32002L0008

Direttiva 2002/8/CE della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 07/02/2002 pag. 0007 - 0008


Direttiva 2002/8/CE della Commissione

del 6 febbraio 2002

che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione di sementi di ortaggi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi(4) e la direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole(5), hanno fissato i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri, nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

(2) Recentemente il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(6), modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95(7), ha emanato alcune linee direttrici per gli esami suddetti per determinate specie.

(3) Occorre garantire la coerenza tra le suddette linee direttrici, da un lato, e la determinazione di caratteri minimi delle specie da esaminare e delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami suddetti, dall'altro.

(4) Occorre pertanto modificare le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE.

(5) Le nuove disposizioni devono inoltre applicarsi a tutte le varietà che non sono state accettate entro il 31 marzo 2002 ai fini dell'inclusione nei cataloghi comuni.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/168/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

1. Gli Stati membri dispongono che gli esami ufficiali effettuati in vista dell'ammissione di varietà riguardino almeno i caratteri seguenti:

a) per il pomodoro (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.), il porro (Allium porrum L.), il fagiuolo (Phaseolus vulgaris L.), il cavolo cappuccio bianco [Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef.], il cavolfiore [Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. botrytis L.] e la lattuga (Lactuca sativa L.), i caratteri indicati nelle rispettive linee direttrici per i test dal titolo 'Protocollo per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità', formulate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio(8) e pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Si fa riferimento a tutti i caratteri utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test. La presente disposizione si applica fatte salve le disposizioni che disciplinano le varietà vegetali;

b) per altre specie vegetali i caratteri elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri assicurano che:

a) per le specie vegetali elencate al paragrafo 1, lettera a), al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi, per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nella linea direttrice di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) per le altre specie vegetali, al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi, elencate nell'allegato II."

2) Nell'allegato I, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.

3) Nell'allegato II, parte A, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.

Articolo 2

La direttiva 72/180/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

1. Gli Stati membri dispongono che le analisi ufficiali effettuate in vista dell'ammissione di varietà riguardino almeno i caratteri seguenti:

a) per quanto riguarda l'esame della differenziabilità, della stabilità e dell'omogeneità:

i) per il frumento tenero (Triticum aestivum L.) e il granturco (Zea mays L.), i caratteri indicati nelle linee direttrici per i test dal titolo 'Protocollo per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità del frumento tenero' e 'Protocollo per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità del granturco', formulate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio(9) e pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Si fa riferimento a tutti i caratteri utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test. La presente disposizione si applica fatte salve le disposizioni che disciplinano le varietà vegetali;

ii) per le altre specie di piante agricole, i caratteri elencati nell'allegato I, parte A;

b) per quanto riguarda l'esame dei caratteri relativi all'esame del valore colturale e di utilizzazione, quelli elencati nell'allegato I, parte B.

2. Gli Stati membri assicurano che:

a) per il frumento tenero (Triticum aestivum L.) e il granturco (Zea mays L.), al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli esami, per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nella linea direttrice di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);

b) per le altre specie vegetali, al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi, elencate nell'allegato II."

2) Nell'allegato I, parte A:

a) al punto 39, i termini "frumento tenero" e "Triticum aestivum L." sono soppressi;

b) il punto 41 è soppresso.

3) All'allegato II:

a) la formulazione "3.1 Specie autogame" è sostituita dalla formulazione "3.1 Specie autogame diverse dal frumento tenero";

b) il punto 3.3 è soppresso.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. La presente direttiva si applica a tutte le varietà che alla data del 31 marzo 2002 non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o, secondo i casi, nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Qualora gli esami ufficiali effettuati ai fini dell'ammissione delle varietà siano iniziati anteriormente a tale data, e siano in parte o in tutto conformi alle disposizioni originarie delle direttive 72/168/CEE o 72/180/CEE, le varietà in questione non devono essere sottoposte a un nuovo esame per dimostrarne la conformità con le nuove disposizioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.

(2) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

(3) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7.

(4) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

(5) GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8.

(6) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(7) GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

(8) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(9) GU L 227 dell'1.9.1994, pag 1.