32002D0947

2002/947/CE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2002, recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, relativa ai tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2002) 4761]

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 05/12/2002 pag. 0019 - 0020


Decisione della Commissione

del 2 dicembre 2002

recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, relativa ai tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2002) 4761]

(2002/947/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta avanzata dalla Germania,

considerando quanto segue:

(1) In base alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE della Commissione, i tronchi di quercia (Quercus L.) originari dei paesi del Nord America non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità muniti della corteccia a causa del rischio di introduzione del Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., che provoca l'avvizzimento della quercia.

(2) La decisione 93/467/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/780/CE(4), autorizza deroghe per i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, purché siano rispettate particolari condizioni.

(3) L'autorizzazione prevista dalla decisione suddetta scade il 31 dicembre 2002.

(4) Sussistono tuttora le condizioni che hanno motivato l'autorizzazione.

(5) L'autorizzazione deve pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo limitato, fatta salva la decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov(5).

(6) Occorre modificare in conformità la decisione 93/467/CEE.

(7) La Commissione chiederà al Canada e agli Stati Uniti d'America di fornire le informazioni tecniche necessarie per continuare a sorvegliare l'efficacia delle misure di protezione imposte nell'ambito delle condizioni tecniche.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/467/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, la data "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data "31 dicembre 2004".

2) Nell'allegato I, parte 7, il riferimento "2000/780/CE" è sostituito da "93/467/CEE, modificata dalla decisione 2002/947/CE".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

(3) GU L 217 del 27.8.1993, pag. 49.

(4) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 35.

(5) GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37.