32002E0474

Posizione comune del Consiglio, del 20 giugno 2002, che modifica la posizione comune 2001/443/PESC sulla Corte penale internazionale

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0001 - 0002


Posizione comune del Consiglio

del 20 giugno 2002

che modifica la posizione comune 2001/443/PESC sulla Corte penale internazionale

(2002/474/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 della posizione comune 2001/443/PESC, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale(1) ("la Corte") stabilisce che il Consiglio "riesamina la posizione comune ogni sei mesi".

(2) Il 16 aprile 2002 il Consiglio ha preso atto di una risoluzione riguardante la Corte, approvata dal Parlamento europeo il 28 febbraio 2002, che, tra l'altro, invitava ad adottare un piano d'azione a sostegno della posizione comune 2001/443/PESC.

(3) Il 15 maggio 2002 è stato messo a punto tale piano d'azione che potrebbe, se necessario, essere adottato.

(4) Lo statuto della Corte penale internazionale, in appresso "lo statuto", adottato dalla conferenza di plenipotenziari di Roma, è stato sottoscritto da 139 Stati e 69 Stati lo hanno ratificato o vi hanno aderito, esso entrerà in vigore il 1o luglio 2002.

(5) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato lo statuto.

(6) In prospettiva della prossima entrata in vigore dello statuto, occorre avviare una serie di iniziative prima che la Corte entri effettivamente in funzione. Durante questo periodo l'Unione europea dovrebbe fare il possibile per promuovere l'istituzione in tempi rapidi della Corte, conformemente alle pertinenti decisioni della Commissione preparatoria e dell'Assemblea degli Stati parti ("l'assemblea").

(7) La posizione comune 2001/443/PESC dovrebbe essere pertanto modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2001/443/PESC è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La presente posizione comune mira a sostenere la rapida istituzione e l'effettivo funzionamento della Corte e a promuovere un appoggio universale a quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto."

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

1. Per contribuire all'obiettivo di una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto, l'Unione europea e i suoi Stati membri si adoperano per favorire questo processo sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto.

2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla ratifica a livello mondiale e all'attuazione dello statuto anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello statuto e degli strumenti connessi. Per conseguire gli obiettivi della presente posizione comune, l'Unione coopera opportunamente con altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti della società civile.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello statuto e, ove appropriato, forniscono altre forme di sostegno a tale scopo. Mettono a disposizione, se richiesti, assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa necessaria alla ratifica e all'attuazione dello statuto nei paesi terzi. Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di ratificare lo statuto o di cooperare con la Corte sono invitati a comunicare all'Unione le difficoltà incontrate.

4. Nell'attuare il presente articolo l'Unione e gli Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla Corte rispetto a vari Stati o gruppi di Stati. A tal fine saranno elaborate e applicate, ove del caso, strategie specifiche per paese o per regione."

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. L'Unione e gli Stati membri sostengono, anche concretamente, l'istituzione in tempi rapidi della Corte e il suo buon funzionamento. In particolare sostengono la rapida creazione e il funzionamento di un appropriato meccanismo di programmazione, comprendente un gruppo preparatorio di esperti, per preparare l'effettiva istituzione della Corte.

2. Gli Stati membri cooperano per assicurare lo scorrevole funzionamento dell'assemblea, sotto tutti gli aspetti, ivi compresa l'adozione di documenti raccomandati dalla Commissione preparatoria. In particolare gli Stati membri compiono qualsiasi sforzo possibile per far sì che siano nominati candidati altamente qualificati, incoraggiando tra l'altro il ricorso a procedure di nomina trasparenti per giudici e procuratori in conformità dello statuto. Essi si adoperano altresì affinché la composizione della Corte nel suo insieme sia conforme ai criteri stabiliti nello statuto.

3. L'Unione e gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di contribuire, in modo equo ed appropriato, ai costi delle misure necessarie prima che divenga effettivo il bilancio della Corte per il primo periodo e che essa sia pienamente operativa. Dopo che l'assemblea degli Stati parte ha adottato il bilancio della corte, l'Unione europea incoraggia questi ultimi a trasferire rapidamente i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dall'assemblea.

4. L'Unione e gli Stati membri si adoperano per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e di consulenza nell'ambito delle attività attinenti alla Corte."

Articolo 2

La presente posizione comune ha efficacia dalla data della sua adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Madrid, addì 20 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.