Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 11/12/2002 pag. 0005 - 0006
Azione comune del Consiglio del 10 dicembre 2002 che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa (2002/962/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'azione comune 2000/792/PESC, del 14 dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa(1), scade il 31 dicembre 2002. (2) In base al riesame della suddetta azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale. (3) Occorre assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa. (4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Il mandato del Signor Aldo AJELLO quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa è prorogato. Articolo 2 Il mandato del rappresentante speciale è basato sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo ai conflitti nella regione dei Grandi laghi in Africa. Tali obiettivi includono: a) il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad una soluzione definitiva del conflitto nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e del conflitto nel Burundi; b) una particolare attenzione alla dimensione regionale dei due conflitti; c) la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi; d) il contributo ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell'Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa. Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione. Articolo 3 Al fine di raggiungere gli obiettivi, il rappresentante speciale dell'Unione europea ha mandato di: a) istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nei conflitti nella regione dei Grandi laghi in Africa, con gli altri paesi della regione, gli Stati Uniti d'America e altri paesi interessati, come pure con l'ONU ed altre pertinenti organizzazioni internazionali, l'Unione africana e le organizzazioni subregionali e i loro rappresentanti, nonché con altri leader regionali di spicco, al fine di cooperare con essi al rafforzamento dei processi di pace di Lusaka e di Arusha e degli accordi di pace conclusi a Pretoria e a Luanda; b) seguire i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea; c) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; d) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto dei processi di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto; e) contribuire e cooperare con il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU alla preparazione di una conferenza sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi; f) riferire sulle possibilità di intervento dell'Unione europea nei processi di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea; g) monitorare le azioni delle parti coinvolte nei conflitti che potrebbero compromettere l'esito dei processi di pace in corso; h) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea. Articolo 4 1. Il rappresentate speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi al segretario generale/alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività. 2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del CPS, che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato. Articolo 5 1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio. 2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione. Articolo 6 1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante. 2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata. 3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati. 4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo. Articolo 7 Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS. Articolo 8 Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo. Articolo 9 L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato. Articolo 10 La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2003. Essa si applica fino al 30 giugno 2003. Articolo 11 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1. Azione modificata dall'azione comune 2001/876/PESC (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 3).