Regolamento (CE) n. 81/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 18/01/2002 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 81/2002 della Commissione del 17 gennaio 2002 relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001(2), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive. (2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 gennaio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 14 e il 15 gennaio 2002 e comunicati alla Commissione il 16 gennaio 2002 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, - per 19,966 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali, - per 5,372 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori. Articolo 2 Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1o marzo 2002 al 31 maggio 2002 e presentate dopo il 16 gennaio 2002 sono respinte. A partire dall'8 aprile 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1o giugno 2002 al 31 agosto 2002. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35. (2) GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.