

k) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero invertito è stato fabbricato.

3. La produzione è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:

a) per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;

b) per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001;

c) per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;

d) per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5;

e) per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione(4).

4. Lo zucchero spazzato di ricupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo in causa il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione di tale sciroppo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico.

Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.

Articolo 2

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CEE) n. 1260/2001 per produzione di isoglucosio si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre tale limite, espresso in sostanza secca e constatato secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2. La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo refrattometrico.

3. I fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.

Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato qualsiasi informazione supplementare pertinente.

Articolo 3

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di sciroppo d'inulina si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi d'inulina o di oligofruttosi aventi un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, con qualsiasi tenore di fruttosio oltre questo limite, espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio e constatata per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina in conformità del paragrafo 2.

2. La produzione di sciroppo d'inulina è constatata per tutte le operazioni seguenti:

a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;

b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo refrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;

c) conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %;

d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.

Articolo 4

1. Gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo d'inulina della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica tale produzione è stabilita anteriormente al 15 maggio di ogni anno.

2. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua produzione, anteriormente al giorno 15 di ogni mese, i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti durante il mese civile precedente.

Gli Stati membri stabiliscono in base a dette comunicazioni per ogni mese e al più tardi il 15 del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa interessata.

I quantitativi di isoglucosio prodotti in regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione per determinare la produzione di cui al secondo comma.

3. In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, per un'impresa produttrice di isoglucosio e su preventiva richiesta scritta debitamente giustificata dell'impresa:

a) di cumulare la produzione dei mesi di maggio e giugno di una campagna con imputazione sulla campagna di commercializzazione in causa; oppure

b) di cumulare, nella sua totalità o in parte, la produzione del mese di giugno di una campagna e quella del mese di luglio della campagna di commercializzazione successiva con imputazione su quest'ultima. La richiesta di cumulo deve indicare almeno il quantitativo di produzione del mese di giugno da cumulare con quello del mese di luglio. Detto quantitativo non può superare il 7 % della somma delle quote A e B dell'impresa in causa applicabili alla campagna di commercializzazione in cui è richiesto il cumulo. Il quantitativo cumulato è considerato quale prima produzione delle quote dell'impresa in causa.

Lo Stato membro valuta la giustificazione della richiesta tenendo conto della situazione di produzione dell'impresa e della domanda del mercato, in particolare in rapporto alle quote e ai contributi alla produzione. Esso può avvalersi, per un'impresa e una campagna determinate, soltanto di una delle possibilità di cumulo di cui al primo comma.

Dopo l'accordo dello Stato membro, l'impresa produttrice d'isoglucosio in causa comunica a quest'ultimo, anteriormente al 15 luglio seguente nel caso di cui al primo comma, lettera a), e anteriormente al 15 agosto seguente nel caso di cui al primo comma, lettera b), i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti nel corso dei due mesi in causa, tenuto conto, se del caso, del quantitativo da cumulare di cui al primo comma, lettera b).

Sulla base di tali comunicazioni, lo Stato membro stabilisce la produzione cumulata d'isoglucosio dell'impresa interessata nel corso dei due mesi in causa, da imputare sulla produzione della campagna di commercializzazione considerata, conformemente al primo comma, lettera a) o lettera b). Esso comunica tale produzione alla Commissione.

Le disposizioni del primo comma, lettera b), non sono applicabili all'ultima campagna di commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

4. Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri stabiliscono, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina di ciascuna impresa situata sul loro territorio.

5. Qualora, dopo aver stabilito la produzione definitiva per lo zucchero di cui al paragrafo 4, si constatino delle differenze, queste ultime sono prese in considerazione al momento in cui viene stabilita la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la differenza.

6. Ciascuna impresa produttrice di zucchero comunica all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è avvenuta la produzione, o all'organismo dello Stato membro in questione competente per gli interventi sul mercato del prodotto considerato, anteriormente al 25 di ogni mese, indicando i quantitativi che sono o meno di sua proprietà:

a) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, immagazzinati nei depositi di cui dispone alla fine del mese civile precedente;

b) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, usciti dai depositi di cui dispone nel corso del mese civile precedente.

Nella comunicazione viene precisata la ripartizione dei quantitativi tra lo zucchero prodotto all'interno delle quote A e B, lo zucchero riportato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e lo zucchero C.

L'organismo di cui al primo comma può esigere che gli siano comunicati dati supplementari in merito alle quantità immagazzinate dall'impresa e quelle uscite dai suoi depositi.

7. Ciascuna raffineria di zucchero greggio comunica all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le operazioni di raffinazione, o all'organismo dello Stato membro in questione competente per gli interventi sul mercato del prodotto considerato, anteriormente al 25 di ogni mese, indicando i quantitativi che sono o meno di sua proprietà:

a) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, immagazzinati nei depositi di cui dispone alla fine del mese civile precedente;

b) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, usciti dai depositi di cui dispone nel corso del mese civile precedente.

La comunicazione deve distinguere i quantitativi soggetti al regime di traffico di perfezionamento in causa.

L'organismo di cui al primo comma può esigere che gli siano comunicati dati supplementari in merito alle quantità immagazzinate dalla raffineria e quelle uscite dai suoi depositi.

Articolo 5

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, s'intende per produzione di zucchero o produzione di isoglucosio di un'impresa, la quantità di zucchero o la quantità di isoglucosio realmente prodotta da tale impresa.

2. La produzione totale di zucchero di un'impresa per una campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1, maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla campagna successiva.

3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "trasformatore", per conto di un'altra impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "committente", è considerata come produzione del committente, su domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato dai due fabbricanti in causa, se ricorre una delle condizioni seguenti:

a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota A;

b) la produzione totale di zucchero del trasformatore è superiore alla sua quota A, ma inferiore alla somma della sua quota A e della sua quota B, purché la produzione totale di zucchero del committente sia superiore alla quota A di quest'ultimo;

c) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote A e B.

4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri differenti, la domanda di cui al paragrafo 3 deve essere indirizzata ai due Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata, secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, come produzione del committente se un caso di forza maggiore rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

Articolo 6

1. Anteriormente al 1o aprile per la campagna di commercializzazione in corso si procede:

a) a una stima per lo zucchero, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001, del contributo alla produzione di base e del contributo B;

b) alla fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, degli importi unitari, determinati in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento, che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo d'inulina devono pagare come acconti sul contributo.

2. Anteriormente al 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri stabiliscono per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina gli acconti sul contributo da pagare per la campagna suddetta.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono stabiliti anteriormente al 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso.

Per quanto riguarda lo zucchero e lo sciroppo d'inulina, l'acconto da pagare è determinato:

a) applicando alla produzione provvisoria di zucchero A e sciroppo d'inulina A e di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base; e

b) applicando alla produzione provvisoria di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo B.

Per quanto riguarda l'isoglucosio, l'acconto da pagare è determinato applicando alla produzione effettuata dal 1o luglio sino alla fine del mese di febbraio successivo, per la campagna di commercializzazione in corso, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio.

3. Gli Stati membri riscuotono tali acconti anteriormente al 1o giugno della campagna di commercializzazione in corso.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono riscossi anteriormente al 1o settembre della campagna di commercializzazione in corso.

4. Il quantitativo da constatare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, viene stabilito mediante la somma dei seguenti quantitativi:

a) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo previa trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici;

b) quantitativi di zucchero denaturati;

c) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.

Dalla somma di cui al primo comma viene detratta la somma dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati e dei quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

5. Sono considerati come impegni all'esportazione per la campagna di commercializzazione in corso, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001:

a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati mediante gare aperte per detta campagna;

b) tutti i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina da esportare come tali, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli d'esportazione rilasciati durante detta campagna;

c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna, previa ripartizione dei quantitativi in oggetto in modo uniforme su tutta la campagna.

Per il calcolo della perdita media prevedibile di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, si prendono in considerazione anche le restituzioni alla produzione per i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali siano stati rilasciati nel corso della campagna considerata titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento suddetto.

Articolo 7

1. Quando per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina la stima del contributo alla produzione di base rappresenta un importo pari o superiore al 60 % dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo unitario dell'acconto è pari al 50 % del predetto importo massimo.

Quando la stima rappresenta un importo inferiore al 60 % di tale importo massimo, l'importo unitario dell'acconto è pari all'80 % dell'importo della stima.

2. Il paragrafo 1 si applica anche per la determinazione dell'importo unitario dell'acconto sul contributo B per lo zucchero e per lo sciroppo d'inulina, tenuto conto dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

3. L'importo unitario dell'acconto sul contributo alla produzione di base da prendere in considerazione per l'isoglucosio è pari al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 8

1. Anteriormente al 15 ottobre, per la campagna di commercializzazione precedente, sono fissati per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo d'inulina:

a) gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B;

b) se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 1o novembre per la campagna di commercializzazione precedente e considerati gli acconti riscossi a norma dell'articolo 6, le somme residue per il pagamento dei saldi dei contributi.

I saldi dovuti dall'impresa o dallo Stato membro di cui al primo comma sono versati prima del 15 dicembre successivo alla data limite fissata per determinarli.

3. Qualora venga fissato un coefficiente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli Stati membri stabiliscono, in conformità del paragrafo 2, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina, anteriormente al 1o novembre per la campagna di commercializzazione precedente, il contributo complementare dovuto dai fabbricanti di cui trattasi. Tale contributo è riscosso contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione per detta campagna.

4. Qualora l'importo dei contributi dovuti da un'impresa produttrice non sia stato stabilito correttamente, l'importo corretto da pagare o il saldo dovuto dall'impresa produttrice in causa viene fissato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha preso atto di tale situazione ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto.

Gli Stati membri devono percepire gli importi di cui al primo comma entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di fissazione degli stessi.

Articolo 9

1. Gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati contemporaneamente agli importi dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e secondo la stessa procedura.

2. Se il fabbricante di zucchero ha pagato al venditore di barbabietole un prezzo inferiore al prezzo di base della barbabietola, tale fabbricante è tenuto a far partecipare il venditore di barbabietole, nel limite di tale differenza, al beneficio della valorizzazione dello zucchero al prezzo d'intervento.

Per stabilire l'importo corrispondente a tale partecipazione il fabbricante di zucchero tiene conto:

a) dei periodi compresi tra le date di pagamento delle barbabietole e le date di pagamento previste per gli acconti e i saldi relativi ai contributi alla produzione ed al contributo complementare;

b) del tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento nei periodi di cui alla lettera a); nel caso degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è quello equivalente praticato dalle rispettive banche centrali;

c) della percentuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001;

d) della resa delle barbabietole in causa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

3. Il fabbricante di zucchero paga al venditore di barbabietole gli importi di cui al paragrafo 1 e l'importo corrispondente alla partecipazione di cui al paragrafo 2 entro quattro settimane dalla data di fissazione dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

4. Un accordo interprofessionale può derogare ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare i controlli indispensabili alla constatazione della produzione dei prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 11

Il rimborso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere applicato, ferme restando tali disposizioni, secondo modalità definite da un accordo interprofessionale.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

(3) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

(4) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.