2002/639/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 06/08/2002 pag. 0022 - 0023
Decisione del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (2002/639/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare articolo 308, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) La Commissione ha consultato, prima di presentare la proposta, il Comitato economico e finanziario. (2) L'Ucraina sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato. (3) L'Ucraina, da una parte, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall'altra, hanno concluso un accordo di partenariato e di cooperazione che contribuirà allo sviluppo di un pieno rapporto di collaborazione. (4) La centrale nucleare di Cernobyl è stata chiusa nel dicembre 2000 in linea con quanto convenuto dalle autorità ucraine, dai paesi del G7 e dall'Unione europea in un memorandum d'intesa sottoscritto il 21 dicembre 1995. (5) Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato nel settembre 1998 un "Extended Fund Facility" (EFF) per l'Ucraina di circa 2,3 miliardi di USD, successivamente aumentata a circa 2,6 miliardi di USD a sostegno di un programma economico per il periodo luglio 1998-giugno 2001. Nel dicembre 2000 l'FMI ha prorogato all'agosto 2002 la durata di tale accordo finanziario. Dal 1998 la Banca mondiale fornisce un considerevole sostegno agli sforzi di riforma dell'Ucraina e ha approvato tra l'altro nel settembre 1998 un prestito di 300 milioni di USD ("Financial Sector Adjustment Loan" - FSAL). Si prevede che la Banca mondiale continuerà a fornire un considerevole sostegno finanziario all'Ucraina nei prossimi anni anche con l'approvazione di vari prestiti per l'aggiustamento. (6) I membri del Club di Parigi hanno deciso nel luglio 2001 di ridefinire le scadenze dei debiti dell'Ucraina. (7) Con le decisioni 94/940/CE(3), 95/442/CE(4) e 98/592/CE(5) il Consiglio ha approvato la concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo totale fino a 435 milioni di EUR a sostegno di precedenti programmi macroeconomici. (8) Le circostanze che giustificavano la concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina conformemente alla decisione 98/592/CE sono mutate e tale decisione, nonché i fondi di assistenza non erogati, devono essere ora sostituiti. (9) Nell'ambito del programma attuale è richiesta tuttavia un'assistenza ufficiale supplementare della Comunità al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti, consolidare la situazione delle riserve e facilitare il necessario adeguamento strutturale del paese. (10) È opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione. (11) Il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308, DECIDE: Articolo 1 1. La Comunità concede all'Ucraina un prestito a lungo termine per un capitale massimo di 110 milioni di EUR, con una scadenza massima di 15 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve del paese ed incoraggiare l'attuazione delle necessarie riforme strutturali. 2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari che verranno messi a disposizione dell'Ucraina sotto forma di prestito. 3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e l'Ucraina. Articolo 2 1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Ucraina le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3. 2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica dell'Ucraina sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte. Articolo 3 1. Il prestito è messo a disposizione dell'Ucraina in almeno due quote. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, la prima quota è svincolata subordinatamente all'ottenimento da parte dell'Ucraina di risultati soddisfacenti nel programma macroeconomico concordato con l'FMI nel quadro dell'attuale EFF o di un successivo accordo riguardo alla quota superiore di credito. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 la quota o le quote seguenti sono svincolate subordinatamente al proseguimento soddisfacente degli accordi di cui al paragrafo 1 e almeno tre mesi dopo lo svincolo della quota precedente. 3. I fondi sono versati alla Banca Nazionale dell'Ucraina. Articolo 4 1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui all'articolo 1 comportano identica data di valuta e non danno luogo a trasformazioni di scadenza, né all'assunzione di rischi di cambio o di tasso d'interesse o di altri rischi commerciali da parte della Comunità. 2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà. 3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano una riduzione del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni. 4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina. 5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Articolo 5 Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Articolo 6 La decisione 98/592/CE è abrogata. Articolo 7 La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 366. (2) Parere reso il 15 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 366 del 31.12.1994, pag. 32. (4) GU L 258 del 28.10.1995, pag. 63. (5) GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45.