32002L0071

Direttiva 2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/08/2002 pag. 0021 - 0028


Direttiva 2002/71/CE della Commissione

del 19 agosto 2002

recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3) Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono rivedere le quantità massime di residui nazionali di dimetoato e di ossidemeton-metile, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori riguardanti l'assunzione di tali antiparassitari da parte dei consumatori attraverso la dieta alimentare. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione. Essa ha concluso che è prudente modificare alcune quantità massime di residui in considerazione dei possibili rischi per i consumatori. È importante che gli Stati membri adottino misure supplementari di gestione dei rischi per garantire una protezione adeguata del consumatore. Per il dimetoato e l'ossidemeton-metile, gli Stati membri devono rivedere le autorizzazioni esistenti conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo della direttiva 2002/64/CE della Commissione(7) per garantire che gli usi autorizzati non conducano a un superamento delle quantità massime di residui.

(4) L'esposizione vita natural durante dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(8). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili. La dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'ossidemeton-metile è 0,0003 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1989), la dose acuta di riferimento è 0,005 mg/kg, la DGA per il dimetoato è 0,002 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1996), la dose acuta di riferimento è 0,03 mg/kg di peso corporeo.

(5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di detti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle quantità massime proposte nella presente direttiva non provocherà effetti tossici acuti.

(6) Per il formotion non è stata segnalata alcuna utilizzazione nel mondo. In assenza di dati sufficienti sui residui e sulla tossicologia, è opportuno fissare le quantità massime di residui di formotion al limite inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti.

(7) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio sui valori proposti nella presente direttiva per il formotion, il dimetoato e l'ossidemeton-metile e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione.

(8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(9) Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere pertanto modificati di conseguenza.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue: le voci "dimetoato", "ometoato", "formotion", "ossidemeton-metile", "demeton-S-metile" e "demeton-S-metil-solfone" sono soppresse.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue: ""

Articolo 3

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente: ""

Articolo 4

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte o sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in causa.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1o gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

(2) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 47.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(4) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(5) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(6) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(7) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27.

(8) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(10) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO

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