32002G0223(01)

Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001

Gazzetta ufficiale n. C 050 del 23/02/2002 pag. 0001 - 0002


Risoluzione del Consiglio

del 14 febbraio 2002

relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001

(2002/C 50/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO:

(1) la risoluzione del Consiglio, del 31 marzo 1995, concernente il miglioramento della qualità e diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi d'istruzione dell'Unione europea(1), in cui si dichiara che come regola generale gli studenti dovrebbero avere la possibilità di apprendere due lingue dell'Unione diverse dalla o dalle lingue materne;

(2) la competenza degli Stati membri in materia di contenuto dell'insegnamento e organizzazione dei sistemi d'istruzione, nonché della propria diversità culturale e linguistica;

(3) il Libro bianco della Commissione, del 1995, intitolato "Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva";

(4) le conclusioni del Consiglio, del 12 giugno 1995, sulla diversità e sul pluralismo delle lingue nell'Unione europea;

(5) la risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1997, riguardante l'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione europea(2);

(6) le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, che includono le lingue straniere in un quadro europeo per la definizione delle competenze di base;

(7) la decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001(3);

(8) l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000(4), della cui proclamazione il Consiglio europeo di Nizza si è compiaciuto, nel quale si afferma che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica;

(9) la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa all'integrazione sociale dei giovani(5), adottata dal Consiglio europeo di Nizza;

(10) la decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001(6), in particolare l'obiettivo orizzontale dell'istruzione e formazione permanente;

(11) la relazione del Consiglio "Istruzione", del 12 febbraio 2001, sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione, che è stata presentata al Consiglio europeo di Stoccolma e contempla esplicitamente l'obiettivo di migliorare l'apprendimento delle lingue straniere, nonché le conclusioni del Consiglio, del 28 maggio 2001, sul follow-up della relazione;

(12) il memorandum della Commissione, del 2000, sull'istruzione e la formazione permanente, che ha dato impulso ad un ampio dibattito a livello europeo e negli Stati membri sulle modalità di attuazione di strategie globali e coerenti a favore dell'istruzione e della formazione permanente, tra l'altro nel settore dell'apprendimento delle lingue;

(13) la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori(7);

(14) i lavori svolti dal Consiglio d'Europa nel settore della promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue,

SOTTOLINEA QUANTO SEGUE:

(1) la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea della conoscenza e favorisce pertanto sia l'integrazione nella società che la coesione sociale; la conoscenza approfondita della o delle lingue materne può facilitare l'apprendimento di altre lingue;

(2) la conoscenza delle lingue assume un ruolo importante per favorire la mobilità sia nel contesto educativo sia a fini professionali ma anche culturali o personali;

(3) la conoscenza delle lingue favorisce altresì la coesione europea, tenuto conto dell'allargamento dell'Unione europea;

(4) tutte le lingue europee sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignità e costituiscono parte integrante della cultura e della civiltà europee,

RICORDA QUANTO SEGUE:

l'Anno europeo delle lingue 2001, organizzato in cooperazione con il Consiglio d'Europa, sta dando impulso alla consapevolezza della diversità linguistica e alla promozione dell'apprendimento delle lingue;

la relazione del Consiglio "Istruzione", del 12 febbraio 2001, sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione, che include esplicitamente tra tali obiettivi l'apprendimento delle lingue straniere, dovrebbe essere attuata in base a un programma di lavoro dettagliato da definire in una relazione comune che il Consiglio e la Commissione presenteranno al Consiglio europeo di Barcellona,

RIBADISCE:

gli obiettivi di cui all'articolo 2 della decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001, ai fini del proseguimento dell'attuazione di tali obiettivi,

INVITA gli Stati membri, nel quadro ed entro i limiti nonché nell'ambito delle priorità dei rispettivi sistemi politici, giuridici, finanziari, d'istruzione e di formazione, a:

(1) adottare le misure che ritengono appropriate per offrire agli studenti, nella misura del possibile, l'opportunità di apprendere due lingue o, se del caso, più lingue oltre alla lingua madre e promuovere l'apprendimento delle lingue straniere da parte dei non studenti nel contesto della formazione permanente e, tenendo conto delle diverse esigenze dei destinatari di tali misure e della necessità di fornire pari accesso alle opportunità di apprendimento. Al fine di promuovere la cooperazione e la mobilità in tutta l'Europa, l'offerta, per quanto concerne le lingue, dovrà essere il più possibile diversificata e includere le lingue dei paesi e/o delle regioni limitrofi;

(2) far sì che programmi di studio e obiettivi pedagogici promuovano un atteggiamento positivo nei confronti delle altre lingue e culture e stimolino le competenze di comunicazione interculturali sin dall'età precoce;

(3) promuovere l'apprendimento delle lingue nell'insegnamento professionale tenendo conto in questo modo dell'impatto positivo che la conoscenza delle lingue ha sulla mobilità e sull'occupabilità;

(4) facilitare l'integrazione delle persone di lingua diversa nel sistema di istruzione e nella società in generale, mediante, tra l'altro, misure volte a migliorare la loro conoscenza della lingua o delle lingue ufficiali di insegnamento, nel rispetto delle lingue e delle culture del paese di origine;

(5) favorire l'applicazione di metodi pedagogici innovativi, in particolare anche attraverso la formazione degli insegnanti;

(6) incoraggiare i futuri insegnanti di lingue straniere ad avvalersi dei pertinenti programmi europei per compiere una parte dei loro studi in un paese o in una regione di un paese in cui sia lingua ufficiale la lingua che essi insegneranno in futuro;

(7) istituire sistemi di convalida delle competenze linguistiche, sulla base del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa, tenendo sufficientemente conto delle competenze acquisite attraverso l'istruzione informale;

(8) stimolare la cooperazione europea per promuovere la trasparenza delle qualifiche e la garanzia della qualità dell'insegnamento delle lingue;

(9) tener presente, nel contesto degli obiettivi summenzionati, la ricchezza rappresentata dalla diversità linguistica all'interno della Comunità europea e incoraggiare tra l'altro la cooperazione tra centri ufficiali o altre istituzioni culturali per la diffusione delle lingue e delle culture degli Stati membri,

INVITA la Commissione a:

(1) sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni precitate;

(2) tenere conto, a questo proposito, del principio della diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi e i paesi candidati;

(3) elaborare entro i primi mesi del 2003 proposte riguardanti azioni volte a promuovere la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue, garantendone al tempo stesso la coerenza con l'attuazione della relazione sui futuri obiettivi concreti dei sistemi di istruzione e insegnamento.

(1) GU C 207 del 12.8.1995, pag. 1.

(2) GU C 1 del 3.1.1998, pag. 2.

(3) GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1.

(4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5) GU C 374 del 28.12.2000, pag. 5.

(6) GU L 22 del 24.1.2001, pag. 18.

(7) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.