32002R0249

Regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 12/02/2002 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio

del 21 gennaio 2002

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau(2) le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, il 30 maggio 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento(3).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) pesca di pesci/cefalopodi:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) navi tonniere con reti da circuizione:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) navi con lenze a canna e navi con palangari di superficie:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001(4).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34.

(3) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35.

(4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.