2002/889/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2002) 4372]
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14/11/2002 pag. 0016 - 0019
Decisione della Commissione del 13 novembre 2002 concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2002) 4372] (I testi in lingua greca, spagnola, francese, olandese, tedesca, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (2002/889/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1) (nel prosieguo "la direttiva"), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 23, considerando quanto segue: (1) Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. (2) La Grecia, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia hanno definito programmi di azioni volti a eradicare organismi nocivi ai vegetali, introdotti nei loro territori. Tali programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo. Tali paesi hanno chiesto la partecipazione finanziaria della Comunità a detti programmi entro il termine stabilito nella direttiva. (3) Le informazioni tecniche fornite dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. Tali informazioni sono state esaminate anche dal comitato fitosanitario permanente. La Commissione ha concluso che sussistevano le condizioni per la concessione di una partecipazione finanziaria. (4) Di conseguenza, è opportuno concedere una partecipazione finanziaria a copertura delle spese dei suddetti programmi. (5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili. Ad esclusione dei programmi per i quali deve essere applicato un tasso degressivo, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la partecipazione finanziaria della Comunità ai fini della presente decisione deve essere fissata, in generale, al 50 %, tenendo presente che i programmi sono stati trattati in modo equo. (6) Per alcuni programmi in corso in Austria e in Portogallo è stato concesso un prolungamento del periodo in cui devono essere attuate le misure di eradicazione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva in quanto l'esame della situazione ha indicato che l'obiettivo di tali misure di eradicazione dovrebbe essere conseguito entro un periodo ragionevole. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi è stata decrescente, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva. (7) Le spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia prese in considerazione ai fini della presente decisione, riguardano direttamente le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva. (8) La partecipazione di cui all'articolo 2 della presente direttiva non esclude altre misure adottate o da adottare che siano necessarie ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione. (9) La presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in questione sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati. (10) Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(3), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per il controllo finanziario di tali misure sono applicabili gli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento. (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione elencati nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 1. L'importo totale della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 è di 1344247 EUR. 2. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma di eradicazione e per ogni anno di attuazione di tali programmi sono indicati nell'allegato della presente decisione. 3. La partecipazione finanziaria massima della Comunità per gli Stati membri interessati risulta la seguente: - 1472 EUR per quanto riguarda la Grecia, - 97017 EUR per quanto riguarda la Spagna, - 377571 EUR per quanto riguarda la Francia, - 64374 EUR per quanto riguarda i Paesi Bassi, - 57873 EUR per quanto riguarda l'Austria, - 662793 EUR per quanto riguarda il Portogallo, - 83147 EUR per quanto riguarda la Finlandia. Articolo 3 1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla comparsa e all'eradicazione degli organismi nocivi in questione. 2. La documentazione di cui al paragrafo 1 dev'essere compresa in una domanda contenente (informazioni obbligatorie): a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo in questione e informazioni particolari circa la data in cui è stata sospettata o confermata la presenza nonché la presunta origine della comparsa; b) una copia della notifica della presenza o della comparsa dell'organismo in questione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE; c) le misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro l'organismo nocivo in questione, la durata prevista di tali misure ed eventualmente i risultati ottenuti, il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che è o sarà sovvenzionata con stanziamenti pubblici. La durata delle misure non potrà essere superiore a due anni a decorrere dalla data della scoperta della presenza dell'organismo nocivo in questione, salvo casi particolari debitamente giustificati; d) informazioni sulle ispezioni, i test e le altre azioni attuate, al fine di determinare la natura e la portata della comparsa dell'organismo nocivo in questione, incluso il relativo metodo applicato; e) l'avviso regolamentare della richiesta di trattamenti quali la distruzione, la disinfezione, la disinfestazione, la sterilizzazione e altri trattamenti da effettuare nonché una descrizione e una valutazione ufficiale dei risultati ottenuti, compresa la descrizione dei metodi utilizzati per tali trattamenti; f) informazioni sull'identità delle forniture, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE o, in caso di impossibilità, i motivi per i quali tali forniture non possono essere identificate. 3. Gli Stati membri presentano inoltre l'elenco degli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie per la lotta contro gli organismi nocivi in questione e la parte di tali importi sovvenzionata con stanziamenti pubblici. Per ogni tipo di misura occorrerà fornire, a) per le ispezioni e le analisi di cui al paragrafo 2, lettera d), una tabella riepilogativa che indichi, tra l'altro, la data, il luogo e il costo unitario rispettivo; b) per i trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera e), l'elenco delle aziende/luoghi trattati nonché la quantità di vegetali/superfici trattati. Articolo 4 La Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese e la Repubblica finlandese sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16. (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. ALLEGATO PROGRAMMI DI ERADICAZIONE >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>