32002L0036

Direttiva 2002/36/CE della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 03/05/2002 pag. 0016 - 0026


Direttiva 2002/36/CE della Commissione

del 29 aprile 2002

recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adottare misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità degli organismi nocivi Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Naupactus leucoloma Boheman, finora sconosciuti nella Comunità.

(2) È opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) limitandole a zone protette dell'Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord) nelle quali è stata accertata l'assenza di tale organismo.

(3) È opportuno modificare l'elenco delle piante ospiti di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e di Liriomyza trifolii (Burgess) per tener conto delle informazioni più aggiornate sul rapporto tra tali organismi nocivi e le piante ospiti.

(4) Dati i continui rilevamenti di Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) e Thrips palmi Karny nelle merci, è opportuno rafforzare le vigenti misure protettive contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità dei suddetti organismi nocivi.

(5) Nell'ambito del rafforzamento di dette misure di protezione occorre disporre l'uso di un passaporto delle piante per i vegetali o prodotti vegetali originari della Comunità europea e di un certificato fitosanitario per i vegetali o prodotti vegetali originari dei paesi terzi.

(6) È opportuno modificare le disposizioni in vigore relative al Beet necrotic yellow vein virus alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto un gruppo di lavoro della Commissione che ha accertato il rischio fitosanitario associato a tale organismo nocivo nelle relative zone protette riconosciute nella Comunità.

(7) È opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di Tilletia indica Mitra per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di questo organismo nocivo nel Sudafrica.

(8) Occorre rettificare l'errata indicazione di Malta e Cipro come paesi non europei nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34 e nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.

(9) Le presenti modifiche sono conformi alle richieste trasmesse dagli Stati membri interessati.

(10) È quindi opportuno modificare in tal senso i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 4 è inserito il seguente punto: "4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)";

2. nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 16 è inserito il seguente punto: "16.1. Naupactus leucoloma Boheman";

3. nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), sono soppressi i punti 4, 5 e 6;

4. nell'allegato I, parte B, lettera a), dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto: >SPAZIO PER TABELLA>

5. nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto: >SPAZIO PER TABELLA>

6. nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti: >SPAZIO PER TABELLA>

7. nell'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 11.2 è inserito il punto seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

8. nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 32.1, 32.2 e 32.3 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

9. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

10. nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 36.1 e 36.2 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

11. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 40, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>;

12. nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 45 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

13. nell'allegato IV, parte A, sezione I, l'attuale punto 45.1 diventa 45.3;

14. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nella colonna di destra è aggiunto il riferimento all'allegato IV A I 45.2 e 45.3;

15. nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 53 e 54, nella colonna di sinistra sono inseriti i termini "del Sudafrica" dopo i termini "del Pakistan";

16. nell'allegato IV, parte A, sezione II, il testo del punto 23 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

17. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 20.2 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

18. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 22 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

19. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 24 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

20. nell'allegato IV, parte B, il punto 25.1 è soppresso;

21. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 25.2 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

22. nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 26 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

23. Nell'allegato IV, parte B, punto 30, il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente: "a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;

oppure

b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV";

24. nell'allegato V, parte A, sezione I, al punto 2.1 è aggiunto il seguente testo: "ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi";

25. nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.6 è sostituito dal seguente: "1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale";

26. nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.7 è sostituito dal seguente: "1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)";

27. nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 2.1 è sostituito dal seguente: "2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse le sementi";

28. nell'allegato V, parte B, sezione I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: "- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi delle Orchidacee,

- conifere (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., originario dei paesi dell'America settentrionale,

- Prunus L., originario di paesi extraeuropei,

- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,

- ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L";

29. nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 3, primo trattino, sono aggiunti i seguenti termini: "Momordica L. e Solanum melongena L.";

30. nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

- Cipro, Malta, Turchia,

- Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,

- paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia";

31. nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: "1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale";

32. nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)"