32002D0917

2002/917/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0011 - 0012


Decisione del Consiglio

del 3 ottobre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(2002/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al mandato del Consiglio del 7 dicembre 1995, la Commissione ha negoziato un accordo europeo concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con i paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

(2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 18 giugno 2001, il 22 giugno 2001 l'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è stato sottoscritto a nome della Comunità.

(3) Al 30 giugno 2001, l'accordo era stato sottoscritto dalla Comunità europea e dai 13 paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

(4) La conclusione dell'accordo Interbus contribuirà allo sviluppo delle relazioni di trasporto tra le parti contraenti; affinché possa entrare in vigore, dopo la firma, è necessario che quattro parti contraenti, ivi compresa la Comunità, lo abbiano approvato o ratificato.

(5) È pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'accordo Interbus,

DECIDE:

Articolo 1

La conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è approvata a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare a nome della Comunità lo strumento di approvazione di cui all'accordo 27 dell'accordo, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo (in seguito denominato: "il comitato").

La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal comitato sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Hansen

(1) GU C 51 E del 26.6.2002, pag. 193.

(2) Parere reso il 2.7.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).