32002R0008

Regolamento (CE) n. 8/2002 della Commissione, del 4 gennaio 2002, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0027 - 0028


Regolamento (CE) n. 8/2002 della Commissione

del 4 gennaio 2002

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(4), reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati.

(3) Il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(5), prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara.

(4) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, per l'importazione di sorgo in Spagna.

2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1706/98.

3. La gara è aperta fino al 21 marzo 2002. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

4. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

(4) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

(5) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.