32002L0079

Direttiva 2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 28/10/2002 pag. 0001 - 0019


Direttiva 2002/79/CE della Commissione

del 2 ottobre 2002

recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/71/CE(2), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono costituiti da elenchi di residui di antiparassitari e relative quantità massime ammissibili.

(2) A seguito del riesame dei dati disponibili è stato stabilito che sussistono informazioni sufficienti tali da consentire la fissazione di quantità massime per taluni residui di antiparassitari, e cioè le sostanze abamectin, azociclotin, bioresmetrin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, ciesatin, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol.

(3) Nei prodotti alimentari di origine animale possono essere presenti residui di antiparassitari come conseguenza di pratiche agricole. È necessario tener conto di dati al riguardo ottenuti a seguito di studi sull'utilizzazione di antiparassitari autorizzati nonché da sperimentazioni controllate e studi sull'alimentazione degli animali.

(4) Le informazioni disponibili sono state riesaminate. Per diverse combinazioni antiparassitario/prodotto agricolo i dati sono sufficienti per poter calcolare un valore della quantità massima di residui al di sotto del quale i residui dell'antiparassitario in questione possono essere considerati inoffensivi per la salute umana. Nel caso in cui tale quantità sia superiore al limite inferiore di determinazione analitica è opportuno fissare la quantità massima di residui al livello calcolato. Per alcune combinazioni le informazioni disponibili non sono adeguate ed è opportuno stabilire le quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica. Per altre, le informazioni sono sufficienti, ma è risultato che la fissazione di una quantità massima di residui al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica può causare una inaccettabile esposizione acuta o cronica dei consumatori ai residui. In tali casi, occorre stabilire le quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica.

(5) L'esposizione in vita e l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari tramite l'assunzione di prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari sono state esaminate e valutate conformemente alle procedure e prassi comunitarie tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(7). Per l'abamectin, le quantità massime di residui sono state stabilite conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione(9), sulla base dell'impiego di medicinali veterinari contenenti la stessa sostanza per il trattamento di animali da produzione alimentare [regolamento (CE) n. 3425/93 della Commissione(10)]. Si è tenuto conto di tali impieghi e della valutazione della dose giornaliera ammissibile fornita dal Comitato per i medicinali veterinari su cui sono basate tali quantità massime di residui. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte nella presente direttiva non implicano il superamento delle dosi giornaliere ammissibili né comportano effetti tossici acuti.

(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(7) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(8) I partner commerciali comunitari sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, circa le quantità stabilite nella presente direttiva ed è stato tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo.

(9) È stato tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari ottenuti da colture trattate con prodotti fitosanitari(11).

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce corrispondente a "bromopropilato" è soppressa.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze abamectin, azociclotin e ciesatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol come elencato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato come segue:

a) nella parte A sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze abamectin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, ciromazina, flucitrinato, metacrifos, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol come elencato nell'allegato II della presente direttiva;

b) nella parte B sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze azociclotin e ciesatin, fenpropimorf, clofentezina e miclobutanil come elencato nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue:

a) sono aggiunte le quantità massime di residui per le sostanze abamectin, azociclotin e ciesatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin e bioresmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol come elencato nell'allegato IV della presente direttiva;

b) la quantità massima di residui per la sostanza etion nel tè è sostituita con 3 mg/kg.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 4, lettera b), entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1o gennaio 2003.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto degli articoli 1, 2 e 3 nonché dell'articolo 4, lettera a), entro il 31 maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1o agosto 2003.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

(2) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(4) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 45.

(5) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(6) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(7) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); pubblicazione preparata dal GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari. Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(9) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18.

(10) GU L 312 del 15.12.1993, pag. 12.

(11) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ANTIPARASSITARI E QUANTITÀ MASSIME (mg/kg)

>SPAZIO PER TABELLA>