32002D0740

2002/740/CE: Decisione della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3293]

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 04/09/2002 pag. 0010 - 0015


Decisione della Commissione

del 3 settembre 2002

che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE

[notificata con il numero C(2002) 3293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del rispettivo periodo di validità per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 98/634/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto(2) per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione, già prorogato dalla decisione 2001/540/CE della Commissione(3), e la definizione del gruppo di prodotti.

(5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quinquennale.

(6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore a diciotto mesi, i nuovi criteri previsti dalla presente decisione e i criteri stabiliti dalla decisione 98/634/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto o hanno richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i materassi da letto devono rientrare nel gruppo di prodotti "materassi da letto" definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il gruppo di prodotti "materassi da letto" comprende:

a) i materassi da letto come definiti al paragrafo 2;

b) la schiuma di lattice per materassi da letto;

c) la schiuma di poliuretano per materassi da letto.

2. Per "materassi da letto" si intendono i prodotti che offrono una superficie per coricarsi, costituiti da un involucro di tessuto resistente imbottito di materiali, e che possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto.

Rientrano in questa definizione i materassi a molle con intelaiatura, da intendersi come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura e poste su un telaio rigido, inseribili in una struttura letto o a sé stanti, abbinate con materassini non destinati ad essere utilizzati separatamente.

Sono esclusi i materassi ad aria ed i materassi ad acqua.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "materassi da letto" è "014".

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 98/634/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 gennaio 2004."

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o settembre 2002 al 31 agosto 2007.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo di prodotti "materassi da letto" che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o settembre 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 gennaio 2004.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo di prodotti "materassi da letto" che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o settembre 2002 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 98/634/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2004.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 302 del 12.11.1998, pag. 31.

(3) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 50.

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

- limitare l'uso di composti ecotossici,

- limitare il livello di residui tossici,

- promuovere prodotti più durevoli.

I vari criteri sono fissati ad un livello tale da favorire l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai materassi da letto a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

I rapporti di prova sono predisposti da laboratori indipendenti. Gli organismi competenti ad esaminare la domanda possono tuttavia accettare in via eccezionale rapporti provenienti da laboratori interni all'impresa richiedente, purché adeguatamente accreditati.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

NB:

sono previsti criteri specifici per i seguenti materiali: schiuma di lattice, schiuma di poliuretano, filo metallico e molle, fibre di cocco, legno, tessuti e fibre tessili. Sono ammessi anche altri materiali, per i quali non sono previsti criteri specifici. I criteri specifici per la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le fibre di cocco si applicano solo se questi materiali costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sui materiali che compongono i materassi.

CRITERI

1. Schiuma di lattice

NB:

i criteri di seguito riportati si applicano solo se la schiuma di lattice costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.

a)

>SPAZIO PER TABELLA>

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: campione macinato estratto secondo la norma DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtratura con filtro a membrana di 0.45 μm. Analisi mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

b) Formaldeide: la concentrazione di formaldeide misurata secondo il metodo EN ISO 14184-1 non deve essere superiore a 30 ppm; se misurata con il metodo in camera di prova, non deve essere superiore a 0,01 mg/m3.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova basato sul metodo EN ISO 14184-1. Campione di 1 g con 100 g di acqua scaldata a 40 °C per un'ora. Analisi della formaldeide in estratto con acetilacetone, fotometrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il metodo in camera di prova di emissione ENV 13419-1, in combinazione con il metodo EN ISO 16000-3 o VDI 3484-1 per il campionamento e l'analisi dell'aria. Il campione va prelevato entro una settimana dalla produzione della schiuma. Imballaggio del campione: chiusura ermetica, individuale, in foglio di alluminio e foglio di PE. Condizionamento: il campione imballato deve essere conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, poi viene tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Condizioni di prova: il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici devono essere quelli previsti dalla norma ENV 13419-1; per la comparazione dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area (q = n/l) deve essere pari a 1; il tasso di aerazione deve essere compreso tra lo 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria deve iniziare 24 ore dopo il caricamento della camera e terminare non oltre 30 ore dopo il caricamento.

c) Composti organici volatili (COV): la concentrazione di COV non deve essere superiore a 0,5 mg/m3. In questo contesto, per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: metodo in camera di prova [alle stesse condizioni previste nel criterio 1b) per la formaldeide] in combinazione con il metodo DIN ISO 16000-6 per il campionamento e l'analisi dell'aria.

d) Coloranti, pigmenti, ritardanti di fiamma: i coloranti, i pigmenti e i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere conformi ai corrispondenti criteri previsti dalla decisione 2002/371/CE della Commissione, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE(1), di seguito elencati:

Impurità nei coloranti

Impurità nei pigmenti

Tinture con mordenti al cromo

Coloranti azoici

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Ritardanti di fiamma

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il non utilizzo di queste sostanze, o attenersi ai corrispondenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti dalla decisione 2002/371/CE.

e) Coloranti a complesso metallico: non è consentito l'uso di coloranti a complesso metallico a base di rame, piombo, cromo o nichel.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il non utilizzo di queste sostanze.

f) Clorofenoli: la concentrazione di clorofenoli (sali ed esteri) non deve essere superiore a 0,1 ppm, ad eccezione dei monoclorofenoli e dei diclorofenoli (sali ed esteri), la cui concentrazione non deve essere superiore a 1 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: macinatura di un campione di 5 g, estrazione del clorofenolo o del suo sale sodico. Analisi mediante gascromatografia (GC), rilevazione con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD).

g) Butadiene: la concentrazione di butadiene non deve essere superiore a 1 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: macinatura e pesatura del campione. Campionamento mediante campionatore "headspace". Analisi mediante gascromatografia, rilevazione col metodo a ionizzazione di fiamma.

h) Nitrosamine: la concentrazione di N-nitrosamine misurata con il metodo in camera di prova non deve essere superiore a 0,001 mg/m3.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: metodo in camera di prova [alle stesse condizioni previste nel criterio 1 b) per la formaldeide] in combinazione con il metodo ZH 1/120.23 (o equivalente) dell'Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften per il campionamento e l'analisi dell'aria.

2. Schiuma di poliuretano (PUR)

NB:

i criteri di seguito riportati si applicano solo se la schiuma di poliuretano costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.

a) Metalli pesanti estraibili: la schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice al criterio 1 a).

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato nel criterio 1 a).

b) Formaldeide: la schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice al criterio 1 b).

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato nel criterio 1 b).

c) Composti organici volatili (COV): la schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice al criterio 1 c).

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato nel criterio 1 c).

d) Coloranti, pigmenti, ritardanti di fiamma: la schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice al criterio 1 d).

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato nel criterio 1 d).

e) Coloranti a complesso metallico: la schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice al criterio 1 e).

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato nel criterio 1 e).

f) Composti organostannici: non è consentito l'impiego di stagno in forma organica (stagno legato a un atomo di carbonio).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati composti organostannici. Non è obbligatorio eseguire test, ma nel caso in cui siano effettuati (ad esempio a fini di verifica o controllo) occorre utilizzare il seguente metodo: qualsiasi metodo che misuri specificamente i composti organostannici senza misurare la presenza di composti di stagno inorganico, come l'ottato di stagno.

g) Agenti schiumogeni: i CFC, HCFC, HFC o il cloruro di metilene non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari. Tuttavia è consentito l'uso del cloruro di metilene come agente schiumogeno ausiliario contemporaneamente all'applicazione di ritardanti di fiamma in polvere.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati agenti schiumogeni. In caso di impiego di cloruro di metilene, il richiedente deve dichiarare che l'uso di questa sostanza è avvenuto contemporaneamente all'applicazione di ritardanti di fiamma in polvere, e fornire informazioni in merito.

3. Filo metallico e molle

a) Sgrassatura: se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici, deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire apposita dichiarazione.

b) Galvanizzazione: la superficie delle molle non deve essere coperta da uno strato metallico galvanico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire apposita dichiarazione.

4. Fibre di cocco

NB:

i criteri di seguito riportati si applicano solo se le fibre di cocco costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.

Se il materiale in fibra di cocco è gommato, esso deve essere conforme ai criteri applicabili alla schiuma di lattice.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state usate fibre di cocco gommate, o fornire i rapporti di prova specificati nel criterio relativo alla schiuma di lattice.

5. Materiale in legno

a) Pannelli truciolari: la formaldeide contenuta nei pannelli truciolari non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità 1 secondo la norma EN 312-1.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati pannelli truciolari o fornire i rapporti di prova previsti dalla norma EN 312-1.

b) Pannelli di fibre: la formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità A secondo la norma EN 622-1.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati pannelli di fibre o fornire i rapporti di prova previsti dalla norma EN 622-1.

6. Prodotti tessili (fibre e tessuti)

Tutti i tessuti e le fibre tessili (ad eccezione dei filati per cucito) devono rispettare tutti i relativi criteri previsti dalla decisione 2002/371/CE, che stabilisce i criteri ecologici per i prodotti tessili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata che dimostri che le fibre e i tessuti hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica, o la documentazione dettagliata prevista dalla decisione 2002/371/CE (rapporti di prova, dichiarazioni, ecc.), che consenta la concessione del marchio.

7. Colle

a) Composti organici volatili (COV): le colle impiegate devono contenere composti organici volatili (COV) in misura inferiore al 10 % in peso. Questo criterio non si applica alle colle impiegate per le riparazioni occasionali. In questo contesto, per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che le colle impiegate sono conformi a questo criterio, accompagnata da documenti giustificativi.

b) Benzene e clorobenzene: le colle impiegate non devono contenere benzene né clorobenzene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che le colle impiegate sono conformi a questo criterio, accompagnata da documenti giustificativi.

8. Durata

a) Perdita di spessore: la perdita di spessore deve essere inferiore a 20 mm.

b) Perdita di durezza: la perdita di durezza (Hs) deve essere inferiore al 20 %.

Valutazione e verifica [sia per a) che per b)]: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo EN 1957. Le perdite di spessore e di durezza si riferiscono alla differenza tra le misure effettuate all'inizio (a 100 cicli) e alla fine (dopo 30000 cicli) del test di durata.

9. Informazioni da riportare sull'imballaggio

Sull'imballaggio deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel, consultare il sito http://europa.eu.int/ecolabel."

"Per sapere come disfarsi correttamente del vecchio materasso, consultare il comune di residenza."

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio e delle informazioni fornite con il prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.

10. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: "Uso limitato di sostanze nocive

Lunga durata dimostrata".

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.

(1) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.