32002R0163

Regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio

del 28 gennaio 2002

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 368/98(2) ("regolamento definitivo"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Con il regolamento (CE) n. 1086/2000(3), l'aliquota del dazio applicabile è stata portata al 48 % a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base").

2. Richiesta

(2) Il 26 marzo 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta dell'Associazione europea del glifosato (EGA), presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC. La richiesta è stata presentata per conto di una proporzione maggioritaria di produttori comunitari di glifosato ("industria comunitaria").

(3) Nella richiesta si adduceva una modificazione della configurazione degli scambi successiva all'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC. Al forte aumento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, infatti, è corrisposta una notevole diminuzione delle importazioni dall'RPC.

(4) Secondo il richiedente, la modificazione della configurazione degli scambi era dovuta al trasbordo del glifosato originario dell'RPC attraverso la Malaysia o Taiwan nonché alla formulazione, in Malaysia o a Taiwan, del glifosato originario dell'RPC. Nella richiesta si afferma che la formulazione è un'operazione relativamente semplice, che consiste sostanzialmente nel diluire il sale di glifosato con acqua, mescolandolo poi con un tensioattivo. Quest'operazione avrebbe inoltre provocato un aumento dei costi di spedizione per gli importatori. La richiesta conclude pertanto che non vi è una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC.

(5) Secondo l'industria comunitaria, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sul glifosato risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi, e si sono riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per le importazioni spedite dalla Malaysia o da Taiwan.

3. Apertura

(6) La Commissione ha avviato un'inchiesta con regolamento (CE) n. 909/2001(4) ("regolamento di apertura"). A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, a decorrere dal 10 maggio 2001.

4. Inchiesta

(7) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i rappresentanti della Malaysia, dell'RPC e di Taiwan. Sono stati inviati questionari ai produttori e agli esportatori della Malaysia e di Taiwan menzionati nella richiesta, agli importatori della Comunità e agli esportatori dell'RPC noti alla Commissione, nonché alle altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine fissato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(8) Alcuni produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan, nonché diversi produttori e importatori comunitari, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(9) Non sono pervenute risposte al questionario dagli esportatori di glifosato dell'RPC. Hanno invece risposto entro i termini fissati undici importatori non collegati, tre produttori esportatori malesi e un produttore esportatore di Taiwan che funge anche da operatore commerciale. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori della Malaysia:

- Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Klang, Selangor D.E., Malaysia,

- Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaysia,

- Mastra Industries Sdn. Bhd., Port Klang, Selangor D.E., Malaysia e il suo esportatore collegato Agrimart Sdn Bhd, Petaling Jaya, Malaysia.

Produttore esportatore/operatore commerciale di Taiwan:

- Sinon Corporation, Taichung, Taiwan.

5. Periodo dell'inchiesta

(10) L'inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 ("PI"). Per accertare la modificazione della configurazione degli scambi, si sono raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 1994 e il PI.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

a) Malaysia

(11) Nel settembre 2001, cioè tre mesi dopo lo scadere del termine fissato per le risposte al questionario, la Commissione ha ricevuto una comunicazione per conto della Halex Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaysia) e dalla Agrolex Private Limited (Singapore) che si occupano, rispettivamente come produttore e come esportatore, della formulazione del glifosato acido in Malaysia e delle esportazioni nella Comunità, in cui si affermava che le risposte erano state inviate entro i termini fissati nel regolamento di base e nel regolamento di apertura. Alla Commissione, tuttavia, non risultano comunicazioni precedenti. Non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta trasmissione e la comunicazione sarebbe stata inviata via fax a un numero di telefono. Poiché la comunicazione è stata ricevuta a uno stadio avanzato dell'inchiesta, e oltretutto avrebbe richiesto ulteriori spiegazioni e verifiche, non si sono potute annoverare queste società tra quelle che hanno collaborato all'inchiesta. Le risultanze nei loro confronti, pertanto, sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

(12) La visita di verifica ha permesso di accertare che la Mastra Industries (M) Sdn. Bhd. ("Mastra Industries") era collegata a un'altra società della Malaysia appartenente al gruppo Nufarm, la Nufarm Malaysia Sdn. Bhd. ("Nufarm Malaysia") e che la Nufarm Malaysia si occupava come minimo delle importazioni in Malaysia del glifosato acido originario dell'RPC e della sua formulazione in Malaysia. All'inizio dell'inchiesta, la Nufarm Malaysia aveva dichiarato di non aver mai esportato, direttamente o attraverso una società consociata, prodotti di glifosato in un paese della Comunità. La Commissione ha pertanto informato la Nufarm Malaysia che non era tenuta a compilare il questionario se non aveva importato in Malaysia glifosato proveniente dall'RPC o se non aveva esportato glifosato nella Comunità durante il PI. La Nufarm Malaysia si è limitata a confermare la sua dichiarazione iniziale. Nella risposta al questionario, la Mastra Industries ha presentato il "gruppo Mastra" di società collegate a cui apparteneva senza menzionare il suo collegamento con la Nufarm Malaysia e gli altri legami con il gruppo Nufarm(5).

(13) Come in tutte le inchieste antidumping, si sarebbe dovuto procedere ad una determinazione riguardo all'entità economica costituita dal produttore esportatore che ha collaborato e da tutte le società collegate che si occupano della produzione e/o del commercio del prodotto in questione. Tale determinazione, tuttavia, è risultata impossibile per mancanza di informazioni verificate sulla struttura aziendale, sugli acquisti, sulle attività di produzione/trasformazione (compresi i costi) e sulle vendite della Nufarm Malaysia. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento di base, la Mastra Industries è stata informata delle risultanze e invitata a comunicare commenti e ulteriori chiarimenti.

(14) La Mastra Industries ha confermato il collegamento con la Nufarm Malaysia spiegando di aver ritenuto, a causa della risposta della Commissione alla Nufarm Malaysia, che questa società non fosse minimamente coinvolta. Va osservato tuttavia che (i) la risposta si basava su informazioni inesatte della Nufarm Malaysia e (ii) dal questionario risultava chiaramente l'obbligo di compilazione per tutte le società che si occupano del prodotto in questione. Nel questionario figurava inoltre una definizione di società collegata. Dopo aver esaminato la risposta della Mastra Industries al questionario, si è chiesto inoltre a questa società di identificare gli azionisti delle società collegate elencate come filiali o delle altre società collegate in tutti i paesi connessi, direttamente o indirettamente, con il glifosato. La Mastra Industries non ha indicato gli azionisti di due di queste società, la Mastra K.K (Giappone) e della Mastra Corporation Pty Ltd (Australia), prima della visita di verifica per non svelare il collegamento con il gruppo Nufarm. La Nufarm Malaysia si è poi offerta di fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che non aveva mai esportato prodotti di glifosato nella Comunità senza però fornire elementi per corroborare tali informazioni, che comunque sarebbero pervenuti a uno stadio molto avanzato dell'inchiesta.

(15) Visto che sono state fornite informazioni inesatte e che né i dati riguardanti il collegamento tra la Nufarm Malaysia e la Mastra Industries né la risposta al questionario della Nufarm Malaysia sono pervenuti entro i termini fissati nel regolamento di base, le risultanze riguardanti la Mastra Industries e le società collegate sono state elaborate in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

(16) Secondo i dati Eurostat a livello TARIC, i due produttori esportatori malesi che hanno collaborato rappresentavano durante il PI meno del 50 %(6) in volume e in valore delle importazioni totali di glifosato dalla Malaysia.

b) Taiwan

(17) Secondo i dati Eurostat a livello TARIC, l'unico produttore esportatore taiwanese che ha collaborato all'inchiesta, la Sinon Corporation, rappresentava durante il PI meno del 25 %(7) in volume e in valore delle importazioni totali di glifosato da Taiwan.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

(18) Il prodotto in esame, definito nell'inchiesta iniziale, è il glifosato attualmente classificabile ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95*80 ) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808 30 27*10 ). Si tratta di un diserbante che può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione, tra cui in particolare: acido (generalmente con un tenore di glifosato del 95 %), pani (generalmente con un tenore di glifosato del 84 %), sale (generalmente con un tenore di glifosato del 46 %) e formulato (generalmente con un tenore di glifosato del 36 % in volume), l'unico a essere utilizzato come prodotto finale.

(19) L'inchiesta ha dimostrato che il glifosato originario dell'RPC esportato nella Comunità e quello spedito dalla Malaysia o da Taiwan nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. Modificazione della configurazione degli scambi

a) Produttori esportatori che hanno collaborato

Malaysia

(20) Dopo l'istituzione dei dazi sul glifosato originario dell'RPC, i due produttori esportatori malesi che hanno collaborato hanno considerevolmente aumentato le loro esportazioni nella Comunità tra il 1998 e il PI. Il tasso d'incremento è risultato addirittura superiore a quello registrato per le società che non hanno collaborato. Comunque sia, le esportazioni denotano in entrambi i casi una palese modificazione della configurazione degli scambi con la Comunità agli inizi del 1998.

Taiwan

(21) Le esportazioni nella Comunità del produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato, la Sinon Corporation, sono riprese nel 1998 e hanno registrato un aumento considerevole fino al PI.

Conclusione

(22) La modificazione della configurazione degli scambi accertata per i produttori esportatori che hanno collaborato è coincisa, per entrambi i paesi esportatori, con l'entrata in vigore dei dazi antidumping sul glifosato originario dell'RPC (inizio 1998).

b) Società che non hanno collaborato

(23) Per individuare le esportazioni nella Comunità delle società che non hanno collaborato, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Poiché nei codici NC rientrano altri prodotti oltre al glifosato, si è ritenuto che i dati Eurostat a livello TARIC fossero quelli più attendibili per elaborare risultanze in merito alle esportazioni nella Comunità effettuate dopo l'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC. Sono stati detratti i quantitativi esportati dai produttori esportatori che hanno collaborato(8). Poiché gli unici anni di calendario interi per i quali si disponeva di dati Eurostat a livello TARIC erano quelli dal 1998 in poi, il confronto delle quote di ogni paese rispetto al volume totale delle importazioni di glifosato nella Comunità durante il PI iniziale (settembre 1994 - agosto 1995) e il PI attuale è stato effettuato in base ai dati Eurostat a livello NC che sono stati utilizzati, per lo stesso motivo, anche per confermare la configurazione degli scambi nel periodo compreso tra il 1994 e il PI, e quindi anche le conclusioni basate sui dati Eurostat a livello TARIC(9).

Malaysia

(24) Le importazioni nella Comunità di glifosato proveniente dalla Malaysia sono passate da 740 tonnellate(10) nel 1998 a 1045 tonnellate(11) di equivalente acido 95 % nel PI, con una punta di 1370 tonnellate(12) nel 1999. La quota della Malaysia rispetto al volume totale delle importazioni di glifosato nella Comunità è passata dal 2,3 % nel PI iniziale al 5,2 % nel PI attuale. Secondo l'analisi a livello TARIC(13), tale quota à passata dal 22 % al 29,7 %.

(25) I dati Eurostat a livello NC per il periodo che va dal 1994 al PI indicano, all'inizio del 1998, una netta modificazione della configurazione degli scambi, con una notevole accelerazione della crescita analoga a quella osservata a livello TARIC.

Taiwan

(26) Le importazioni nella Comunità di glifosato proveniente da Taiwan sono passate da 36 tonnellate(14) nel 1998 a 922 tonnellate(15) di equivalente acido 95 % nel PI, con una punta di 1335 tonnellate(16) nel 2000. La quota di Taiwan rispetto al volume totale delle importazioni di glifosato nella Comunità è passata dallo 0,8 % nel PI iniziale al 3 % nel PI attuale. Secondo l'analisi a livello TARIC(17), tale quota è passata dall'1,4 % al 19,7 %.

(27) I dati Eurostat a livello NC per il periodo che va dal 1994 al PI indicano, all'inizio del 1998, una netta modificazione della configurazione degli scambi, passando da una lenta diminuzione ad una notevole crescita, analoga a quella osservata a livello TARIC.

RPC

(28) Dopo l'istituzione dei dazi, la quota dell'RPC rispetto al volume totale delle importazioni di glifosato nella Comunità è scesa dal 24,6 % nel PI iniziale all'8,5 % nel PI attuale. Secondo l'analisi a livello TARIC(18), tale quota è scesa dal 24,6 % all'11,9 %. La diminuzione è ancora più netta (dal 19,9 % all'1,5 %) se si considerano soltanto le importazioni effettuate in regime doganale normale (cioè soggette al pagamento del dazio antidumping), poiché la maggior parte delle importazioni è avvenuta in regime di perfezionamento attivo.

(29) Dalle statistiche riguardanti le esportazioni dall'RPC ad un livello equivalente al livello NC risulta, per il glifosato non condizionato per la vendita al minuto, un forte aumento tra il 1997 e il PI delle esportazioni in Malaysia (su un indice da 100 a 171) e a Taiwan (su un indice da 100 a 187).

Conclusione

(30) Si è pertanto accertata, per le società che non hanno collaborato, una modificazione della configurazione degli scambi che è coincisa, in entrambi i casi, con l'entrata in vigore dei dazi antidumping sul glifosato originario dell'RPC all'inizio del 1998.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

a) Produttori esportatori che hanno collaborato

Malaysia

(31) La Crop Protection (M) Sdn. Bhd. ("Crop Protection") ha trasformato il glifosato acido acquistato, in parte originario dell'RPC, in sale o in prodotti formulati. I suoi acquisti di acido originario dell'RPC, tuttavia, sono aumentati in misura inferiore rispetto a quelli di acido non originario dell'RPC (crollo nel 1998, incremento fino al 2000, calo nel PI). Per di più, la maggior parte dell'acido originario dell'RPC è riconducibile alla Monsanto (M) Sdn. Bhd. (Malaysia),(19) che si è trovata nell'impossibilità di fornire alla Crop Protection l'acido di origine statunitense da essa ordinato. I quantitativi acquistati da un altro fornitore dell'RPC sono di gran lunga inferiori. Per soddisfare le richieste dei consumatori, inoltre, la Crop Protection ha limitato l'uso dell'acido originario dell'RPC per la produzione del glifosato esportato nella Comunità. Si dà ragione alla Crop Protection quando afferma che l'istituzione del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC non è responsabile della mutata configurazione dei suoi scambi.

(32) La Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd. ("Kenso Corporation") ha trasformato il glifosato acido acquistato, originario dell'RPC, in sale o in prodotti formulati. Per giustificare dal punto di vista economico la formulazione in Malaysia del glifosato acido originario dell'RPC, la Kenso Corporation ha addotto lo scarso know-how disponibile nell'RPC e la convenienza della Malaysia in termini di costi. Ciò non spiega tuttavia perché la Kenso Corporation abbia iniziato a vendere a un cliente a fini di esportazione nella Comunità poco dopo l'istituzione dei dazi antidumping nei confronti dell'RPC. Pur essendo oggetto dell'inchiesta, il cliente in questione non ha collaborato. Neanche la configurazione generale e l'andamento delle esportazioni della Kenso Corporation giustificano la loro comparsa sul mercato comunitario. I motivi della modificazione della configurazione degli scambi, pertanto, non sono stati chiariti.

Taiwan

(33) La Sinon Corporation produce glifosato sin dallo stadio iniziale di fabbricazione del glifosato acido e formula il glifosato acido acquistato non originario dell'RPC. Entrambe le operazioni si svolgono a Taiwan. Dall'inchiesta è risultato che la Sinon ha esportato nella Comunità il prodotto di sua fabbricazione, tranne piccoli quantitativi di glifosato formulato acquistato da una società malese e spedito direttamente dalla Malaysia nella Comunità. Si dà pertanto ragione alla Sinon Corporation quando afferma che l'istituzione del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC non è responsabile della mutata configurazione dei suoi scambi.

Conclusione

(34) In considerazione di quanto precede, si ritiene che la Crop Protection e la Sinon Corporation abbiano addotto motivi ragionevoli, diversi dall'istituzione del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC, per giustificare la mutata configurazione dei loro scambi. È quindi opportuno chiudere l'inchiesta per quanto riguarda il glifosato prodotto da queste due società.

(35) Poiché la Kenso Corporation non ha dimostrato l'esistenza di motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti per spiegare la mutata configurazione dei suoi scambi, si è avviata un'inchiesta nei suoi confronti per valutare l'indebolimento degli effetti riparatori del dazio e l'esistenza di pratiche di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati.

b) Società che non hanno collaborato

(36) Viste la mancata collaborazione e la contemporaneità con l'istituzione dei dazi antidumping nei confronti dell'RPC, si è concluso che la modificazione della configurazione degli scambi era riconducibile all'istituzione del dazio antidumping anziché ad altre motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base.

(37) Corrobora questa conclusione il fatto che dalle statistiche sulle esportazioni dall'RPC risulta un forte incremento delle esportazioni a Taiwan o in Malaysia tra il 1997 e il PI (cfr. considerando 29) di glifosato non condizionato per la vendita al minuto (cioè non formulato). Il notevole aumento delle importazioni nella Comunità dalla Malaysia o da Taiwan riguarda principalmente il glifosato non formulato. A quanto risulta dalle statistiche sulle importazioni taiwanesi, le esportazioni dall'RPC a Taiwan (i) non sono state registrate (ciò è avvenuto sistematicamente per il glifosato formulato, che la legislazione doganale taiwanese vieta in ogni caso di importare a Taiwan dalla China continentale) o (ii) registrate in quantitativi nettamente inferiori per il glifosato non formulato.

(38) La Commissione ha cercato inoltre di stabilire se lo sviluppo, in Malaysia e ai Taiwan, delle operazioni volte a modificare la forma del glifosato acido (sale o prodotto formulato) potesse giustificare la modificazione della configurazione degli scambi. Il valore aggiunto di queste operazioni è piuttosto irrilevante (5 % circa del costo di fabbricazione). Dalle informazioni sui costi di fabbricazione e di trasporto delle società malesi che hanno collaborato (i quantitativi di Taiwan sono troppo modesti per poter trarre le debite conclusioni) non risulta che sia più economico trasformare l'acido in sale in loco, anziché nella Comunità. Anche se la formulazione dell'acido in loco anziché nella Comunità dovesse eventualmente compensare i maggiori costi di spedizione, ciò non spiega perché le esportazioni nella Comunità siano aumentate subito dopo l'istituzione dei dazi antidumping nei confronti dell'RPC.

(39) Si è pertanto concluso che, non essendosi individuate altre giustificazioni ragionevoli, a parte la necessità di eludere il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC, della mutata configurazione degli scambi delle società che non hanno collaborato, era opportuno proseguire l'inchiesta al riguardo.

5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

(40) Viste le conclusioni di cui ai considerando 31-39, si è limitata l'analisi dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di quantitativi e di prezzi agli operatori economici per i quali non si sono trovate motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti della mutata configurazione degli scambi.

(41) Dopo l'istituzione dei dazi scaturiti dall'inchiesta iniziale, si è verificato un cambiamento quantitativo nella configurazione delle importazioni comunitarie che ha indebolito gli effetti riparatori dei dazi in termini di quantitativi importati nella Comunità. Nel periodo dell'inchiesta iniziale, le importazioni di glifosato dall'RPC (1397 tonnellate) sono risultate inferiori alle esportazioni da Taiwan e dalla Malaysia (pari a 1864 tonnellate).

(42) L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi all'esportazione indicati dal produttore esportatore malese che ha collaborato, la Kenso Corporation,(20) sono tuttora inferiori al livello non depresso dei prezzi comunitari stabilito nell'inchiesta iniziale, e risultano addirittura più bassi dei prezzi all'esportazione stabiliti nell'inchiesta iniziale.

(43) L'inchiesta ha dimostrato inoltre che anche i prezzi delle importazioni delle società malesi e taiwanesi che hanno collaborato indicati nelle risposte degli importatori non collegati della Comunità, che rappresentano un volume pari al 50 % circa delle importazioni cinesi oggetto dell'inchiesta iniziale, sono inferiori al livello non depresso dei prezzi comunitari stabilito nell'inchiesta iniziale, e risultano addirittura più bassi dei prezzi all'esportazione stabiliti nell'inchiesta iniziale.

(44) Si conclude pertanto che le importazioni in questione hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio in termini di quantitativi e di prezzi.

6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

(45) Va ricordato che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base impone di dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari, ma non di stabilire un nuovo margine di dumping.

(46) L'inchiesta sull'assenza/insufficienza delle variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità, conclusa con regolamento (CE) n. 1086/2000, ha riesaminato i valori normali del procedimento iniziale (cfr. considerando 1). Nella presente inchiesta si sono quindi utilizzati i valori normali riesaminati, che rappresentano i valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.

a) Produttore esportatore che ha collaborato

(47) Visto che la modificazione della configurazione degli scambi della Crop Protection e della Sinon Corporation è stata attribuita a cause diverse dall'istituzione del dazio antidumping nei confronti dell'RPC, gli elementi di prova del dumping sono stati esaminati solo per quanto riguarda le esportazioni della Kenso Corporation nella Comunità.

(48) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Questi adeguamenti sono stati applicati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, per differenze relative a stadio commerciale, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costo dei crediti e commissioni.

(49) Nell'ambito dell'inchiesta iniziale, si è stabilito il valore normale per due forme di glifosato prodotte e vendute nel paese analogo selezionato (Brasile), cioè il glifosato acido e il glifosato formulato. Poiché le esportazioni di altre forme del prodotto effettuate nel PI dalla Kenso Corporation sono di entità trascurabile e l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base non impone di stabilire un nuovo margine di dumping, non si sono stabiliti altri valori normali. A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, si è confrontata la media ponderata del valore normale di ciascuna forma di glifosato esportata nella Comunità con la media ponderata del prezzo all'esportazione della forma corrispondente. La differenza ottenuta, espressa in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, denota un notevole margine di dumping.

b) Imprese che non hanno collaborato

(50) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base al valore e al volume totali delle esportazioni indicati da Eurostat a livello TARIC, da cui sono stati detratti i quantitativi e i valori esportati dai produttori esportatori che hanno collaborato per i rispettivi paesi.

(51) La media ponderata del prezzo delle esportazioni registrate con il codice TARIC 3808 30 27*10 (diserbanti, glifosato) è stata confrontata con il valore normale del glifosato formulato. Le altre forme di glifosato sono registrate con il codice TARIC 2931 00 95*80 (composti organo-inorganici, glifosato). Per evitare che l'equità del confronto fosse compromessa dalla varietà di prodotti le cui esportazioni sono state registrate con questo codice TARIC, si è confrontata la media ponderata dei prezzi all'esportazione sia con il valore normale del glifosato acido che con il valore normale più basso del glifosato formulato ottenendo, in entrambi i casi, livelli elevati di dumping.

(52) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Questi adeguamenti sono stati applicati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, per differenze relative a trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori, credito e commissioni.

(53) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, denota un notevole livello di dumping.

C. RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL'ESTENSIONE DEL DAZIO

(54) Quattro importatori non collegati e due produttori esportatori che hanno collaborato, la Crop Protection e Sinon Corporation, hanno chiesto alla Commissione di essere esentati dalla registrazione o dai dazi. Visto che la presunta elusione avveniva al di fuori della Comunità, l'esenzione delle importazioni dalla registrazione o dai dazi dipendeva dalle risultanze relative agli esportatori, il che significa che la Commissione non poteva prendere una decisione basandosi unicamente sulle richieste di esenzione presentate dai singoli importatori. Gli importatori beneficeranno pertanto di un'esenzione dalla registrazione o dai dazi per le importazioni dagli esportatori a cui sia stata concessa tale esenzione.

(55) Con il regolamento (CE) n. 2593/2001(21), la Commissione ha modificato il regolamento di apertura sospendendo la registrazione delle importazioni di glifosato prodotto dalle società nei paesi in questione che non hanno eluso i dazi antidumping, cioè la Crop Protection e la Sinon Corporation.

(56) Essendosi accertato che non hanno eluso i dazi antidumping in vigore, si dovrebbero esentare queste società anche dall'estensione prevista dei dazi.

D. MISURE

(57) Viste le suddette risultanze sull'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base, i dazi antidumping attualmente applicabili al glifosato originario dell'RPC dovrebbero essere estesi allo stesso prodotto spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, fatta eccezione per il glifosato spedito dalla Malaysia e prodotto dalla Crop Protection e per il glifosato spedito da Taiwan e prodotto dalla Sinon Corporation, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase del regolamento di base.

(58) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che autorizza l'applicazione di dazi nei confronti delle importazioni registrate a decorrere dalla data della registrazione, il dazio antidumping deve essere riscosso sulle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan assoggettate a registrazione all'entrata nella Comunità dal regolamento di apertura, fatta eccezione per le importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia e prodotto dalla Crop Protection e per le importazioni di glifosato spedito da Taiwan e prodotto dalla Sinon Corporation.

(59) L'esenzione dall'estensione è stata concessa dalla Crop Protection e dalla Sinon Corporation in base alle risultanze della presente inchiesta, e rispecchia pertanto la situazione di tali società constatata durante l'inchiesta. Di conseguenza, sono esentate dall'estensione solo le importazioni di prodotti spediti dalla Malaysia e fabbricati dalla Crop Protection, oppure spediti da Taiwan e fabbricati dalla Sinon Corporation. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata, con nome e indirizzo, nella parte operativa del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tale deroga e sono soggetti all'aliquota di dazio istituita dal regolamento definitivo.

(60) Le eventuali richieste di deroga devono essere inviate senza indugio alla Commissione complete di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite per l'esportazione.

(61) Gli esportatori che chiedono un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base devono compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata. La Commissione procede di norma anche ad una visita di verifica in loco.

(62) Se ritiene opportuna l'esenzione, la Commissione modifica il regolamento in tal senso, dopo aver sentito il comitato consultivo, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di una deroga.

E. PROCEDURA

(63) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre di estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non si è però ricevuto alcun commento tale da modificare le conclusioni suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95*89 ) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808 30 27*19 ) originario della Repubblica popolare cinese, modificato con regolamento (CE) n. 1086/2000, è esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o meno) (codici TARIC 2931 00 95*81 e 3808 30 27*11 ) fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 41/2 Miles, dif Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A309).

2. Il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95*89 ) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808 30 27*19 ) originario della Repubblica popolare cinese, modificato con regolamento (CE) n. 1086/2000, è esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di Taiwan o meno) (codici TARIC 2931 00 95*81 e 3808 30 27*11 ), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A310).

3. Il dazio esteso dai paragrafi 1 e 2 viene riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 909/2001 e degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee

Direzione generale del Commercio

Unità C-3 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05.

2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione autorizza, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni dalle società che non eludono il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 368/98 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni istituita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 909/2001.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

(4) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 35.

(5) Due società collegate alla Mastra Industries, alla Mastra K.K. (Giappone) e alla Mastra Corporation Pty Ltd (Australia) erano collegate anche alla Nufarm (Australia) a livello di azionariato e di dirigenti.

(6) Non si forniscono dati precisi per motivi di riservatezza.

(7) Non si forniscono dati precisi per motivi di riservatezza.

(8) Prima di analizzare i dati Eurostat a livello TARIC si sono convertiti i quantitativi in equivalente acido 95 %, utilizzando le informazioni disponibili, per tener conto delle varie forme di concentrazione. Per convertire le statistiche riguardanti le importazioni registrate con il codice TARIC 3808 30 27*10 ci si è basati sul tenore di glifosato più comune (36 %) del prodotto formulato. Non disponendo di dati sulla proporzione di acido e di sale importati e sulla loro concentrazione, si è limitata la conversione al 95 % delle importazioni registrate con il codice TARIC 2931 00 95*80 ai quantitativi dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati detratti dalle importazioni totali.

(9) Per analizzare i dati Eurostat a livello NC si è evitato di convertire i quantitativi in equivalente acido 95 %, considerato poco attendibile visto che nei codici NC rientrano altri prodotti oltre al glifosato.

(10) I dati reali sono stati parzialmente modificati per motivi di riservatezza.

(11) I dati reali sono stati parzialmente modificati per motivi di riservatezza.

(12) I dati reali sono stati parzialmente modificati per motivi di riservatezza.

(13) Il volume corrispondente al PI iniziale è stato stabilito applicando ai quantitativi registrati a livello NC il rapporto registrato nel 1998 tra quantitativi a livello NC e quantitativi a livello TARIC, poi convertito in equivalente acido 95 %.

(14) I dati reali sono stati parzialmente modificati per motivi di riservatezza.

(15) I dati reali sono stati parzialmente modificati per motivi di riservatezza.

(16) I dati reali sono stati parzialmente modificati per motivi di riservatezza.

(17) Il volume corrispondente al PI iniziale è stato stabilito applicando ai quantitativi registrati a livello NC il rapporto registrato nel 1998 tra quantitativi a livello NC e quantitativi a livello TARIC, poi convertito in equivalente acido 95 %.

(18) Il volume corrispondente al PI iniziale è stato stabilito applicando ai quantitativi registrati a livello NC il rapporto registrato nel 1998 tra quantitativi a livello NC e quantitativi a livello TARIC, poi convertito in equivalente acido 95 %.

(19) Collegata alla Monsanto Europe, uno dei denunzianti.

(20) I prezzi all'esportazione sono stati debitamente adeguati in funzione del dazio all'importazione e dei costi postimportazione.

(21) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 29.