32002D0915

2002/915/CE: Decisione della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2002) 464]

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 23/11/2002 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 18 novembre 2002

relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2002) 464]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2002/915/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(1), in particolare l'allegato III, punto 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE, se uno Stato membro accorda l'applicazione annua per ettaro di un quantitativo di effluente di allevamento diverso da quello indicato al punto 2 dell'allegato III e alla lettera a) dell'allegato III, ne informa la Commissione, che esaminerà la giustificazione addotta ai sensi della procedura stabilita all'articolo 9 della medesima direttiva.

Detto quantitativo deve essere fissato in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 91/676/CEE e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, ad esempio:

- stagioni di crescita prolungate,

- colture con grado elevato di assorbimento di azoto,

- grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile,

- terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

La presente decisione si applica, in particolare, ai primi due criteri citati.

(2) La Danimarca ha informato la Commissione, in data 2 luglio 1998, dell'intenzione di concedere una deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE con riferimento al programma d'azione istituito dall'articolo 5 della direttiva, corredando la richiesta di documenti tecnici inviati in data 2 dicembre 1999, 30 giugno 2000, 20 novembre 2000 e 8 ottobre 2001.

(3) La Danimarca intende consentire l'applicazione di effluente di allevamento equivalente a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini nei quali, in media, il 90 % della superficie agricola atta all'applicazione di effluente è destinato a praticoltura, a colture intercalari o a barbabietole, e ad altre colture intercalate da praticoltura con scarso effetto di lisciviazione dei nitrati.

(4) In tali aziende non verranno coltivate leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico e il trifoglio presente nei terreni prativi sarà limitato da pratiche adeguate.

(5) La presente deroga si applica a circa il 10 % di tutti i capi di bestiame presenti in Danimarca, in base all'equivalente di N dell'effluente di allevamento, e al 5 % della superficie destinata all'agricoltura.

(6) Gli allevamenti di bovini con più di 250 capi devono ottenere un'autorizzazione dai comuni, a seguito dell'attuazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento in Danimarca. Tale autorizzazione attesta che l'utilizzo dell'effluente è compatibile con le esigenze locali in materia di protezione delle acque. Gli allevamenti di bovini che dovranno ottenere un'autorizzazione nei prossimi otto anni rappresentano il 6-8 % dei bovini nazionali.

(7) Lo sviluppo dell'agricoltura biologica rappresenta una delle principali priorità del governo danese. Gli allevamenti biologici di bovini possono utilizzare solo 140 kg di azoto per ettaro e ciò consente di ridurre la lisciviazione dei nitrati di oltre il 10 %. Nel 1998 gli allevamenti biologici per la produzione lattiero-casearia contavano circa 50000 capi, pari al 5 % dei bovini nazionali. Per il 2003 si prevede che tale produzione riguarderà 130000 capi, pari al 15 % di tutti i bovini nazionali.

(8) Il 6 giugno 1997 la Danimarca ha notificato alla Commissione il testo legislativo di recepimento della direttiva nel diritto danese. Il 2 luglio 1998 la Danimarca ha notificato alla Commissione altre disposizioni per la completa attuazione della direttiva. La legislazione notificata è ritenuta conforme alla direttiva. Le disposizioni della legislazione in questione si applicano anche alla deroga notificata.

(9) I programmi d'azione prevedono di conseguire gli obiettivi di protezione dell'ambiente acquatico attraverso la riduzione degli scarichi di nutrienti, ad esempio eliminando gli scarichi di effluenti agricoli da fonti puntuali e riducendo le perdite da lisciviazione ad un livello medio pari a circa 50 kg di azoto per ettaro all'anno, che garantirà la conformità all'obiettivo fissato nella direttiva corrispondente a un tenore massimo di 50 mg/l di nitrati nelle acque sotterranee.

(10) La Danimarca ha attuato la direttiva sui nitrati interpretando in maniera rigorosa le disposizioni in essa contenute, ed in particolare il calcolo dei capi di bestiame, il tenore di azoto dell'effluente e il calcolo della superficie disponibile per l'applicazione dell'effluente di allevamento.

(11) Le modalità di attuazione della direttiva sui nitrati da parte della Danimarca intendono garantire il completo raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati all'articolo 1 della direttiva stessa.

(12) Il programma nazionale di controllo istituito nelle zone agricole contribuisce a dimostrare l'effetto delle iniziative adottate nell'ambito dei programmi d'azione. I risultati costituiranno la base per decidere se adottare eventualmente misure aggiuntive o azioni rafforzate qualora risultasse evidente che le misure già adottate non fossero sufficienti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva.

(13) I programmi nazionali di controllo devono dimostrare quanto segue:

- sviluppi per quanto riguarda l'apporto dell'agricoltura all'inquinamento idrico,

- nessi tra pratiche agricole e scarico di nutrienti nell'ambiente,

- riduzione della quantità di nutrienti nelle acque che lasciano la zona radicale per entrare nei corsi d'acqua,

- sviluppi per quanto riguarda il contenuto di nutrienti nelle superfici in prossimità di falde acquifere,

- sviluppi nell'impiego di nutrienti a scopi agricoli,

- dimensione e sviluppi degli scarichi agricoli nei terreni.

(14) Il programma d'azione danese per l'attuazione della direttiva sui nitrati comprende una serie di norme generali che fissano standard per la stabulazione degli animali, i contenitori di effluente, l'applicazione al terreno di effluente di allevamento e la gestione dei fertilizzanti. La suddetta normativa si fonda su atti derivati di regolamentazione.

(15) Nell'ambito dell'attuazione, le norme per il trattamento degli effluenti di allevamento prevedono che le stalle abbiano un sistema adeguato di drenaggio e raccolta di tutti gli effluenti e i residui liquidi, che vi sia una capacità di stoccaggio pari a nove mesi, che i contenitori di effluenti liquidi dispongano di una copertura flottante e che l'applicazione dell'effluente sia limitata ad alcuni periodi dell'anno. I comuni hanno istituito un sistema di controllo per garantire il rispetto delle suddette norme.

(16) Ogni allevamento di bovini deve garantire una ripartizione equilibrata tra superficie agricola e numero di capi di bestiame, affinché l'effluente di allevamento applicato corrisponda a 170 kg di azoto per ettaro (210 kg/N/ha per gli allevamenti di bovini) fino al 2002 e a 140 kg N/ha (170 kg N/Ha per gli allevamenti di bovini) dopo tale data. Nella superficie destinata all'applicazione di effluente di allevamento non è compresa la superficie che non richiede fertilizzazione, la superficie sulla quale non è possibile applicare effluente di allevamento in condizioni normali e la superficie destinata alla messa a riposo.

(17) Per tenore di azoto dell'effluente di allevamento si intende la quantità di azoto totale contenuta negli escrementi meno le perdite volatili di ammoniaca nei locali di stabulazione e durante lo stoccaggio (per i calcoli è ammessa una perdita volatile massima del 10 %).

(18) Nell'ambito dell'attuazione è previsto un aumento dell'efficienza nell'uso del tenore di azoto dell'effluente (liquami di bovini), dall'attuale 60 % ad un minimo del 65 % nell'anno di fertilizzazione 2001/2002. È prevista una riduzione dei livelli di fertilizzazione con N del 10 % rispetto all'optimum economico. Tale valore è determinato ogni anno in base a numerosi esperimenti sul campo.

(19) Ogni anno tutte le aziende agricole devono preparare piani di rotazione delle colture e di fertilizzazione per il periodo 1o agosto-31 luglio. Tali piani devono essere presentati all'autorità competente. I piani relativi al periodo 1o agosto-31 marzo dell'anno successivo devono pervenire all'autorità competente entro il 1o settembre. Entro il 31 marzo devono essere disponibili i piani relativi all'intero esercizio. I piani di rotazione delle colture devono specificare le colture foraggiere (colture intercalari, cereali autunnali e colture con stagioni di crescita prolungate). I piani di fertilizzazione devono comprendere il fabbisogno previsto di azoto e di fosforo in funzione del risultato ottimale sotto il profilo economico e devono specificare il tipo di fertilizzante da utilizzare (ad esempio, effluente di allevamento, prodotti di rifiuto, concimi chimici). Il piano di fertilizzazione deve comprendere una mappa indicativa dell'ubicazione dei singoli terreni. I piani devono essere aggiornati al massimo entro sette giorni da eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire una corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. Queste norme si fondano su atti derivati di regolamentazione.

(20) Le norme di fertilizzazione, i requisiti in materia di azoto impiegato nelle colture e il nesso tra questi due elementi in termini di fertilizzazione consentita sono sanciti da atti di regolamentazione.

(21) I modelli empirici e i calcoli presentati nella notifica della Danimarca si basano sulle quantità di effluente di allevamento e di concimi chimici, sul tipo di coltura e sul tipo di suolo e dimostrano che si potrebbe ottenere una lisciviazione di nitrati inferiore a 50 kg N/ha all'anno adottando alcune misure preventive complementari nelle pratiche agricole. I suddetti modelli e calcoli indicano che viene garantita la conformità all'obiettivo di un tenore massimo di 50 mg/l di nitrati nelle acque sotterranee a livello di bacino idrografico, considerando anche la denitrificazione.

(22) I calcoli presentati dalla Danimarca dimostrano che è possibile ridurre ulteriormente la quantità di concimi chimici per garantire un migliore assorbimento dell'azoto dall'effluente di allevamento applicato qualora un controllo dimostri la necessità di ridurre l'apporto complessivo di azoto. Tale ulteriore riduzione della lisciviazione garantisce la conformità all'obiettivo citato in precedenza al riguardo.

(23) Ogni due anni verranno presentate mappe dalle quali risulterà la percentuale di terreni coltivati ai sensi della presente decisione.

(24) Verranno presentati i risultati di un controllo rappresentativo di allevamenti intensivi di bovini ripartiti sui circa 1500 ha coperti dal programma di controllo dei bacini di drenaggio agricoli relativo alla situazione oggetto della presente decisione, al fine di dimostrare praticamente la conformità alle condizioni della presente decisione.

(25) La presente decisione è applicabile nel quadro dei programmi d'azione danesi adottati per il periodo 1999-2003.

(26) La Commissione, dopo aver esaminato le motivazioni della Danimarca, constata che il quantitativo fissato e le condizioni di applicazione non pregiudicheranno la realizzazione degli obiettivi della direttiva, come indicato all'articolo 1.

(27) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE emesso in data 6 dicembre 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Danimarca, pervenuta per corrispondenza alla Commissione in data 2 luglio 1998, relativa alla richiesta di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE è approvata, purché vengano rispettate le condizioni enunciate di seguito.

Articolo 2

Definizioni

- "Allevamento di bovini": s'intende un'azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno 2/3 dei capi siano bovini,

- "praticoltura": s'intende una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni),

- "coltura intercalata da praticoltura": s'intende cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell'azoto residuo durante l'inverno,

- "barbabietole": s'intendono le barbabietole destinate a foraggio.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente deroga si applica, su base individuale, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale di colture ad elevato consumo di azoto e con stagioni di crescita prolungate superiore al 70 %. Gli agricoltori che, a scadenze annue, presentano una domanda alle autorità competenti, si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 4

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno negli allevamenti bovini, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg N, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'apporto complessivo di azoto corrisponderà al fabbisogno di nutrienti della coltura interessata e alla quantità fornita dal suolo; la fertilizzazione dovrà essere inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico,

- ciascuna azienda conserverà un piano e un resoconto dell'attività di fertilizzazione,

- ogni azienda dovrà presentare, ogni anno, una domanda e un resoconto di fertilizzazione all'autorità competente nazionale e accettare di essere sottoposta a controlli casuali,

- tutti gli agricoltori a cui è concessa la deroga provvederanno ad effettuare analisi periodiche del contenuto di N e P nel suolo nel periodo autunnale e primaverile (almeno ogni 3 anni/5 ha di terreno), al fine di garantire una fertilizzazione accurata,

- non verrà applicato effluente di allevamento nel periodo autunnale prima di una coltura prativa e l'aratura sarà seguita da una coltura ad alto fabbisogno di azoto.

Articolo 5

Copertura del suolo

1. Almeno il 70 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nell'allevamento di bovini in questione è destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative o alla coltura di barbabietole, e ad altre colture intercalate da praticoltura, aventi un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati.

2. Le colture intercalate da praticoltura non vengono arate anteriormente al 1o marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali.

3. I terreni adibiti a prato in via temporanea vengono arati nella primavera.

Articolo 6

Controlli

1. Ogni anno, a decorrere dall'ultimo trimestre del 2002, vengono aggiornate le due mappe indicanti la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo compresi dalla deroga in ciascun comune della Danimarca, e successivamente inviate alla Commissione.

2. Nell'ambito del programma nazionale di controllo vengono effettuate indagini e analisi continue dei nutrienti sui siti di riferimento ubicati su suolo sabbioso e argilloso, al fine di fornire indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulle rotazioni delle colture e sulle pratiche adottate negli allevamenti di bovini. Tali dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati dai terreni in cui, sulla base di principi scientifici, viene applicato effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto.

3. Per dimostrare che la deroga non pregiudicherà il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal programma di azione nazionale e dalla direttiva, viene mantenuta una rete di campionamento delle fosse di scolo delle acque di drenaggio e delle acque sotterranee a bassa profondità designate come siti per il monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli nell'ambito del programma di controllo nazionale, al fine di fornire informazioni sul tenore di nitrati nelle acque che lasciano la zona radicale ed entrano nelle acque sotterranee.

Articolo 7

Trasmissione delle informazioni

I risultati dei controlli vengono trasmessi a scadenza annua alla Commissione, corredati di un rapporto sintetico di valutazione delle pratiche adottate (controlli a livello di azienda) e sull'evoluzione della qualità delle acque (fondata sul controllo della lisciviazione a livello di zona radicale, sulla qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli basati su modelli). I primi risultati sono trasmessi alla fine del 2002 e il secondo rapporto alla fine del 2003.

Articolo 8

Validità

La presente deroga è valida fino al 1o agosto 2004.

Articolo 9

Proroga

Su richiesta delle autorità danesi, la Commissione potrebbe prorogare il periodo di validità della deroga alla luce di vari elementi, tra i quali i risultati dei controlli.

Articolo 10

Destinatario della presente decisione è il Regno di Danimarca.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.