Posizione comune del Consiglio, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0047 - 0047
Posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2002 che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (2002/599/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) La risoluzione 986 (1995), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 aprile 1995 e attuata conformemente al memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il Segretario generale delle Nazioni Unite, nonché altre successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti il miglioramento della situazione umanitaria in Iraq, prevedono deroghe all'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in particolare nelle risoluzioni 661 (1990) e 687 (1991). (2) Al fine di attuare la risoluzione 986 (1995) e il memorandum d'intesa del 20 maggio 1996, il Consiglio ha adottato il 17 dicembre 1996 la posizione comune 96/741/PESC definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq(1). (3) Il 14 maggio 2002, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1409 (2002) che prevede un nuovo regime per tali deroghe all'embargo, basato su un elenco di articoli soggetti ad esame e su procedure semplificate per la sua applicazione. (4) È pertanto necessario adottare una nuova posizione comune che integri la posizione comune 96/741/PESC. (5) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Nell'ambito dell'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in particolare nelle risoluzioni 661 (1990) e 687 (1991), le deroghe all'embargo stabilite dalla risoluzione 986 (1995) e attuate conformemente al memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il Segretario generale delle Nazioni Unite, sono consentite alle condizioni stabilite nella risoluzione 1409 (2002). Articolo 2 La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Articolo 3 Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU L 337 del 27.12.1996, pag. 5.