32002R0152

Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 29/01/2002 pag. 0001 - 0015


Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio

del 21 gennaio 2002

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte(1), e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo interinale").

(2) Nel protocollo n. 2 dell'accordo interinale sui prodotti siderurgici, le parti hanno deciso di istituire, sin dall'entrata in vigore dell'accordo, un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(3) Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 190/98 del Consiglio, del 19 gennaio 1998, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo)(2) e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono subordinate, a norma del protocollo n. 2 dell'accordo interinale relativo ai prodotti siderurgici, alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

5. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità nazionali competenti elencate nell'allegato III è valido in tutta la Comunità.

3. Per il documento di vigilanza è utilizzato un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato IV. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);

c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d) designazione precisa delle merci, compresi:

- la denominazione commerciale,

- il codice NC,

- il paese di origine,

- il paese di provenienza;

e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f) il valore cif delle merci alla frontiera comunitaria, espresso in euro, per voce della nomenclatura combinata;

g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard;

h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità".

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, della fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, di un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza oppure che il valore totale o la quantità dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti di vigilanza e i documenti stessi sono riservati, e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a) i particolari delle quantità e dei valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza nel corso del mese precedente;

b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri, suddivise per prodotto, codice NC e paese, sono comunicate per via elettronica nella forma concordata.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese E/2).

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 190/98 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2.

(2) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo

Tutto il codice NC 7208

Tutto il codice NC 7209

Tutto il codice NC 7210

Tutto il codice NC 7211

Tutto il codice NC 7212

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax + 32-2-230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: + 32-2-230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax + 45-35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Frankfurter Straße, 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax + 49-61 96 90 88 00

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ

Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Fax: + 301-32 86 094

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax: + 34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL F - 75572 Paris cedex 12 Fax + 33-1-53 44 91 93

IRELAND

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Dublin 2 Ireland Fax: 353-1-631 28 26

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gesione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax + 39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Téléfax + 352-46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax: 31-50 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: 351-1-793 22 10

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen PL/PB 512 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Telekopio/fax: + 358 9 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax 46-8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax: 44-1642-533 557

ALLEGATO IV

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