32002D0658

2002/658/CE: Decisione della Commissione, del 14 agosto 2002, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive acido benzoico, carvone, mepanipyrim, oxadiargyl e trifloxystrobin (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3048]

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2002 pag. 0037 - 0038


Decisione della Commissione

del 14 agosto 2002

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive acido benzoico, carvone, mepanipyrim, oxadiargyl e trifloxystrobin

[notificata con il numero C(2002) 3048]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/658/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/37/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 1998 la Germania ha ricevuto dalla società Menno Chemie Vertriebsgesellschaft mbH una domanda concernente l'inclusione della sostanza attiva acido benzoico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 98/676/CE della Commissione(3) ha confermato che il fascicolo risultava completo e si poteva quindi ritenere, in linea di massima, conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti all'allegato II e all'allegato III della direttiva.

(2) Nel marzo 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Luxan BV un'analoga domanda concernente il carvone. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 1999/610/CE della Commissione(4).

(3) Nell'ottobre 1997 l'Italia ha ricevuto dalla società Kumiai Chemical Industry Co. Ltd un'analoga domanda concernente il mepanipyrim. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 98/676/CE.

(4) Nel giugno 1997 l'Italia ha inoltre ricevuto dalla società Rhone Poulenc Agro Spa (oggi Bayer Crop Sciences) un'analoga domanda concernente l'oxadiargyl. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 98/398/CE della Commissione(5).

(5) Nel gennaio 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Novartis Crop Protection UK Ltd (oggi Syngenta) un'analoga domanda concernente il trifloxystrobin. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 1999/43/CE della Commissione(6).

(6) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(7) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri designati come relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di relazione di valutazione il 12 dicembre 2000 per l'acido benzoico, il 16 ottobre 2000 per il carvone, il 12 luglio 2000 per il mepanipyrim, il 20 luglio 1999 per l'oxadiargyl e il 19 settembre 2000 per il trifloxystrobin.

(8) Non sarà possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro il periodo stabilito nelle rispettive decisioni di completezza, poiché è ancora in corso il loro esame dopo la presentazione dei progetti di relazione di valutazione da parte degli Stati membri relatori.

(9) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico, carvone, mepanipyrim, oxadiargyl e trifloxystrobin, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 117 del 4.5.2002, pag. 10.

(3) GU L 317 del 26.11.1998, pag. 47.

(4) GU L 242 del 14.9.1999, pag. 29.

(5) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.

(6) GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.