32002E0965

Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 11/12/2002 pag. 0011 - 0013


Azione comune del Consiglio

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

(2002/965/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2000/794/PESC del Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente(1), scade il 31 dicembre 2002.

(2) In base al riesame di detta azione comune, è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3) Occorrerebbe assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea in Medio Oriente.

(4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Miguel MORATINOS quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato.

Articolo 2

Il mandato del rappresentante speciale è basato sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pace in Medio Oriente, quali definiti e aggiornati dal Consiglio.

Tali obiettivi includono:

a) una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242, 338, 1397 e 1402 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi della conferenza di Madrid;

b) una soluzione dei capitoli israelo-siriano e israelo-libanese;

c) una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

d) la rapida convocazione di una conferenza di pace che dovrebbe affrontare gli aspetti politici ed economici nonché le questioni inerenti alla sicurezza, riaffermare i parametri della soluzione politica e definire un calendario realistico e dettagliato.

Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione europea a:

a) collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del "quartetto Medio Oriente", per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

b) continuare ad offrire assistenza per le riforme della sicurezza, rapide elezioni e le riforme politiche ed amministrative in Palestina;

c) contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ricostruzione dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale.

Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione, anche nel quadro del "quartetto Medio Oriente".

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi, il rappresentante speciale dell'Unione europea ha mandato di:

a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e del conflitto israelo-siriano e israelo-libanese;

b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, i membri del "quartetto Medio Oriente" e altri paesi interessati, nonché con l'ONU e altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c) assicurare la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

d) seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea;

e) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento alle clausole di tali accordi;

f) prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente;

g) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

h) riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, quale il contributo dell'Unione europea alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;

i) monitorare le azioni di entrambe le parti che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno statuto permanente;

j) facilitare la cooperazione su questioni di sicurezza in seno al comitato permanente UE-autorità palestinese per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998 nonché con altri mezzi;

k) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea.

Articolo 4

1. Il rappresentate speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Per garantire la coerenza politica e la complementarità dell'azione dell'Unione europea nel settore della cooperazione in materia di sicurezza, le attività del rappresentante speciale e quelle del consulente dell'Unione europea nominato ai sensi dell'azione comune 2000/298/PESC del Consiglio(2) relativa ad un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo sono coordinate strettamente con il rappresentante speciale che fornisce gli orientamenti politici. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 318 del 16.12.2000, pag. 5. Azione comune modificata dall'azione comune 2001/800/PESC (GU L 303 del 20.11.2001, pag. 5).

(2) GU L 97 del 19.4.2000, pag. 4.