32002R0160

Regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 30/01/2002 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio

del 28 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni(1),

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, (in appresso: "il regolamento di base") relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(2),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2398/97(3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (in appresso: "il regolamento definitivo"). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 della Commissione del 12 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan(4) (in appresso: "il regolamento provvisorio").

B. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC

(2) Il 12 marzo 2001, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso: "OMC") ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione di un panel OMC, modificata dalla succitata relazione dell'organo di appello, sulla pratica "Comunità europea - dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India" (in appresso: "le relazioni").

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, del Pakistan e dell'Egitto, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00*81, 6302 21 00*89 ), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90*19 ), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10*90 ), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90*90 ), ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90*19 ). Le relazioni non modificano le conclusioni del regolamento definitivo a proposito del prodotto in esame e del prodotto simile.

D. RIESAME DELLE CONCLUSIONI

1. Osservazione preliminare

(4) In seguito all'adozione delle relazioni summenzionate, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1644/2001, ha ritenuto opportuno modificare e sospendere il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India.

(5) In questa fase, si ritiene opportuno tener conto di talune interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni in merito alle misure riguardanti le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto e del Pakistan, e determinare se tali misure in vigore continuino ad essere appropriate, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio.

2. Dumping

2.1. Introduzione

(6) In primo luogo, si è ritenuto opportuno riesaminare le conclusioni tratte alla luce dell'interpretazione giuridica contenuta nelle relazioni in merito alla pratica dell'"azzeramento" dei valori negativi nel calcolare il margine di dumping medio ponderato per Egitto e Pakistan, come pure in merito alla determinazione dell'importo del profitto ai fini del calcolo dei valori normali costruiti per taluni produttori esportatori egiziani e pakistani. Tutti gli altri metodi di calcolo sono gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale. Per ulteriori dettagli, si fa riferimento ai succitati regolamenti provvisorio e definitivo.

(7) Si rammenta che, nell'inchiesta iniziale, l'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1996 (in appresso: "periodo dell'inchiesta" o "PI").

2.2. Campionamento

(8) Si rammenta che in considerazione del numero elevato di esportatori dei paesi interessati, nel corso dell'inchiesta iniziale la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

2.3. Pakistan

(9) Considerato che soltanto una delle cinque società del campione principale per il Pakistan aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno e che i tipi venduti con profitto sul mercato interno rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno, per costruire il valore normale è stato utilizzato l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto relativo a questa società, realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(10) Per quanto concerne le altre quattro società, per accogliere le interpretazioni giuridiche delle relazioni e conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, per costruire il valore normale è stata utilizzata la media ponderata degli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti effettivamente sostenute e realizzati dalla sopracitata società e da una società di riserva, entrambe caratterizzate da vendite rappresentative sul mercato interno. Si rammenta che le vendite non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali non sono state escluse dal calcolo del margine di profitto attribuibile alle altre quattro società.

(11) Non sono stati necessari cambiamenti per quanto concerne le conclusioni iniziali relative al prezzo all'esportazione e agli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(12) Il valore normale costruito per tipo di prodotto è stato messo a confronto con il prezzo all'esportazione per tipo di prodotto. Alla luce delle interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni, per il calcolo riveduto del margine globale di dumping di ciascuna società inclusa nel campione non è stato applicato il metodo dell'azzeramento.

(13) Il nuovo calcolo effettuato ha dimostrato l'assenza del dumping per le esportazioni del prodotto in esame realizzate durante il PI da tutte le società pakistane inserite nel campione. Di conseguenza, il procedimento dovrebbe essere chiuso per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie del Pakistan. Si deve notare che non esisterebbe dumping se le vendite non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali fossero escluse dalla costruzione del valore normale sulla base del metodo stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

2.4. Egitto

(14) Nel caso dell'Egitto, non sono stati necessari cambiamenti per quanto concerne le conclusioni iniziali relative al prezzo all'esportazione e agli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale, che era basato sui valori costruiti per tre società incluse nel campione che non avevano realizzato vendite rappresentative sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, è stato riesaminato alla luce delle interpretazioni contenute nelle relazioni in merito al margine di profitto usato nel calcolare tali valori normali costruiti. Questo è stato fatto in quanto l'importo del profitto usato nell'inchiesta iniziale si basava sui dati relativi ad una sola società. Tuttavia, non sono disponibili informazioni dell'inchiesta iniziale che consentano eventualmente di determinare l'importo del profitto sulla base di uno qualsiasi dei metodi previsti dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. In tali circostanze, non è possibile effettuare un riesame accurato del margine di dumping per l'Egitto.

(15) Nonostante quanto precede, il fatto che il livello piuttosto basso di profitto usato nel calcolo dei valori normali costruiti nell'inchiesta iniziale abbia determinato margini di dumping relativamente elevati dimostra la probabile persistenza di tale dumping durante l'intero PI per quanto riguarda l'Egitto. Tuttavia, il livello di tutti i margini di dumping sarebbe risultato significativamente ridotto se non fosse stato applicato il metodo dell'azzeramento nel calcolare il margine di dumping di ciascuna società inclusa nel campione.

E. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E SOSPENSIONE DEI DAZI

(16) Per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan, il procedimento dovrebbe essere chiuso alla luce delle conclusioni di cui al considerando (13).

(17) Sebbene non sia possibile effettuare un riesame accurato della situazione del dumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto durante il PI, appare molto probabile una persistenza di tali pratiche di dumping, benché a livelli significativamente ridotti. Una conclusione definitiva in merito alla situazione del dumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto avrebbe richiesto un riesame più accurato dei diversi metodi applicati per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Per far questo, sarebbero state necessarie ulteriori informazioni che, nel periodo dell'inchiesta iniziale, non sono state raccolte in quanto considerate non rilevanti.

(18) Le misure antidumping sono state istituite inizialmente nei confronti delle importazioni provenienti dall'India, dall'Egitto e dal Pakistan. Si è accertata l'assenza del dumping per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan, e si è ritenuto che il livello del dumping dovuto alle importazioni provenienti dall'India e dall'Egitto sia diminuito. Inoltre, il dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie dell'India è stato sospeso il 14 agosto 2001 con regolamento (CE) n. 1644/2001. Le misure relative alle importazioni dall'India verranno a scadere il 14 febbraio 2002, a meno che, prima di tale data, non sia stato avviato un riesame.

(19) Durante il PI, dei tre paesi interessati era l'Egitto a detenere la quota più bassa delle importazioni di biancheria da letto di cotone. Le importazioni originarie dell'Egitto rappresentavano infatti solamente il 14 % delle importazioni complessive dai tre paesi interessati, e circa un terzo delle importazioni totali di biancheria da letto di cotone dall'India.

(20) Non è chiaro se, in ultima analisi, sarà avviato un riesame relativamente alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India. La situazione futura delle misure istituite sulle importazioni in dumping di biancheria da letto di cotone originarie dell'India resta quindi incerta. Qualora non venga avviato tale riesame, potrebbe essere necessario valutare se le importazioni dall'Egitto, considerate separatamente, abbiano determinato un grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

(21) D'altra parte, qualora venga avviato un riesame relativamente alle importazioni dall'India, potrebbe essere anche esaminata in parallelo la situazione delle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'Egitto, incluse le condizioni per il cumulo delle importazioni.

(22) Per i motivi suesposti e per ragioni di efficacia procedurale, è opportuno sospendere le misure sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, offrendo al tempo stesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare informazioni e osservazioni e, se del caso, una richiesta di riesame.

(23) Le autorità pakistane ed egiziane, i produttori esportatori pakistani ed egiziani e le loro associazioni, tutte le parti interessate nella Comunità, in particolare l'industria comunitaria, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e, se del caso, le loro associazioni, sono stati informati della linea di azione proposta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di essere ascoltati. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate, senza però che esse modificassero le conclusioni di cui al presente regolamento.

(24) Eventuali richieste di riesame e l'eventuale presentazione di osservazioni e informazioni in merito alle misure istituite sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto devono essere effettuate per iscritto e inviate al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV 0/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEUR B 21877.

(25) Per ragioni di efficacia procedurale, se entro il 28 febbraio 2002 non viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che notifica la richiesta di un riesame presentata da una delle parti interessate, le misure antidumping relative alle importazioni originarie dell'Egitto dovrebbero scadere automaticamente. Se tale avviso è pubblicato entro la suddetta data la sospensione dovrebbe continuare fino al 15 aprile 2002, data in cui le misure scadranno a meno che prima non venga avviato un riesame. Se si avvia detto riesame le misure dovrebbero rimanere sospese per tutta la durata del riesame stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 è sospesa per quanto riguarda le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto.

2. Il dazio antidumping di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 scade il 28 febbraio 2002 per quanto riguarda l'Egitto, a condizione che, prima di tale data, non sia stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che notifica l'avvenuto ricevimento da parte della Commissione di una richiesta di riesame. Se tale avviso viene pubblicato, il dazio antidumping di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 per quanto riguarda l'Egitto rimane sospeso ma scade il 15 aprile 2002 a meno che prima di tale data non venga avviato un riesame. Durante tale eventuale riesame, l'applicazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto è sospesa in forza del paragrafo 1.

3. Eventuali domande di riesame devono essere presentate per iscritto dalle parti interessate e pervenire alla Commissione, all'indirizzo sotto indicato, al più tardi entro il 14 febbraio 2002: Commissione delle Comunità europee Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV 0/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEUR B 21877.

Articolo 2

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(3) GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio (GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1).

(4) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 11.