Regolamento (CE) n. 174/2002 della Commissione, del 30 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0033 - 0036
Regolamento (CE) n. 174/2002 della Commissione del 30 gennaio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")(1), in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, visto il regolamento (CEE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 27 novembre 2001 il Consiglio ha adottato la decisione PTOM. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato III, il cumulo di origine è ammesso nell'ambito di un volume globale annuo di 160000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nell'accordo di Cotonou. I titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente agli PTOM ogni anno per un quantitativo di 35000 tonnellate e, nell'ambito di tale volume, sono rilasciati agli PTOM meno sviluppati titoli d'importazione per un volume di 10000 tonnellate. (2) Per la gestione di questo regime di cumulo, il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/1999(4), ha definito le modalità applicabili all'importazione di riso di origine ACP e PTOM. (3) Occorre precisare, alla luce dell'esperienza acquisita, le modalità di calcolo dei dazi all'importazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1706/98. (4) Allo scopo di garantire una gestione equilibrata del mercato, il rilascio dei titoli d'importazione deve essere scaglionato in diversi periodi nel corso dell'anno. I titoli non utilizzati dagli PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione delle Antille olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari lotti nel corso dell'anno. (5) Per tali prodotti occorre istituire un regime di licenze e fissare le relative modalità di rilascio per consentire lo svolgimento dei controlli necessari all'importazione dei quantitativi previsti nella suddetta decisione. (6) Per il riso originario dei PTOM occorre applicare un periodo di validità dei titoli d'importazione fino alla fine dell'anno di rilascio. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato III, della decisione 2001/822/CE del Consiglio(5)."; 2) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio(6), gli importi dei dazi doganali sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione(7) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio(8) per quanto riguarda i dazi all'importazione del settore del riso."; 3) alla fine dell'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo: "6. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95(9) e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(10), i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso, sono validi dal giorno del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo. Tuttavia, la validità non può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio."; 4) il testo del Titolo II è sostituito dal seguente: "TITOLO II Importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM"; 5) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 6 1. I titoli d'importazione in esenzione dai dazi doganali sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti lotti, espressi in equivalente riso semigreggio: >SPAZIO PER TABELLA> La conversione dei quantitativi relativi ad altri stadi di elaborazione del riso diverso dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione(11). 2. Le domande dei titoli d'importazione devono essere corredate dell'originale di una licenza d'esportazione, redatta conformemente all'allegato I, rilasciata dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1. 3. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare del mese di ottobre. 4. Per quanto riguarda il lotto complementare del mese di ottobre, qualora le domande di titoli presentate per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM meno sviluppati siano inferiori ai quantitativi disponibili, il saldo in questione può essere utilizzato per soddisfare le domande per l'importazione di origine delle Antille olandesi e di Aruba. 5. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi dal giorno del rilascio effettivo fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio."; 6) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: "Per il 2002, le domande per il primo lotto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, devono essere presentate nei primi dieci giorni lavorativi di febbraio."; 7) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato II del presente regolamento, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre, per lotto, e per paese d'origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del titolo richiesto e il nome e l'indirizzo del richiedente."; 8) il paragrafo 4 dell'articolo 11 è soppresso; 9) all'articolo 12, primo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: "- entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, la data di rilascio, il numero della licenza d'esportazione, se del caso, il numero del titolo d'importazione rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo,"; 10) l'allegato del regolamento (CE) n. 2603/97 è sostituito dagli allegati del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (2) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12. (3) GU L 351 del 16.12.1997, pag. 22. (4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39. (5) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (6) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12. (7) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. (8) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (9) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (10) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (11) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2002030IT.003503.TIF"> ALLEGATO II RISO - REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97 >PIC FILE= "L_2002030IT.003602.TIF">"