32002D0860

2002/860/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4097]

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 05/11/2002 pag. 0038 - 0042


Decisione della Commissione

del 29 ottobre 2002

che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Svizzera

[notificata con il numero C(2002) 4097]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/860/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Svizzera per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni della legislazione svizzera in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, il "Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)" è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Svizzera. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

(5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE(3). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del BFV/OVF alla Commissione. Il BFV/OVF è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(7) Il BFV/OVF ha fornito garanzie ufficiali circa l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all'allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il "Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)" è l'autorità competente in Svizzera per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Svizzera devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato I.

3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "SVIZZERA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del BFV/OVF, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca importati dalla SVIZZERA a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento: ...

Paese speditore: SVIZZERA

Autorità competente: Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca / dell'acquacoltura(1): ...

- specie (nome scientifico): ...

- stato e tipo di trattamento(2): ...

- Numero di codice (eventuale): ...

- Tipo di imballaggio: ...

- Numero dei colli: ...

- Peso netto: ...

- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal BFV/OVF per l'esportazione verso la CE: ...

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da: ...

(luogo di spedizione)

a: ...

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezze di trasporto: ...

Nome e indirizzo dello speditore: ...

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...

IV. Attestato sanitario

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/860/CE.

Fatto a ..., il ...

(luogo) (data)

Timbro ufficiale(3)

...

Firma dell'ispettore ufficiale(4)

...

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Cancellare la voce non pertinente.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc.

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

(4) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

>SPAZIO PER TABELLA>

Legenda delle categorie:

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione.