32002R0284

Regolamento (CE) n. 284/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 16/02/2002 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 284/2002 del Consiglio

del 12 febbraio 2002

recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati(1), ha aperto per l'anno 1995 dei contingenti tariffari a favore della Norvegia alle condizioni fissate nel relativo allegato II.

(2) I provvedimenti istituiti con il regolamento (CE) n. 1416/95 sono stati prorogati annualmente dai regolamenti (CE) n. 102/96(2), (CE) n. 306/97(3), (CE) n. 560/98(4), (CE) n. 2847/98(5), (CE) n. 215/2000(6) e (CE) n. 591/2001.

(3) Non essendo stato possibile concludere i protocolli aggiuntivi anteriormente al 1o gennaio 2002, la Comunità è tenuta, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, a adottare i provvedimenti necessari per ovviare a tale situazione. È pertanto necessario prorogare per il 2002 i provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(8), ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati a essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I provvedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogati al 2002.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Qualora la Norvegia non applichi più provvedimenti reciproci a favore della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, sospendere l'applicazione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93(9).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. de Rato y Figaredo

(1) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 591/2001 (GU L 88 del 28.3.2001, pag. 1).

(2) GU L 19 del 25.1.1996, pag. 1.

(3) GU L 51 del 21.2.1997, pag. 8.

(4) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 1.

(5) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 14.

(6) GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

(9) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO

"ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 2002

NORVEGIA

>SPAZIO PER TABELLA>"