32002D0996

2002/996/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2002, che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0001 - 0003


Decisione del Consiglio

del 28 novembre 2002

che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo

(2002/996/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 34, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 20 settembre 2001 ha deciso, come figura al punto 15 delle conclusioni, che il comitato dell'articolo 36 metta a punto una variante più snella e rapida del meccanismo di valutazione definito nell'azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata(3), al fine di definire le modalità di una valutazione a pari livello dei dispositivi nazionali di lotta al terrorismo.

(2) È necessario migliorare i sistemi giuridici nazionali nella lotta contro il terrorismo e la loro attuazione.

(3) La responsabilità primaria per la configurazione di ogni sistema giuridico e per la sua attuazione a livello nazionale spetta a ciascuno Stato membro, quantunque, nell'ambito dell'Unione europea, gli Stati membri si informano reciprocamente del suo contenuto ai fini di una maggiore efficacia nella lotta contro il terrorismo.

(4) Inoltre, conformemente al contenuto del mandato del Consiglio del 20 settembre 2001, già citato, è utile istituire un meccanismo che, nell'ambito della collaborazione prevista nel trattato, consenta agli Stati membri di valutare, su una base di parità e di reciproca fiducia, i rispettivi sistemi giuridici nazionali destinati a lottare contro il terrorismo e la loro attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del meccanismo di valutazione

1. Nell'ambito della cooperazione internazionale tra Stati membri, è istituito, in base alle modalità definite in appresso, un meccanismo di valutazione a pari livello dei dispositivi nazionali per la lotta contro il terrorismo.

2. Ciascuno Stato membro si impegna affinché le proprie autorità nazionali collaborino strettamente con i gruppi di valutazione istituiti nell'ambito della presente decisione, ai fini della sua attuazione, nel rispetto delle norme giuridiche e deontologiche applicabili a livello nazionale.

Articolo 2

Temi di valutazione

1. Per ogni ciclo di valutazione, il comitato dell'articolo 36 definisce, su proposta della presidenza, il tema preciso nonché l'ordine degli Stati membri da valutare.

Del pari, in funzione del tema concreto scelto per la valutazione, il comitato dell'articolo 36 decide quale gruppo di lavoro del Consiglio che dipende dal comitato dell'articolo 36 dovrà effettuare tale valutazione oppure se, ove necessario, vi debba procedere il comitato stesso.

Il comitato dell'articolo 36 stabilisce inoltre la periodicità per ogni esercizio di valutazione.

2. La valutazione è preparata dalla presidenza del Consiglio, assistita dal segretariato generale del Consiglio, in particolare tramite gli esperti nazionali distaccati a tal fine nel suddetto organo. La Commissione è pienamente associata ai lavori preparatori.

3. Il primo ciclo di valutazione si conclude al più tardi entro la metà del 2003.

Articolo 3

Designazione degli esperti

1. Ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio, su iniziativa della presidenza, entro quattro settimane a decorrere dalla data alla quale il comitato dell'articolo 36 decide di avviare una valutazione su un tema concreto, il nome di un massimo di tre esperti che abbiano, per quanto riguarda il tema di valutazione, un'esperienza approfondita in materia di lotta contro il terrorismo e che siano disposti a partecipare ad almeno un ciclo di valutazione.

2. La presidenza elabora l'elenco degli esperti designati dagli Stati membri e lo trasmette al comitato dell'articolo 36 o al gruppo di lavoro a tal fine designato.

Articolo 4

Gruppo di valutazione

Sulla base dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la presidenza costituisce un gruppo di due esperti per ciascuno Stato membro da sottoporre a valutazione, avendo cura che non siano cittadini dello Stato membro in questione.

Il nome degli esperti prescelti per costituire ogni gruppo di valutazione è comunicato al comitato dell'articolo 36 o al gruppo di lavoro a tal fine designato.

In tutti i suoi compiti il gruppo di valutazione è assistito dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 5

Elaborazione del questionario

La presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, elabora un questionario, che serve per la valutazione di tutti gli Stati membri, nel quadro del tema preciso definito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e lo sottopone per approvazione al comitato dell'articolo 36 o al gruppo di lavoro a tal fine designato. In tale contesto verrà richiesto, qualora opportuno, il parere di ogni gruppo del Consiglio competente nel settore materiale in cui si realizza la valutazione. Tale questionario è diretto a raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere alla valutazione. Lo Stato membro valutato provvede a rispondere al questionario entro il termine di un mese e nel modo più completo possibile accludendo, se necessario, tutte le disposizioni giuridiche e i dati tecnici e pratici necessari.

Articolo 6

Visita di valutazione

Dopo aver ricevuto la risposta al questionario il gruppo di valutazione, nei casi che ritenga opportuni ed entro il termine massimo di sei settimane, si reca nello Stato membro in questione al fine di chiarire le risposte al questionario, seguendo un programma di visite stabilito dallo Stato membro visitato in base alla proposta del gruppo di valutazione, per incontrarvi le autorità politiche, amministrative, di polizia, doganali e giudiziarie, e qualsiasi altro organo pertinente.

Articolo 7

Elaborazione del progetto di relazione

Entro quindici giorni dal ricevimento delle risposte al questionario o dalla visita di cui all'articolo 6, ove abbia avuto luogo, il gruppo di valutazione elabora un progetto sintetico di relazione e lo invia allo Stato membro valutato affinché esprima entro sei settimane il suo parere. Qualora lo ritenga necessario, esso adegua la propria relazione in funzione delle osservazioni che gli sono inviate dallo Stato membro valutato.

Articolo 8

Discussione e adozione della relazione

1. La presidenza trasmette, in via riservata, ai membri del comitato dell'articolo 36 o al gruppo di lavoro a tal fine designato, il progetto di relazione, corredato delle osservazioni dello Stato membro valutato delle quali il gruppo di valutazione non avesse eventualmente tenuto conto.

2. La riunione del comitato dell'articolo 36 o del gruppo di lavoro a tal fine designato inizia con una presentazione del progetto di relazione da parte dei membri del gruppo di valutazione. Il rappresentante dello Stato membro valutato fornisce in seguito tutti i commenti, le informazioni o i chiarimenti che ritenga necessari. Il comitato dell'articolo 36 o il gruppo di lavoro a tal fine designato discutono successivamente il progetto di relazione e adottano le proprie conclusioni per consensus.

3. La presidenza informa il Consiglio al termine di un esercizio completo di valutazione in merito al risultato dei cicli di valutazione tramite un mezzo adeguato. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, può trasmettere raccomandazioni allo Stato membro interessato, invitandolo a comunicargli i progressi compiuti entro il termine da esso fissato.

4. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la presidenza informa il Parlamento europeo al termine di un esercizio completo di valutazione in merito all'attuazione del meccanismo di valutazione.

Articolo 9

Riservatezza

1. I gruppi di esperti della valutazione sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nell'ambito della loro missione. A tal fine gli Stati membri controllano che i loro esperti designati a norma dell'articolo 3 dispongano, all'occorrenza, di un livello adeguato di sicurezza.

2. La relazione elaborata nell'ambito della presente decisione ha almeno carattere riservato. Tuttavia, lo Stato membro valutato può, sotto la propria responsabilità, rendere pubblica la relazione. Qualora volesse pubblicare soltanto degli estratti, ottiene il consenso del Consiglio.

Articolo 10

Valutazione del meccanismo

Entro la fine del primo ciclo di valutazione di tutti gli Stati membri, il Consiglio esamina le modalità e il campo di applicazione del meccanismo e adegua, se del caso, la presente decisione.

Articolo 11

Data in cui la decisione ha efficacia

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Haarder

(1) GU C 151 del 25.6.2002, pag. 14.

(2) Parere espresso il 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7.