32002R0116

Regolamento (CE) n. 116/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 24/01/2002 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 116/2002 della Commissione

del 23 gennaio 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001(4), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(4) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

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