32002D0879

2002/879/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica della decisione 2002/304/CE con riguardo ai programmi attuati in Finlandia al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4290]

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 07/11/2002 pag. 0059 - 0061


Decisione della Commissione

del 4 novembre 2002

recante modifica della decisione 2002/304/CE con riguardo ai programmi attuati in Finlandia al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2002) 4290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/879/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2002/304/CE(3), la Commissione ha approvato i programmi intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute e di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN), incluso un programma relativo a tutte le zone continentali e costiere della Finlandia.

(2) A causa di alcuni focolai di VHS verificatisi in talune zone costiere, la Finlandia ha apportato un certo numero di rettifiche al proprio programma. Detto programma prevede misure specifiche di eradicazione della VHS nelle zone costiere colpite, al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per la VHS e la IHN per tutte le zone continentali e costiere della Finlandia. Esso include restrizioni non discriminatorie concernenti gli spostamenti del pesce, per evitare nuove manifestazioni delle malattie in questione.

(3) Il programma così rettificato soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

(4) È pertanto opportuno approvare il programma rettificato presentato dalla Finlandia e modificare conformemente la decisione 2002/304/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2002/304/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

(3) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

ZONE IN CUI SI APPLICANO PROGRAMMI APPROVATI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LE MALATTIE DEI PESCI VHS E IHN

1. ZONE DELLA DANIMARCA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

- Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å

- Tutte le parti dello JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å

- La DANIMARCA INSULARE.

2. ZONE DELLA GERMANIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- Una zona situata nel bacino idrografico "WOLFEGGER AACH UND ROHRSEE"

- Una zona situata nel bacino idrografico "OBERN NAGOLD"

- La zona "GROSSE LAUTER" situata nel bacino idrografico del Danubio.

3. ZONE DELLA SPAGNA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- LA COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

4. ZONE DELLA FRANCIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- LE FORGES

- LA NIVE E LE NIVELLES

- L'ÉLORN

5. ZONE DELL'ITALIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

5.1. La Provincia autonoma di Bolzano

ZONA PROVINCIA DI BOLZANO

- La zona include tutti i bacini idrografici della Provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE - ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento.

(NB:

La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato della Provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica).

5.2. Regione: Provincia autonoma di Trento

ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

ZONA VAL DEL FERSINA

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Fersina alla cascata di Ponte Alto.

ZONA VAL DELL'ADIGE - parte inferiore

- I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(NB:

La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato della provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica).

ZONA VAL RENDENA, ALTO E BASSO SARCA

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Torbole (stazione idroelettrica). La zona è divisa dalla diga di Ponte Pià, tranne i bacini dei torrenti Manes, Arnò e Ambies e quello della Valle dei Laghi.

ZONA TORRENTE ARNÒ

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

ZONA VAL BANALE

- Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

ZONA VARONE

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

ZONA VAL DI LEDRO

- Il bacino idrografico dei torrenti Massangia e Ponale fino alla stazione idroelettrica.

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

- Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

ZONA TORRENTE PALVICO

- Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

ZONA VALSUGANA

- Il bacino idrografico del fiume Brenta fino alla diga di Marzotto.

5.3. Regione Veneto

ZONA TORRENTE ASTICO

- Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, Regione Veneto) fino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

ZONA BELLUNO

- Il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave), in cui è situata l'azienda "Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno".

6.A. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, ad eccezione della provincia di Åland e della zona soggetta a restrizioni in Pyhtää.

6.B. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO - CHE COMPRENDE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE DELLA VHS - AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- L'intera PROVINCIA DI ÅLAND e la zona soggetta a restrizioni in PYHTÄÄ."