32002D0802

2002/802/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/566/CE relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0021 - 0021


Decisione del Consiglio

dell'8 ottobre 2002

che modifica la decisione 98/566/CE relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada

(2002/802/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada(1) (in appresso denominato "l'accordo") è necessario modificare la decisione 98/566/CE(2) al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo.

(2) Il Consiglio deve mantenere il potere di decidere di porre fine agli allegati settoriali,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 3 della decisione 98/566/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto e nei gruppi settoriali misti istituiti dagli allegati settoriali, di cui agli articoli XI e XII dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. Nell'ambito delle decisioni che il comitato misto deve adottare, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 2, per porre fine agli allegati settoriali, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto, o eventualmente nei gruppi settoriali misti, è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU L 280 del 16.10.1998, pag. 3.

(2) GU L 280 del 16.10.1998, pag. 1.