32002D0920

2002/920/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2002, che modifica la decisione 1999/710/CE per quanto riguarda l'Australia, la Lituania e la Slovenia per le carni macinate e le preparazioni di carni (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4536]

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0049 - 0050


Decisione della Commissione

del 25 novembre 2002

che modifica la decisione 1999/710/CE per quanto riguarda l'Australia, la Lituania e la Slovenia per le carni macinate e le preparazioni di carni

[notificata con il numero C(2002) 4536]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni(3), ha fissato gli elenchi provvisori degli stabilimenti dei paesi terzi che producono le carni macinate e le preparazioni di carni.

(2) L'Australia, la Lituania e la Slovenia hanno trasmesso gli elenchi degli stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3) È quindi possibile stilare un elenco provvisorio per l'Australia, la Lituania e la Slovenia in cui figurano questi stabilimenti. Pertanto la decisione 1999/710/CE deve essere modificata di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 1999/710/CE sono aggiunte le seguenti linee:

"País: Australia/Land: Australien/Land: Australien/Χώρα: Αυστραλία/Country: Australia/Pays: Australie/Paese: Australia/Land: Australië/País: Austrália/Maa: Australia/Land: Australien

País: Lituania/Land: Litauen/Land: Litauen/Χώρα: Λιθουανία/Country: Lithuania/Pays: Lituanie/Paese: Lituania/Land: Litouwen/País: Lituânia/Maa: Liettua/Land: Litauen

País: Eslovenia/Land: Slovenien/Land: Slowenien/Χώρα: Σλοβενία/Country: Slovenia/Pays: Slovénie/Paese: Slovenia/Land: Slovenië/País: Eslovénia/Maa: Slovenia/Land: Slovenien"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

(3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82.