2002/1008/CE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2002, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/2002 pag. 0090 - 0111
Decisione del Consiglio del 9 dicembre 2002 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 (2002/1008/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola(1), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato. (2) In seguito a tali negoziati, il 30 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo. (3) In virtù di questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004. (4) Per garantire la continuità delle attività di pesca delle imbarcazioni comunitarie è indispensabile che il nuovo protocollo sia approvato al più presto. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 3 agosto 2002. (5) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca secondo l'accordo di pesca, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisone. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente H. C. Schmidt (1) GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.