Regolamento (CE) n. 168/2002 della Commissione, del 30 gennaio 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 1148/2001 per quanto riguarda i certificati di conformità e i certificati di destinazione industriale
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0020 - 0020
Regolamento (CE) n. 168/2002 della Commissione del 30 gennaio 2002 che deroga al regolamento (CE) n. 1148/2001 per quanto riguarda i certificati di conformità e i certificati di destinazione industriale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione(4), stabilisce agli allegati I e II dei modelli di certificato di conformità alle norme di commercializzazione comunitarie per i prodotti ortofrutticoli freschi e di certificato di destinazione industriale per gli ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di commercializzazione comunitarie, sulla base dei quali vanno redatti i certificati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001. (2) Per i motivi pratici legati alla disponibilità dei nuovi formulari e in alternativa a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1148/2001, è opportuno autorizzare gli organismi di controllo degli Stati membri a continuare a redigere i suddetti certificati, per una durata limitata, sulla base dei modelli che figurano negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 766/97(6). (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fino al 31 dicembre 2002 gli organismi di controllo competenti possono redigere i certificati di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001 utilizzando il formulario che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2251/92 e i certificati di destinazione industriale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001 utilizzando il formulario che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2251/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3. (3) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. (4) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15. (5) GU L 219 del 4.8.1992, pag. 9. (6) GU L 112 del 29.4.1997, pag. 10.