32002D0716

2002/716/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2001, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione dello Yorkshire and the Humber interessata dall'obiettivo 2 nel Regno Unito [notificata con il nuncio C(2001) 796]

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 09/09/2002 pag. 0097 - 0099


Decisione della Commissione

del 28 marzo 2001

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione dello Yorkshire and the Humber interessata dall'obiettivo 2 nel Regno Unito

[notificata con il nuncio C(2001) 796]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2002/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato previsto all'articolo 147 del trattato, del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei documenti unici di programmazione.

(2) L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro possa presentare alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, un piano di sviluppo sotto forma di progetto di documento unico di programmazione il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del regolamento medesimo.

(3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione, sulla base del piano di sviluppo regionale presentato dagli Stati membri nel quadro del partenariato definito all'articolo 8 dello stesso regolamento, adotta una decisione sul documento unico di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e conformemente alle procedure previste agli articoli da 48 a 51.

(4) Il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione, in data 14 aprile 2000, un progetto di documento unico di programmazione considerato ricevibile per la regione dello Yorkshire and the Humber nell'ambito dell'obiettivo 2, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e che beneficia del sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale progetto di documento unico di programmazione comprende gli elementi di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari prescelti nonché indicazioni relative alla partecipazione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano.

(5) Conformemente all'articolo 52, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999, poiché il provvedimento considerato ricevibile è stato trasmesso alla Commissione tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2000, la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è fissata al 1o gennaio 2000. Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999, è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissione delle spese.

(6) Il documento unico di programmazione è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato.

(7) La Commissione ha accertato che il documento unico di programmazione è stato definito conformemente al principio dell'addizionalità.

(8) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti.

(9) La BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999; essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di tale documento conformemente alle disposizioni statutarie che disciplinano tale organismo.

(10) La partecipazione finanziaria della Comunità disponibile per l'insieme del periodo e la sua ripartizione annuale sono definite in euro. La ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili. conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità è già stata oggetto di un'indicizzazione pari al 2 % annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(11) Al fine di tenere conto del ritmo di realizzazione in loco degli assi prioritari del documento unico di programmazione, la ripartizione degli importi fra gli assi prioritari deve poter essere adeguata, in accordo con lo Stato membro interessato, in funzione delle necessità, entro un limite prestabilito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione dello Yorkshire and the Humber nell'ambito dell'obiettivo 2 nel Regno Unito per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 per le zone interessate dal sostegno transitorio e dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 per le zone pienamente ammissibili.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il documento unico di programmazione comprende i seguenti elementi:

a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta dei Fondi strutturali comunitari e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici quantificati; la valutazione ex ante dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, e la coerenza degli assi prioritari con le politiche economiche, sociali e regionali nonché la strategia per lo sviluppo dell'occupazione del Regno Unito; gli assi prioritari in questione sono i seguenti:

- una nuova agenda dell'imprenditoria,

- eliminazione degli ostacoli alla concorrenza,

- sostegno al rinnovamento economico e sociale guidato dalle comunità,

- sfruttamento dei benefici economici della diversità,

- un partenariato per gli investimenti nell'ambito dell'obiettivo 2,

- assistenza tecnica;

b) una descrizione sintetica delle misure previste per l'attuazione degli assi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato;

c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR, del FSE, della BEI e degli altri strumenti finanziari e indicando separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e privati previsti dallo Stato membro. Il totale della partecipazione del FESR e del FSE prevista annualmente per il documento unico di programmazione è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;

d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione nonché il ricorso a sovvenzioni globali, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare il ruolo del comitato di sorveglianza e le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza;

e) la verifica ex ante del rispetto dell'addizionalità e le informazioni relative alla trasparenza dei flussi finanziari;

f) l'indicazione delle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione dell'intervento.

2. Il piano finanziario indicativo precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 1420321000 milioni di EUR per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite a titolo della partecipazione dei Fondi strutturali pari a 517,840 milioni di EUR.

Il fabbisogno finanziario nazionale risultante, pari a 592,391 milioni di EUR per il settore pubblico e 310,090 milioni di EUR per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di credito.

Articolo 3

1. La partecipazione dell'insieme dei Fondi strutturali concessi a titolo del presente documento unico di programmazione ammonta a un totale di 517,840 milioni di EUR. Le modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativa ai diversi assi prioritari che fanno parte del documento unico di programmazione, sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione.

2.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Durante l'esecuzione del piano di finanziamento, l'importo (per l'intero periodo) dei costi totali o della partecipazione dei Fondi relativo ad un asse prioritario può essere oggetto di adeguamento, in accordo con lo Stato membro, entro un limite del 25 % della partecipazione totale dei Fondi al documento unico di programmazione o di una percentuale più elevata, a condizione che l'importo non superi 30 milioni di EUR e che sia rispettata la partecipazione totale dei Fondi indicata al paragrafo 1.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, oggetto del presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione. La presentazione da parte dello Stato membro della domanda d'intervento, del complemento di programmazione o di una domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Di fatto, il cofinanziamento comunitario degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato, ad eccezione di quelli conformi alla norma de minimis e degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione, quali decisi dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato a certe categorie di aiuti orizzontali(2). In assenza di una tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono aiuti illegali (le cui conseguenze sono definite dal regolamento procedurale degli aiuti di Stato) e il loro cofinanziamento sarà trattato come un'irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Di conseguenza, le domande di pagamento intermedie e finali descritte all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che comportano il finanziamento di aiuti nuovi o modificati secondo la definizione del regolamento procedurale degli aiuti, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, fino alla loro notifica e approvazione formale da parte della Commissione.

Articolo 5

La data d'inizio dell'ammissibilità della spesa è il 1o gennaio 2000. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2007 per le zone interessate dal sostegno transitorio e al 31 dicembre 2008 per le zone pienamente ammissibili. Tale data è prorogata al 30 aprile 2008 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo 9, lettera l), del regolamento (CE) n. 1260/1999 nelle zone interessate dal sostegno transitorio e al 30 aprile 2009 per gli stessi enti nelle zone pienamente ammissibili.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.