32002G0124(01)

Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. C 022 del 24/01/2002 pag. 0001 - 0025


Risoluzione del Consiglio

del 6 dicembre 2001

concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

(2002/C 22/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo che l'Unione europea si prefigge è quello di fornire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.

(2) Nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata conclusa, in data 19 agosto 1985, la convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici.

(3) Il Consiglio ha adottato, il 21 giugno 1999, una risoluzione concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio(1).

(4) La succitata risoluzione ha proposto che vengano presentate modifiche del manuale in base alle esperienze più recenti.

(5) In base alle esperienze acquisite negli anni trascorsi, quali il campionato europeo di calcio del 2000, nonché in base alla valutazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia effettuata in occasione di quest'ultimo torneo da esperti di polizia, si è provveduto a rivedere e aggiornare il manuale che figura nell'allegato della succitata risoluzione.

(6) È della massima importanza un quadro comune europeo per i servizi di polizia degli Stati membri che definisca il contenuto e la portata della cooperazione di polizia, i rapporti tra la polizia e i media, la collaborazione con gli accompagnatori dei tifosi e il ruolo degli organizzatori.

(7) Tali forme di cooperazione tra forze di polizia attuate in occasione di partite di calcio di dimensione internazionale potrebbero essere usate mutatis mutandis anche nel caso di altri avvenimenti sportivi di dimensione identica se gli Stati membri interessati prendessero una decisione in tal senso.

(8) La presente risoluzione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra le differenti autorità e i servizi vari dello Stato membro interessato, e l'esercizio dei poteri della Commissione che le derivano dal trattato che istituisce la Comunità europea,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Il Consiglio invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione, in particolare la cooperazione pratica tra autorità e servizi competenti ai fini della gestione dell'evento, segnatamente tra forze di polizia per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale.

2. A tal fine è allegato un manuale, destinato ai servizi di polizia, che fornisce alcuni esempi di metodi di lavoro.

3. La presente risoluzione sostituisce la risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1999.

(1) GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

Contenuto del manuale:

1. Gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia

Le autorità e i servizi di polizia dovrebbero tener conto di determinati criteri che potrebbero soddisfare la gestione delle informazioni.

2. Preparazione da parte dei servizi di polizia

Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore già nella fase iniziale dovrebbero coinvolgere nei preparativi i servizi di polizia dei paesi partecipanti.

3. Organizzazione della cooperazione tra forze di polizia

Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore dovrebbero tener conto di determinati criteri che potrebbero soddisfare l'organizzazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia.

4. Cooperazione tra forze di polizia e sorveglianti

Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore dovrebbero coinvolgere gli accompagnatori dei tifosi delle leghe di calcio partecipanti nell'opera di assistenza all'adempimento dei compiti da svolgere, giungendo a un livello ottimale di collaborazione con i medesimi.

5. Lista di controllo per la politica in materia di media e la strategia della comunicazione (polizia/autorità) in occasione di importanti campionati e partite (internazionali)

I servizi di polizia dovrebbero utilizzare la lista di controllo per la politica in materia di media.

6. Ruolo dello Stato organizzatore

Le autorità dello Stato organizzatore dovrebbero tener conto dell'insieme dei requisiti possibili fissati per gli organizzatori in diversi settori.

7. Elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea

Un elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio indica quali misure sono state prese sinora.

CAPITOLO 1

Gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia

SEZIONE 1

Criteri ai quali può soddisfare la gestione delle informazioni

I. INTRODUZIONE

- Con lo sviluppo di diversi campionati internazionali ed europei gli eventi calcistici hanno assunto una dimensione internazionale.

- Al fine di una gestione efficiente delle partite di calcio, e in particolare della prevenzione e della repressione della violenza legata al calcio, lo scambio di informazioni riveste fondamentale importanza. È pertanto fortemente raccomandato creare in ciascuno Stato membro un'antenna nazionale (di polizia) di informazione in permanenza sul calcio.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio funge idealmente da punto di contatto unico e centrale per lo scambio di informazioni pertinenti relative alle partite di calcio di dimensione internazionale, nonché ai fini dello sviluppo della cooperazione internazionale tra forze di polizia connessa alle partite di calcio. Uno Stato membro può decidere che determinati contatti su aspetti attinenti al calcio si svolgano tramite i servizi specificamente competenti per tali aspetti, a condizione che l'antenna nazionale di informazione sul calcio ne sia perlomeno tenuta al corrente e purché ciò non nuoccia alla qualità e all'efficienza delle attività.

- Le relazioni tra l'antenna nazionale di informazione sul calcio e le autorità nazionali competenti sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere tutte le misure necessarie ad assicurare che l'antenna nazionale di informazione sul calcio possa espletare le sue mansioni in modo corretto ed efficace. Essa dovrebbe essere dotata dei mezzi materiali necessari a svolgere con efficienza e celerità i compiti assegnatile. L'organico dell'antenna dovrebbe possedere le necessarie competenze di polizia connesse alla problematica delle partite di calcio.

- Le antenne nazionali di informazione sul calcio operano in un contesto internazionale su base paritetica.

II. OBIETTIVI

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio dovrebbe contribuire, attraverso il coordinamento dello scambio di informazioni attinenti ai campionati di calcio, all'ordine, alla quiete e alla sicurezza pubblici e si adopera in tal modo affinché mezzi disponibili siano impiegati efficacemente.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio dovrebbe prefiggersi inoltre l'obiettivo di agevolare la cooperazione internazionale tra forze di polizia relativamente all'approccio di polizia al fenomeno del calcio, nonché di favorire lo scambio di informazioni tra i servizi di polizia dei diversi paesi.

III. COMPITI DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio può assumersi il compito di prestare assistenza alle autorità nazionali competenti. In base alle informazioni analizzate e valutate, sono trasmessi a dette autorità le proposte o i pareri necessari relativi alla politica che esse devono attuare per quanto concerne la problematica connessa al gioco del calcio.

- Si raccomanda che, nel quadro delle partite di dimensione internazionale, l'antenna nazionale di informazione sul calcio disponga in permanenza di un'analisi dei rischi delle associazioni calcistiche del paese e della sua nazionale, di cui possono servirsi le antenne nazionali di informazione di altri paesi.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio dovrebbe provvedere, in conformità delle normative nazionali e internazionali applicabili in materia, alla gestione delle informazioni relative ai dati personali dei tifosi "a rischio".

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio dovrebbe essere preposta al coordinamento degli scambi di informazioni tra servizi di polizia in occasione di partite di calcio. Gli scambi di informazioni potrebbero inoltre aver luogo con altre autorità incaricate dell'applicazione della legge che contribuiscono alla sicurezza o all'ordine pubblico.

IV. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA SERVIZI DI POLIZIA

1. Tipi di informazione

Si può distinguere tra informazioni generali e informazioni personali.

a) Informazioni generali

Le informazioni generali possono essere suddivise in tre categorie:

- informazioni strategiche: dati che descrivono l'evento in tutte le sue dimensioni con particolare attenzione ai rischi per la sicurezza inerenti,

- informazioni operative: dati che consentono di effettuare un'analisi corretta degli avvenimenti che avranno luogo nell'ambito dell'evento,

- informazioni tattiche: dati che consentono ai responsabili operativi un intervento appropriato nel quadro della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nell'ambito dell'evento.

b) Informazioni personali

Per informazioni personali si intendono in questo contesto le informazioni relative a individui che rappresentano o possono rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nel quadro dell'evento, o che sono stati implicati in incidenti, al fine di predisporre o adottare misure adeguate (ad esempio, elenchi delle persone oggetto di un provvedimento di divieto di accedere agli stadi, materiale fotografico sugli individui in questione ...).

Le informazioni devono essere scambiate con uno scopo ben preciso, segnatamente per contribuire al successo di una determinata missione. L'utilizzazione delle informazioni fornite è limitata nel tempo e nello spazio.

Le informazioni dovrebbero servire gli interessi, tanto locali quanto di ambito più vasto, delle autorità responsabili e dei servizi di polizia. Le informazioni fornite dovrebbero porre le autorità e i capi della polizia in condizione di assumere le proprie responsabilità con cognizione di causa a tutti i livelli.

Lo scambio di informazioni personali è effettuato in conformità delle normative nazionale e internazionale applicabili.

2. Svolgimento cronologico dello scambio di informazioni

Si possono distinguere tre fasi: prima, durante e dopo l'evento:

- prima dell'evento: da quando si viene a conoscenza che sarà giocata una determinata partita o che è previsto un torneo,

- durante l'evento: il periodo compreso tra i primi e gli ultimi fatti che incidono o possono incidere, sull'ordine pubblico,

- dopo l'evento: la fase conclusiva in cui hanno luogo una riunione d'informazione finale e una valutazione.

Non sempre queste tre fasi sono distinte in modo netto.

Per evento si intende una determinata partita o un determinato torneo in tutte le sue dimensioni.

a) Compiti dell'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore

1. Prima dell'evento

Sul piano strategico è possibile definire il fabbisogno in materia di informazioni, il che significa che la richiesta di informazioni può essere trasmessa all'antenna nazionale di informazione sul calcio dell'altro paese (degli altri paesi). Tale richiesta può includere aspetti quali l'analisi del rischio relativa ai tifosi della squadra in questione, informazioni sulla squadra stessa e sulla sua scorta (qualora vi sia una minaccia), informazioni sugli "osservatori" della polizia, ecc.

L'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore dovrebbe diffondere inoltre, per quanto possibile, informazioni su argomenti quali la legislazione applicabile e la politica delle autorità, gli aspetti organizzativi dell'evento, l'identificazione delle autorità e dei capi della polizia responsabili, ecc.

Ogni informazione pertinente può essere nel contempo trasmessa alle altre antenne nazionali di informazione sul calcio interessate.

Sul piano operativo si può rivolgere all'antenna di informazione sul calcio dell'altro o degli altri paesi una domanda di informazioni in merito agli spostamenti dei tifosi comuni e di quelli "a rischio", della squadra partecipante e della sua scorta (quando vi fosse una minaccia), alla vendita dei biglietti, ed eventualmente una richiesta di collaborazione di colleghi della polizia, quali ad esempio gli "osservatori", nonché di accompagnatori dei tifosi, come pure eventuali quesiti relativi alla criminalità in genere, ivi compreso il terrorismo.

L'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore può provvedere inoltre alla trasmissione di informazioni alla corrispondente antenna del paese o dei paesi che prestano assistenza. Dette informazioni vertono sull'organizzazione del servizio d'ordine e in particolare sulle modalità dell'integrazione degli "osservatori" della polizia nel dispositivo del servizio d'ordine locale, nonché sulle direttive riguardanti i tifosi, ecc. Tutte le informazioni pertinenti possono nel contempo essere trasmesse alle altre antenne nazionali di informazione sul calcio interessati.

2. Durante l'evento

Sul piano operativo, l'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore può provvedere a chiedere conferma delle informazioni fornite, compreso un aggiornamento dell'analisi del rischio. Qualora fosse previsto un sistema di distacco di ufficiali di collegamento, la richiesta è trasmessa agli stessi, che vi danno seguito.

Sul piano tattico l'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore può provvedere a confermare le informazioni fornite mediante verifiche sul campo da parte di tutti gli attori interessati. Può eventualmente essere proposto un adeguamento delle misure. Si può provvedere inoltre a fornire all'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese di provenienza e dei paesi di transito informazioni generali in merito all'eventuale rientro di tifosi respinti e/o espulsi.

L'antenna nazionale di informazioni sul calcio del paese organizzatore può inoltre fornire alle antenne nazionali di informazioni sul calcio del paese d'origine e del paese di transito le informazioni necessarie per quanto concerne al rientro dei tifosi.

3. Dopo l'evento

Sul piano strategico l'antenna di informazione sul calcio del paese organizzatore può procedere ad una valutazione del comportamento dei tifosi che permetterebbe all'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese che presta assistenza l'analisi del rischio connessa ai visitatori. Nella medesima occasione si può procedere ad una valutazione del processo di scambio di informazioni.

Sul piano operativo l'antenna o le antenne nazionali di informazione sul calcio dell'altro o degli altri paesi possono effettuare una valutazione della validità operativa delle informazioni fornite, nonché dell'inquadramento da parte del paese della squadra in trasferta. L'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore può comunicare le informazioni fattuali concernenti i visitatori annunciati, nonché una descrizione degli incidenti. Del pari, si può procedere ad uno scambio di informazioni in merito agli eventuali fermi, tenuto conto delle possibilità di legge. Si può procedere al contempo ad una valutazione dell'assistenza prestata dagli altri paesi.

b) Compiti dell'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese che presta assistenza

1. Prima dell'evento

Sul piano strategico l'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese che presta assistenza può diffondere di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti alle altre antenne nazionali di informazione sul calcio interessate. L'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese che presta assistenza può inoltre rispondere ai quesiti formulati dalla corrispondente antenna nazionale del paese organizzatore e servirsi, nei limiti delle possibilità offerte dalla legge, dell'elenco delle persone colpite da un provvedimento di divieto di accesso agli stadi.

Sul piano operativo può essere fornita una risposta ai quesiti posti, in particolare quelli vertenti sui movimenti dei tifosi e sulla collaborazione con i colleghi della polizia, quali ad esempio gli "osservatori" nonché sull'invio di accompagnatori dei tifosi.

Sul piano tattico si può procedere ai preparativi per l'integrazione della delegazione di funzionari di polizia.

2. Durante l'evento

Sul piano operativo si possono aggiornare le informazioni fornite e seguire gli spostamenti e il soggiorno dei tifosi. Si possono inoltre trasmettere le informazioni utili in merito al comportamento dei tifosi nel paese di provenienza durante il campionato o torneo.

Sul piano tattico, si può provvedere a seguire gli spostamenti dei tifosi.

3. Dopo l'evento

Sul piano strategico si può procedere a un aggiornamento dell'analisi del rischio.

Sul piano operativo, si può procedere ad una valutazione:

- dello scambio di informazioni sulla base delle informazioni fattuali trasmesse dall'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore,

- dello scambio di informazioni connesso alla validità operativa,

- delle informazioni strategiche e operative trasmesse dall'antenna di informazione sul calcio del paese organizzatore,

- degli effetti delle attività degli "osservatori" della polizia.

3. Procedura in materia di comunicazione

- Si raccomanda di attuare il coordinamento del trattamento delle informazioni concernenti le partite di dimensione internazionale tramite l'antenna nazionale di informazione sul calcio. Le informazioni tattiche, strategiche e operative sono così trasmesse alle antenne nazionali di informazione sul calcio interessate. Una volta trattate, le informazioni possono essere sfruttate dall'antenna nazionale di informazione sul calcio stesso o trasmesse alle autorità ed ai servizi di polizia competenti. Si raccomanda di affidare il coordinamento e, laddove opportuno, l'organizzazione dei contatti tra i servizi di polizia di diversi paesi implicati nell'evento all'antenna nazionale di informazione sul calcio.

- I servizi di polizia del paese organizzatore provvedono affinché i canali e le strutture d'informazione siano chiari ai servizi stranieri di polizia che prestano assistenza, tenendo conto della natura delle informazioni.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio o i servizi di polizia del paese organizzatore comunicano per tutta la durata del campionato e/o della partita con il servizio (i servizi) nazionale (nazionali) di polizia del paese (dei paesi) interessato (interessati) tramite l'ufficiale di collegamento designato e messo a disposizione dal paese in questione, ove sia previsto un siffatto sistema di distacco di ufficiali di collegamento. L'ufficiale di collegamento può essere interpellato in materia di ordine pubblico, teppismo violento negli stadi e criminalità in genere, ivi compreso il terrorismo se in connessione con una partita o con un torneo di calcio determinati.

- Qualora sia prevista anche un'antenna locale di informazione, si raccomanda che detta antenna cooperi con l'antenna nazionale di informazione sul calcio che, fatta salva una diversa decisione dello Stato membro, assicura la gestione dell'evento. In tale contesto l'antenna nazionale di informazione sul calcio può stabilire criteri minimi che detta cooperazione dovrebbe soddisfare. L'antenna locale di informazioni sul calcio informa l'antenna nazionale di informazione sul calcio, e viceversa. In detto scambio di informazioni si tiene conto delle informazioni trasmesse dall'ufficiale di collegamento del paese che presta assistenza.

- Si raccomanda che la comunicazione tra le diverse antenne nazionali di informazione sul calcio si svolga nelle rispettive madrelingue, con copia in una lingua comune di lavoro delle parti interessate, salvo diversi accordi in materia tra le parti interessate.

- Le antenne nazionali di informazione sul calcio comunicano in modo da garantire la riservatezza dei dati. I messaggi scambiati possono essere archiviati e in seguito essere consultati da altre antenne nazionali di coordinamento interessate, a condizione che l'antenna nazionale di informazione sul calcio che ha trasmesso le informazioni sia messa preventivamente in condizione di pronunciarsi in tal senso.

4. Regole generali

- I servizi di polizia del paese organizzatore proteggono l'ufficiale di collegamento del servizio di polizia straniero che presta assistenza da qualsiasi contatto con i media, se lo stesso ufficiale di collegamento lo desidera.

- L'ufficiale di collegamento è di stanza, nel corso dei campionati che si svolgono in più giornate, presso l'antenna di informazione nazionale sul calcio e, durante partite singole, presso l'antenna locale di informazione sul calcio del paese ospitante interessato.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore prende disposizioni al fine di diffondere a tempo debito e a livello appropriato nell'ambito della propria organizzazione di polizia le informazioni ricevute dalla squadra di polizia straniera. L'antenna nazionale di informazione sul calcio del paese organizzatore designa un ufficiale incaricato dell'informazione, distaccato presso la squadra che presta assistenza, responsabile della ricognizione e delle attività degli "osservatori" della polizia. Egli funge da contatto per il capo della squadra di polizia ed è responsabile dell'appropriata diffusione delle informazioni.

- I servizi di polizia del paese organizzatore provvedono affinché non vi siano differenze qualitative tra le informazioni disponibili a livello locale e a livello nazionale.

SEZIONE 2

Raccomandazioni supplementari relative alla gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio può prestare assistenza alle autorità nazionali competenti. Esso può assicurare un sostegno ai servizi locali di polizia in occasione di una partita di calcio nazionale o internazionale.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio può assicurare il coordinamento dello scambio di informazioni inerenti alle partite nazionali di calcio, nonché il coordinamento e l'organizzazione dell'attività degli "osservatori" della polizia.

- L'analisi permanente dei rischi presuppone, tra l'altro, la conoscenza della composizione dei gruppi di tifosi, dei "noccioli duri", del modus operandi degli stessi, delle loro relazioni reciproche, delle relazioni con altri "noccioli duri", delle relazioni all'estero, del pubblico in genere (varie componenti della popolazione locale), ecc.

- L'antenna nazionale di informazione sul calcio può anche fungere da centro studi e procedere ad uno scambio di informazioni su tematiche quali i mezzi e i metodi utilizzati dagli organizzatori per migliorare la sicurezza (inquadramento dei tifosi da parte di sorveglianti, politica in materia di assegnazione dei biglietti, accreditamento), i mezzi e i metodi utilizzati dai servizi di polizia, eventuali progetti sviluppati al fine di influire sul comportamento dei tifosi, informazioni relative all'azione degli "osservatori" della polizia e sul comportamento dei tifosi nel territorio nazionale e all'estero, ecc. Oltre che del contributo dei servizi di polizia, l'antenna di informazione in quanto centro studi può avvalersi, anche del contributo, tra l'altro, di funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché di rappresentanti del mondo accademico.

- Le antenne nazionali di informazione sul calcio possono assicurare lo scambio di informazioni con i paesi terzi. Qualora detti paesi non dispongano di un'antenna nazionale di informazione sul calcio può essere chiesto loro di indicare un punto di contatto unico e centrale, i cui dati sono comunicati alle altre antenne nazionali di informazione sul calcio.

- Si raccomanda di far sì che le antenne nazionali di informazione sul calcio comunichino per il tramite di un sistema di comunicazione di dati protetto, nel quale ciascuna parte interessata introduce dati almeno in una lingua di lavoro comunitaria.

- Lo scambio di informazioni tra le antenne nazionali di informazione sul calcio possono vertere sulle tematiche elencate nell'appendice 1.

- L'antenna nazionale di informazioni sul calcio può, se del caso e in funzione della situazione del paese interessato, fungere parimenti da punto di contatto in materia di scambio di informazioni anche per quanto concerne sport diversi dal calcio e/o temi diversi dalle manifestazioni sportive.

CAPITOLO 2

Preparazione da parte dei servizi di polizia

- La richiesta formale di assistenza è inoltrata dal competente ministro del paese organizzatore, che consulta i servizi di polizia interessati. La richiesta indica la portata e la natura dell'assistenza - tenuto conto degli obiettivi specifici della cooperazione.

- La richiesta di assistenza è presentata in tempo utile prima del campionato e/o della partita ai servizi di polizia del paese straniero. La squadra di polizia di quest'ultimo paese incaricata di prestare assistenza necessita di un certo periodo di tempo per i preparativi per una singola partita. A tale riguardo, la richiesta di assistenza è introdotta quanto prima una volta resa nota la data della partita. Per i tornei internazionali la squadra straniera di polizia incaricata di prestare assistenza necessita di un tempo di preparazione di almeno 16 settimane.

- Per i servizi di polizia del paese organizzatore è utile richiedere l'assistenza del personale delle forze di polizia di un altro Stato solamente se quest'ultimo è in grado di offrire un valore aggiunto. Questo valore aggiunto viene considerato alla luce di una serie di fattori, quali l'esperienza professionale in materia di violenza legata al calcio, la conoscenza dei tifosi "a rischio" e la capacità di fornire informazioni che consentano di prevenire turbe dell'ordine pubblico e rischi per la sicurezza. I paesi interessati che desiderano apportare un valore aggiunto in futuro possono essere messi in grado di acquisire esperienza.

- La cooperazione internazionale attraverso l'assistenza delle forze di polizia è finalizzata allo svolgimento dell'evento in condizioni di sicurezza e si pone i seguenti obiettivi specifici:

1. L'intelligence;

2. La ricognizione;

3. L'osservazione;

4. L'accompagnamento sotto sorveglianza della polizia.

- Ai servizi di polizia dei paesi che prestano assistenza spetta il compito di fornire preliminarmente un'analisi dei rischi. Detta analisi dei rischi dovrebbe essere trasmessa al paese organizzatore per lo meno due settimane prima di una partita e, qualora si tratti di un torneo internazionale, per lo meno otto settimane prima dell'inizio dello stesso.

- Un'analisi dei rischi legati ai gruppi di tifosi del paese interessato dovrebbe consentire ai servizi di polizia del paese organizzatore in primo luogo di determinare in quale dei quattro settori di cooperazione tra forze di polizia summenzionati è necessario richiedere assistenza. A misura che il rischio di possibili turbe dell'ordine pubblico o della sicurezza aumenta, la cooperazione tra forze di polizia si dovrebbe intensificare e sviluppare in termini quantitativi, dall'intelligence, fino all'accompagnamento sotto sorveglianza della polizia.

- L'accompagnamento dei tifosi "a rischio" dovrebbe essere effettuato per quanto possibile dagli "osservatori" della polizia familiarizzati con gli stessi. La composizione delle squadre di "osservatori" si basa sulla conoscenza dei "noccioli duri" di cui si può presumere la presenza. La possibilità di ottenere informazioni affidabili presso i noccioli duri in merito alle loro intenzioni al momento dei fatti deve essere determinante.

- I servizi di polizia del paese straniero dovrebbe indicare quanto prima in quale misura siano in grado di soddisfare la richiesta di assistenza presentata loro dai servizi di polizia del paese organizzatore. Successivamente, si procede a reciproche consultazioni per definire l'entità della squadra di polizia del paese straniero in questione.

- L'entità della squadra di polizia non dovrebbe essere pertanto la medesima per tutti i paesi ma essere in certo qual modo correlata alla minaccia e al rischio che comportano i tifosi del paese interessato e ad aspetti funzionali.

- Nell'ambito di una squadra di polizia straniera, a seconda della natura dell'assistenza da fornire e dell'entità della squadra, si distinguono le seguenti funzioni:

1. Funzionari di polizia con mansioni esecutive, incaricati della ricognizione, dell'osservazione della scorta;

2. Un coordinatore operativo, incaricato del coordinamento dei lavori dei funzionari di polizia con mansioni esecutive nonché della diffusione delle informazioni;

3. Un portavoce;

4. Un ufficiale di collegamento, specificamente incaricato dello scambio di informazioni tra il suo paese e il paese ospitante. In considerazione delle diverse competenze necessarie in materia di ordine pubblico e teppismo violento negli stadi, l'ufficiale di collegamento nazionale a livello centrale può proporre al paese ospitante di dare il proprio accordo a che un secondo ufficiale di collegamento sia distaccato presso il centro di coordinamento del paese ospitante;

5. Un capo, responsabile della propria squadra sotto il profilo funzionale e gerarchico; qualora tuttavia sia previsto un centro nazionale di coordinamento di polizia, il capo è responsabile dell'ufficiale di collegamento solo dal punto di vista gerarchico; la responsabilità funzionale dell'ufficiale di collegamento compete in tal caso al capo del centro di coordinamento.

- Il servizio (i servizi) di polizia del paese organizzatore dovrebbe (dovrebbero) dare l'opportunità al servizio (ai servizi) di polizia straniero (stranieri) di essere informato (informati) in merito all'organizzazione delle azioni di polizia nel paese ospitante e/o nella (nelle) città in cui si disputa la partita (si disputano le partite) e all'ubicazione dello stadio, nonché di entrare in contatto con i comandanti responsabili delle operazioni nelle suddette città nel giorno (nei giorni) della partita (delle partite). Per i tornei internazionali ciò dovrebbe avvenire almeno un mese prima dell'inizio degli stessi, per le partite internazionali si può procedere qualche giorno prima delle stesse.

CAPITOLO 3

Organizzazione della cooperazione tra forze di polizia

- Un'efficace preparazione dell'intervento della polizia del paese ospitante si basa su un efficace scambio di informazioni, secondo i principi enunciati nel capitolo 1 del presente manuale. La qualità delle azioni di polizia nel paese ospitante è rafforzata quando i servizi in questione possono disporre sul campo di un supporto di polizia almeno da parte dei paesi da cui provengono i tifosi violenti.

- L'assistenza che può essere fornita dai servizi di polizia stranieri è sfruttata in modo ottimale e in quanto tale forma parte integrante del piano tattico dell'organizzazione di polizia del paese ospitante. Ciò implica che i servizi di polizia stranieri siano informati in una lingua a loro comprensibile del piano tattico dell'organizzazione di polizia del paese ospitante, che siano posti in condizione di presenziare a eventuali riunioni informative preliminari e conclusive, nonché di partecipare appieno al circuito di informazioni messo in opera (al fine di poter informare ed essere informati) e che siano attivamente coinvolti negli interventi operativi sul campo. Per quanto concerne il regime linguistico i necessari accordi sono conclusi preventivamente dai paesi interessati.

- Il capo della squadra di polizia del paese che fornisce l'assistenza dispone, a richiesta, di un portavoce, di cui determina egli stesso la qualifica.

- Il portavoce assegnato ad una squadra di assistenza dovrebbe fungere da schermo tra i membri di detta squadra e i media, se del caso.

- L'organizzazione di polizia del paese ospitante dovrebbe garantire l'incolumità fisica del funzionario di polizia straniero che presta assistenza. Ciò dovrebbe avvenire per mezzo dell'accompagnamento del funzionario di polizia straniero da parte dell'organizzazione di polizia del paese ospitante. L'accompagnamento della squadra di "osservatori" della polizia dovrebbe essere organizzato in modo tale da garantire costantemente una buona comunicazione con la direzione dei servizi d'ordine locali e il centro nazionale di coordinamento. Il funzionario di polizia straniero dovrebbe badare costantemente a non mettere inutilmente in pericolo con il suo comportamento i colleghi del suo paese o stranieri o a non esporsi a rischi ingiustificati.

- I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero garantire, di concerto con gli organizzatori della partita, che la squadra di polizia straniera che presta assistenza sia accreditata in modo tale (non deve disporre obbligatoriamente di posti a sedere) da poter svolgere adeguatamente le proprie mansioni negli stadi e nella zona circostante per le partite che implicano la partecipazione dei membri della squadra in questione. I sorveglianti ne sono messi al corrente nel corso di una riunione informativa prima della partita.

- I servizi di polizia del paese da cui provengono tifosi dovrebbero provvedere alla sorveglianza dei tifosi "a rischio" dall'inizio del viaggio sino all'arrivo nel paese in cui si svolge la partita. Ai confini di Stato hanno luogo appropriati trasferimenti di responsabilità tra servizi di polizia (compresa la polizia dei trasporti e la polizia ferroviaria). Per quanto concerne il viaggio di detti tifosi "a rischio", le informazioni necessarie dovrebbero essere comunicate al paese organizzatore, in modo che questo, secondo le possibilità previste dall'ordinamento nazionale, possa eventualmente impedirne l'ingresso nel suo territorio. I paesi la cui legge prevede la possibilità di vietare l'espatrio ai tifosi "a rischio" dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per provvedervi in maniera efficace, e informare il paese organizzatore. Ciascun paese dovrebbe adottare tutte le misure possibili per impedire che i propri cittadini possano prendere parte a turbe dell'ordine pubblico in un altro paese e/o ne siano gli istigatori.

- L'organizzazione di polizia del paese ospitante dovrebbe assegnare alla squadra di polizia del paese che presta assistenza almeno un funzionario di polizia accompagnatore, che possiede sufficienti conoscenze linguistiche e competenze per tenere i contatti operativi con la squadra e redigere i rapporti. Detto funzionario dovrebbe disporre di preferenza delle conoscenze necessarie relativamente al teppismo negli stadi e al compito degli "osservatori", nonché in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza. Egli dovrebbe ricevere istruzioni particolareggiate circa le proprie mansioni, quelle della squadra di polizia che presta assistenza e il piano tattico dell'organizzazione di polizia del paese ospitante.

- I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero disporre di un numero sufficiente di interpreti per le lingue parlate dai tifosi in trasferta; in tal modo si evita che le squadre di polizia che prestano assistenza dei diversi paesi debbano effettuare un lavoro troppo oneroso di interpretazione, a detrimento dei loro compiti operativi veri e propri. Tali interpreti potrebbero facilitare inoltre la comunicazione tra i servizi di polizia del paese organizzatore e la squadra di polizia che presta assistenza.

- L'organizzazione di polizia del paese ospitante dovrebbe mettere a disposizione della squadra di polizia del paese che presta assistenza le necessarie attrezzature di comunicazione, che soddisfano i bisogni di detta squadra.

- La squadra di polizia del paese che presta assistenza dovrebbe concertarsi con i servizi di polizia del paese organizzatore sulle apparecchiature che porta con sé e sulla relativa utilizzazione.

CAPITOLO 4

Cooperazione tra forze di polizia e sorveglianti

- I servizi di polizia e l'organizzazione dei sorveglianti dovrebbero cooperare su base complementare, fatti salvi la responsabilità e i compiti specifici delle singole parti.

- I servizi di polizia dovrebbero collaborare con la direzione dell'organizzazione dei sorveglianti.

- I servizi di polizia dovrebbero valutare se occorra accogliere nella propria sala operativa un dirigente dell'organizzazione dei sorveglianti.

- I servizi di polizia dovrebbero assicurarsi che le informazioni provenienti dall'organizzazione dei sorveglianti siano diffuse al livello appropriato nell'ambito dell'organizzazione di polizia del paese organizzatore.

- I servizi di polizia dovrebbero provvedere affinché i dirigenti dell'organizzazione dei sorveglianti dispongano delle informazioni necessarie per l'espletamento delle loro mansioni.

- I servizi di polizia del paese che presta assistenza dovrebbero tenersi in contatto con i dirigenti responsabili dei sorveglianti provenienti dal loro paese che prestano assistenza al paese organizzatore.

CAPITOLO 5

Lista di controllo per la politica in materia di media e la strategia della comunicazione (polizia/autorità) in occasione di importanti campionati e partite di calcio (internazionali)

I. POLITICA IN MATERIA DI MEDIA

1. Definizione dell'obiettivo strategico della politica in materia di media

L'obiettivo centrale dovrebbe essere che la polizia/l'autorità informi la popolazione, in collaborazione con i media, a livello sia nazionale che internazionale, in merito ai futuri campionati e ai relativi preparativi, e che dia agli spettatori che assistono alle partite consigli pertinenti per quanto attiene alla loro sicurezza.

La politica in materia di media è uno degli strumenti usati nella strategia della comunicazione. Essa dovrebbe esprimere il ruolo di sostegno della polizia e dell'autorità nel vigilare che il campionato abbia carattere di festa.

Commento:

Per una politica in materia di media equilibrata è necessario fissare in anticipo l'obiettivo strategico. Tutti i successivi sviluppi di tale politica sono volti alla realizzazione di detto obiettivo. Occorre tener conto dell'interesse dei media per informazioni specifiche, quali la risposta della polizia/dell'autorità alla problematica del teppismo negli stadi e della violenza. In tale contesto si precisa chiaramente cosa sarà tollerato e cosa non sarà tollerato.

2. Fissazione degli obiettivi della politica in materia di media

Gli obiettivi di una politica attiva in materia di media dovrebbero essere i seguenti:

- ottenere nell'opinione pubblica un'immagine positiva della politica svolta dalla polizia e dall'autorità,

- favorire il comfort degli spettatori che assistono alle partite e suscitare in essi un atteggiamento sportivo,

- scoraggiare comportamenti scorretti da parte degli spettatori: "Il comportamento scorretto non paga",

- comunicare una sensazione di sicurezza,

- informare il pubblico in merito alle misure di polizia e ai provvedimenti adottati in caso di turbamento dell'ordine.

Commento:

La politica in materia di media non dovrebbe mai dare l'impressione che non può accadere nulla, quanto invece far sapere che vi è stata una buona preparazione e che non vi sono motivi di panico.

3. Carattere della politica in materia di media

- Essa dovrebbe convogliare l'idea del controllo e della padronanza della situazione;

- Essa dovrebbe infondere sicurezza e fiducia;

- Essa dovrebbe fare sapere che il teppismo negli stadi sarà trattato con severità;

- Essa dovrebbe mirare all'apertura e alla trasparenza.

II. STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE

1. Modalità per conseguire l'obiettivo

- Stabilire con notevole anticipo relazioni con i media che trattano i campionati o le partite,

- istituire una collaborazione tra gli uffici stampa della polizia, i servizi comunali, le autorità nazionali, le organizzazioni calcistiche, l'UEFA, la FIFA, ecc., grazie a cui, partendo da un compito o un punto di vista univoci, abbia luogo uno scambio di comunicazioni sulla sfera delle rispettive competenze,

- provvedere affinché le informazioni della polizia siano trasmesse a tutte le parti interessate, inclusi la lega calcio, le associazioni dei tifosi, gli uffici del turismo, i vettori e altre imprese,

- predisporre un opuscolo informativo per gli spettatori stranieri, che incorpori eventualmente altre informazioni turistiche,

- allestire un ufficio stampa facilmente individuabile per tutta la durata del campionato, con addetti stampa e portavoce dei media,

- tenere conferenze stampa quotidiane e prevedere interviste e altre opportunità di informazione durante i campionati,

- organizzare conferenze stampa prima dei campionati in cui si precisi chiaramente com'è intesa la collaborazione con la stampa.

2. Strumenti per conseguire l'obiettivo/indicazioni per ottenere risultati positivi

- Nominare addetti stampa professionisti a livello locale, regionale e centrale,

- far sì che nei centri stampa i media possano avere contatti con addetti stampa della polizia in grado di parlare più lingue,

- produrre un opuscolo informativo nazionale o, se del caso, riguardante anche l'altro paese partecipante al campionato,

- produrre informazioni orientate verso le esigenze locali,

- includere, nelle pubblicazioni locali degli uffici del turismo e in altri giornali e pubblicazioni locali, informazioni relative ad una partecipazione sicura e confortevole,

- rendere pubblico il numero di arresti dovuti a turbamento dell'ordine pubblico, possesso di armi, ingresso con biglietti falsi, bagarinaggio e ubriachezza,

- procedere ad una valutazione dei servizi che appaiono sui media internazionali, nazionali e locali per quanto riguarda la preparazione e lo svolgimento dei campionati,

- creare un gruppo di lavoro nazionale per la cooperazione in tema di politica in materia di media.

3. Importanti argomenti di riflessione

1. Stabilire il centro semantico del messaggio

Commento:

Definire preventivamente quale sarà il centro semantico del messaggio e renderlo noto al/ai giornalista/i prima dell'intervista.

2. La sostanza del messaggio deve essere realizzabile

Commento:

Non comunicare alcuna posizione irrealizzabile. Se ciò dovesse comunque succedere, il mezzo di comunicazione perde di valore come strumento per influire sui comportamenti. La politica comunicata dalla polizia deve quindi essere mantenuta.

3. Preparativi tempestivi

Commento:

Utilizzare l'intervallo tra la presentazione della candidatura e i campionati per preparare adeguatamente una politica in materia di media incentrata sul ruolo e le responsabilità specifici della polizia/delle autorità.

4. Pianificazione

Commento:

Adottare una politica in materia di media per tutta la fase di pianificazione e determinare anche i momenti in cui i media verranno informati in modo attivo.

5. Continuità e frequenza dei contatti con i media

Commento:

È molto importante che, in modo continuo e regolare, abbia luogo uno scambio di informazioni e che sia possibile tenere riunioni informative con la stampa/i media. Si tiene conto della necessità che i media ricevano rapidamente le informazioni.

6. Progetti dei media

La polizia e le autorità dovrebbero assicurarsi che nei progetti specifici dei media si presti sufficiente attenzione alla polizia per quanto riguarda le informazioni che essa fornisce.

7. Essere preparati in caso di incidenti

Commento:

Non appena si verifica anche un solo incidente l'interesse dei media si sposta rapidamente dall'evento sportivo al turbamento dell'ordine. Tenere anche presente che un cronista sportivo redige il suo servizio partendo da un altro punto di vista rispetto a un funzionario di polizia che stende un rapporto.

8. I media sono intraprendenti

Commento:

Tenere presente che i media ricercano informazioni anche al di fuori dell'ambiente della polizia. Si dovrebbe prestare particolare attenzione agli scenari e agli interventi della polizia.

9. Trasparenza, esaustività e attualità

Commento:

Mostrare ai media come la polizia/le autorità intervengono, quando è necessario. La paura dei media è ingiustificata quando la pianificazione delle attività e i preparativi della polizia sono adeguati. La polizia fornisce informazioni esaurienti. Le informazioni dovrebbero poter essere controllate e sono aggiornate.

10. Irradiare certezza

Commento:

È importante nutrire fiducia nella preparazione della polizia ed irradiare e comunicare tale fiducia ai media. La polizia e le autorità si assumono la responsabilità del loro dispositivo di sicurezza.

11. Interviste

Commento:

Dovrebbero essere prese misure volte a preparare le autorità/la polizia al contatto con i media. Provvedere affinché il funzionario di polizia tenga i suoi contatti con questi ultimi da un posto di lavoro adatto. I contatti con i media hanno luogo di preferenza oralmente e da persona a persona.

12. Delimitazione delle competenze

Comunicare solo in relazione ai propri interventi e sfere di responsabilità.

Commento:

I diversi organi delle autorità concordano opportunamente chi deve informare i media e quali informazioni deve fornire. Gli interventi via i media della polizia e delle autorità dovrebbero essere imperniati sulle loro responsabilità ed azioni.

13. Prestazioni carenti/accuse

Commento:

I partner dovrebbero evitare polemiche e non accusarsi reciprocamente di prestazioni carenti via i media.

14. Collaborazione

Commento:

Non sviluppare una politica in materia di media senza consultare le altre parti. Anche la politica in materia di media è un esercizio di collaborazione.

15. Intese con le squadre di polizia di altri paesi sui portavoce

Commento:

Allorché la polizia del paese ospitante riceve assistenza da squadre di polizia di altri paesi, si raccomanda di convenire con dette squadre che caso mai fossero direttamente avvicinate dai media rimandino ai comunicati ufficiali della polizia del paese ospitante destinati ai giornalisti.

Si possono fare eccezioni qualora una squadra di polizia venuta a prestare assistenza sia autorizzata dal paese ospitante ad aggiungere alla propria squadra un addetto stampa portavoce competente.

16. Coinvolgere i colleghi della polizia del paese di partenza dei tifosi

Commento:

Avvalersi, in occasione di interviste/conferenze stampa nel paese di partenza dei tifosi, dell'assistenza dei colleghi di quel paese. Essi dispongono delle strutture e dei contatti con la stampa e conoscono i cronisti operativi a livello locale e nazionale, compresa la tendenza del gruppo editoriale per cui questi lavorano.

17. Stilare un elenco degli organi di stampa nazionali destinato alla polizia del paese organizzatore

Commento:

I servizi di polizia dei singoli paesi stilano un elenco dei più importanti organi di stampa con i relativi gruppi bersaglio, ad uso della polizia del paese organizzatore. Con l'ausilio di detto elenco la polizia del paese organizzatore può rivolgersi direttamente agli organi in questione per comunicare le informazioni.

18. Tener conto del tipo di organo di stampa

Commento:

Nel fornire comunicazioni di sicurezza si deve tener conto del tipo di organo di stampa e del relativo gruppo bersaglio. Un cronista sportivo ha minor esperienza in materia di informazioni sulla sicurezza. Tenerne conto nel redigere i notiziari stampa e nel diramare i comunicati stampa.

19. Istituzione di un gruppo di lavoro comune a livello nazionale

Commento:

Costituire un gruppo di lavoro comune che riunisca tutte le parti: i servizi di polizia delle città in cui hanno luogo le partite, il centro informazioni sul teppismo negli stadi, la lega calcio, le autorità nazionali.

20. Informazione sui fatti

Commento:

I portavoce della polizia e delle autorità comunicano tutti con i media avvalendosi delle medesime informazioni di base e con un'estrema accuratezza. Ai fini di una informazione sui fatti coerente può essere utile mettere a punto note comuni per le riunioni informative e risposte tipo per le domande ricorrenti. Procedere ad uno scambio quotidiano di informazioni sulle domande rivolte dai media.

21. Comunicati scritti

Commento:

Supportare le conferenze stampa mediante comunicati scritti. Questo modo di procedere ha i seguenti vantaggi:

- il testo può essere ben meditato

- i testi possono ottenere le opportune autorizzazioni

- il messaggio non è ambiguo (non vi saranno alla fine discussioni sui "malintesi").

22. Opuscoli informativi

Mettere a disposizione dei tifosi un opuscolo informativo in cui si precisa quali comportamenti siano accettabili e quali siano condannati, nel paese ospitante, e quali azioni siano considerate una violazione della legge, per la quale sono previste sanzioni.

Fornire anche altre informazioni, collaterali, affinché i tifosi si sentano benaccetti.

Distribuire gli opuscoli al momento della vendita dei biglietti.

23. Coinvolgere il pubblico

Commento:

Il pubblico può essere invitato ad interagire denunciando alla polizia fatti sospetti.

24. Strategia di smantellamento

Chiudere l'ufficio stampa verso la fine dei campionati, continuando tuttavia a fornire informazioni attraverso il comando centrale di polizia. Comunicare sino a quando l'addetto stampa della polizia sarà disponibile per la riunione informativa conclusiva e per la conferenza stampa finale.

25. Valutazione della politica in materia di media

Commento:

Dopo la conclusione dei campionati procedere alla stesura di un rapporto di valutazione della politica in materia di media e delle esperienze avute con questi ultimi. Registrare le situazioni da cui si è tratto un insegnamento per il futuro. In quest'occasione coinvolgere anche i servizi di polizia di altri paesi che hanno prestato assistenza.

26. Valutazione della lista di controllo della politica in materia di media dell'Unione europea/Cooperazione tra forze di polizia

La polizia del paese organizzatore dovrebbe esaminare, in base alla valutazione nazionale della politica in materia di media, se determinati aspetti della lista di controllo dell'Unione europea debbano essere completati o adattati.

CAPITOLO 6

Ruolo dell'organizzatore(1)

SEZIONE 1

Criteri che può essere tenuto a soddisfare l'organizzatore

- L'adozione di tutte le misure necessarie e sufficienti da parte degli organizzatori di partite di calcio nazionali o internazionali contribuisce a preservare la civile convivenza.

- Una gestione efficace delle partite di calcio nazionali e internazionali può essere attuata con un approccio globale da parte di tutti gli attori interessati agli eventi calcistici. Al riguardo è fortemente raccomandata una buona cooperazione tra organizzatore, attori privati interessati, autorità e servizi di polizia.

- Ciascuno Stato membro determina liberamente chi è responsabile quale organizzatore di una partita o, qualora la responsabilità sia suddivisa tra due o più entità, la ripartizione delle rispettive funzioni.

- Nell'interesse dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza le autorità e i servizi di polizia interessati dovrebbero stabilire previamente requisiti a cui gli organizzatori devono adempiere per poter organizzare partite nazionali o internazionali. Tali requisiti contribuiscono a che l'organizzazione e gli altri servizi interessati si assumano le responsabilità che incombono loro, e sono intesi a consentire ai servizi di polizia di concentrarsi sulle loro missioni principali di mantenimento dell'ordine pubblico.

- L'organizzatore di una partita di calcio nazionale o internazionale adotta ogni misura precauzionale necessaria al fine di evitare danni a persone e cose, ivi compresa ogni misura pratica volta a prevenire eventuali intemperanze degli spettatori.

SEZIONE 2

Raccomandazioni supplementari sotto forma di elenco di controllo degli eventuali requisiti da imporre all'organizzatore

- L'organizzatore di una partita di calcio nazionale o internazionale dovrebbe fare tutto il possibile per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dello stadio e nei dintorni dello stesso prima, durante e dopo la partita, al fine di ridurre allo stretto necessario l'intervento della polizia.

- A tal fine si può utilizzare a titolo indicativo l'elenco di controllo riportato nell'appendice 2 relativo all'imposizione, da parte delle autorità e dei servizi di polizia, di eventuali requisiti all'organizzatore di una partita di calcio. Si raccomanda che tali disposizioni siano corroborate dalle disposizioni nazionali di legge.

CAPITOLO 7

Elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea

1. Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive.

2. Raccomandazione del Consiglio, del 1o dicembre 1994, sullo scambio informale di informazioni diretto con i PECO nel settore delle manifestazioni sportive internazionali (rete di corrispondenti).

3. Raccomandazione del Consiglio, del 1o dicembre 1994, sullo scambio di informazioni in caso di grandi manifestazioni e raduni (rete di corrispondenti).

4. Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo negli stadi (GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1).

5. Azione comune, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1).

6. Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa (GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1).

7. Risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio (GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1).

8. Tabella relativa ai corrispondenti nazionali "Teppismo in occasione delle partite di calcio".

(1) Per organizzatore si intende la persona fisica o giuridica che organizza o fa organizzare, in tutto o in parte, di propria iniziativa o su iniziativa di un terzo, una partita di calcio nazionale o internazionale.

Appendice 1

INFORMAZIONI STRATEGICHE RELATIVE ALLE PARTITE DI CALCIO DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

1. SQUADRA

Denominazione: ...

Indirizzo: ...

Colori della squadra: ...

Logo: ...

E-mail: ...

Sito web: ...

Progetto di accompagnamento dei tifosi: sì/no

Sorveglianza dei tifosi: sì/no

Sorveglianza dei tifosi in trasferta: sì/no - in che misura: ...

Numero di circoli di tifosi riconosciuti: ...

Stadio: ...

Denominazione: ...

Indirizzo: ...

Tel.: ... Fax: ...

Capacità: ...

Capacità area visitatori: ...

Allegati:

Allegato 1: Elenco dei circoli di tifosi con dati relativi al trasporto in occasione di trasferte in Europa.

Allegato 2: Piantina dello stadio con indicazione area visitatori e ingressi.

Allegato 3: Piantina dello stadio e dintorni con indicazione parcheggi separati e principali collegamenti con la rete autostradale.

Allegato 4: Piano della città.

2. SCHEMA DEGLI INCONTRI

Partite giocate in casa

>SPAZIO PER TABELLA>

Partite in trasferta

>SPAZIO PER TABELLA>

3. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Indirizzo: ...

Tel.: ... Fax: ...

E-mail: ...

Sito web: ...

Responsabile del fascicolo: ...

Tel.: ... Fax: ...

E-mail: ...

Gsm: ...

Ufficiale addetto all'informazione: ...

Tel.: ... Fax: ...

E-mail: ...

Gsm: ...

Osservatori ...

Tel.: ... Fax: ...

E-mail: ...

Nome: ... Gsm: ...

Nome: ... Gsm: ...

Nome: ... Gsm: ...

Nome: ... Gsm: ...

Nome: ... Gsm: ...

Nome: ... Gsm: ...

4. ALTRI SERVIZI DI POLIZIA

Coordinatore: ...

Indirizzo: ...

Tel.: ... Gsm: ... Fax: ...

E-mail: ...

Sito web: ...

5. ANTENNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE SUL CALCIO

Denominazione del servizio: ...

Indirizzo: ...

Nome: ...

Tel.: ...

Permanenza telefonica: ...

Fax: ...

E-mail: ...

6. INFORMAZIONI SUI TIFOSI: TIFOSI COMUNI

Numero di tifosi:

- che assistono a partite in trasferta (di dimensione internazionale): ...

- che assistono a partite giocate in casa (di dimensione internazionale): ...

Identificazione

- Abbigliamento: ...

- Bandiere: ...

- Striscioni: ...

Comportamento

- Prevendita: ...

- Consumo di alcolici: ...

- Petardi e mortaretti: ...

- Altro: ...

Trasporto

- Numero di tifosi che si avvale di trasporti organizzati: ...

- Numero di tifosi che si avvale di trasporti non organizzati: ...

Soggiorno

...

...

7. INFORMAZIONI SUI TIFOSI: TIFOSI "A RISCHIO"

Numero di tifosi:

- che assistono a partite in trasferta (di dimensione internazionale): ... Cat. B/Cat. C

- che assistono a partite giocate in casa (di dimensione internazionale): ... Cat. B/Cat. C

Ultrà

- Denominazione: ...

- Luogo (luoghi) di raduno: ...

- Numero di membri: ...

- Età media: ...

- Numero minimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite giocate in casa (di dimensione internazionale): ...

- Numero minimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite in trasferta (di dimensione internazionale): ...

- Numero massimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite giocate in casa (di dimensione internazionale): ...

- Numero massimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite in trasferta (di dimensione internazionale): ...

Identificazione

- Abbigliamento: ...

- Loghi particolari: ...

- Tatuaggi: ...

- Bandiere: ...

- Striscioni: ...

Trasporto

- Numero di persone che si avvalgono di trasporti organizzati: ...

- Numero di persone che non si avvalgono di trasporti organizzati: ...

Soggiorno:

...

...

Atteggiamento nei confronti di altre squadre

- Amichevole: ...

- Neutro: ...

- Ostile: ...

Contatti internazionali

- Amichevoli: ...

- Neutri: ...

- Ostili: ...

Presenza in altre partite

- Nel loro paese: ...

- All'estero: ...

Affinità con la squadra nazionale: ...

Relazioni/(presunte) tendenze politiche: ...

Contatti con ambienti criminali: ...

Reazione di fronte all'intervento della polizia: ...

Reazione nei confronti dei sorveglianti: ...

Comportamento prima della partita

- Prevendita: ...

- Consumo di alcolici: ...

- Petardi e mortaretti: ...

- Altro: ...

Comportamento durante la partita

- Consumo di alcolici: ...

- Petardi e mortaretti: ...

- Reazione in caso di vantaggio della propria squadra: ...

- Reazione in caso di svantaggio della propria squadra: ...

- Reazione di fronte a decisioni arbitrali contestabili: ...

- Reazione ad atteggiamenti provocatori: ...

- Altro: ...

Comportamento dopo la partita

- Consumo di alcolici: ...

- Petardi e mortaretti: ...

- Reazione in caso di vittoria: ...

- Reazione in caso di sconfitta: ...

- Reazione ad atteggiamenti provocatori: ...

- Altro: ...

Descrizione degli incidenti

- Natura degli incidenti:

- vandalismo: ...

- furto o saccheggio: ...

- scontri fisici: ...

- Iniziativa degli incidenti: ...

- Natura degli atti di violenza compiuti: ...

- Tipo di aggressione: ...

- Armi utilizzate: ...

Particolarità

- Tattiche impiegate in occasione di partite internazionali giocate in casa: ...

- Tattiche impiegate in occasione di partite internazionali giocate in trasferta: ...

Evoluzione del fenomeno:

...

...

Suggerimenti in materia di intervento della polizia:

...

...

Appendice 2

ELENCO DI CONTROLLO DEI REQUISITI DA IMPORRE EVENTUALMENTE ALL'ORGANIZZATORE

>SPAZIO PER TABELLA>