32002D0634

2002/634/CE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, recante modifica della decisione 2001/76/CE per quanto riguarda i crediti all'esportazione relativi alle navi

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 03/08/2002 pag. 0016 - 0019


Decisione del Consiglio

del 22 luglio 2002

recante modifica della decisione 2001/76/CE per quanto riguarda i crediti all'esportazione relativi alle navi

(2002/634/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte dell'intesa sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno conclusa nel quadro dell'OCSE, in appresso denominata "l'intesa".

(2) A norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno(1), gli orientamenti contenuti nell'intesa allegata alla decisione si applicano nella Comunità.

(3) I partecipanti all'intesa, di concerto con i partecipanti al gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE sulla costruzione navale, hanno deciso di aggiornare gli orientamenti specifici in materia di crediti all'esportazione applicabili al settore, definiti nell'allegato I dell'intesa. I partecipanti all'intesa hanno approvato in sede di OCSE il nuovo accordo settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle navi.

(4) L'intesa continua ad applicarsi alle navi non contemplate dall'accordo settoriale, nonché alle navi coperte dall'accordo settoriale quando quest'ultimo non preveda disposizioni specifiche.

(5) Occorre quindi modificare in tal senso la decisione 2001/76/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/76/CE è così modificato:

1) All'articolo 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) Navi

L'intesa si applica alle navi non contemplate dall'accordo settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle navi, adottato da tutti i partecipanti all'intesa come allegato all'intesa (allegato I). Per i partecipanti all'accordo settoriale, l'intesa si applica alle navi contemplate dall'accordo settoriale, ma quando l'accordo settoriale, che completa l'intesa, comporta una disposizione corrispondente, tale accordo prevale sull'intesa."

2) All'articolo 49, lettera a), il punto 4 è soppresso.

3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1.

(TRADUZIONE)

ALLEGATO

"ALLEGATO I

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

CAPITOLO I

AMBITO DELL'INTESA SETTORIALE

1. Partecipazione

I partecipanti alla presente intesa settoriale sono Australia, Comunità europea (che comprende i seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), Giappone, Corea, Norvegia, Polonia e Slovacchia.

2. Campo di applicazione

La presente intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:

2.1. Navi d'alto mare nuove di almeno 100 tl adibite al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 Kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L'intesa settoriale non si applica alle navi da guerra. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nel campo d'applicazione dell'intesa settoriale. Tuttavia, qualora sorgessero problemi nel settore dei crediti all'esportazione per tali strutture, i partecipanti all'intesa settoriale (in prosieguo "i partecipanti"), previa domanda, debitamente giustificata, di qualsiasi partecipante, possono decidere che l'intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti.

2.2. Trasformazioni di navi. Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d'alto mare di oltre 1000 tl, a condizione che le operazioni di conversione implichino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione.

2.3. i) Benché le imbarcazioni di tipo hovercraft non rientrino nel campo di applicazione dell'intesa settoriale, i partecipanti possono concedere crediti all'esportazione di tali imbarcazioni a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell'intesa settoriale. I partecipanti si impegnano a ricorrere con moderazione a questa possibilità e a non applicare tali condizioni di credito nei casi in cui è accertato che non esistono offerte concorrenziali secondo le condizioni dell'intesa.

ii) Ai fini dell'intesa settoriale, si intende per hovercraft un veicolo anfibio di almeno 100 t sostenuto interamente dall'aria espulsa dal veicolo che forma una camera in pressione tra un bordo flessibile lungo il margine esterno del veicolo e il terreno o la superficie sottostante, che è spinto e governato da eliche o da getti d'aria provenienti da ventilatori o dispositivi analoghi.

iii) Rimane inteso che la concessione di crediti all'esportazione a condizioni equivalenti a quelle fissate nella presente intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi si limita alle imbarcazioni di tipo hovercraft utilizzate per le rotte marittime e non terrestri, escluse le rotte terrestri per raggiungere i terminal situati ad una distanza massima di un chilometro dal mare.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

3. Periodo di rimborso massimo

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.

4. Pagamenti in contanti

I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 per cento del prezzo del contratto.

5. Rimborso del capitale

Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.

6. Premio minimo

Le disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai partecipanti della presente intesa settoriale.

7. Sostegno

I partecipanti che intendano fornire sostegno devono, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un'impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l'accordo del suo governo.

CAPITOLO III

PROCEDURE

8. Notifica

A fini di trasparenza ogni partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di pubblico sostegno e i mezzi di attuazione della presente intesa, compresi i regimi in vigore.

9. Revisione

a) La presente intesa viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai partecipanti all'accordo.

b) Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l'accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione del carattere dell'industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all'accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all'opportuno coordinamento tra loro.

c) Qualora i partecipanti all'accordo adottino una decisione di modifica dell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all'accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i partecipanti all'accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai partecipanti all'accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere i problemi in questione. Se i due gruppi non riescono a raggiungere un accordo, il punto di vista dei partecipanti relativamente all'applicazione delle modifiche alla costruzione navale prevale.

d) Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale, la presente intesa settoriale cessa di essere applicabile per i partecipanti che sono giuridicamente tenuti ad applicare l'intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi del 1994 [C/WP6(94)6]. Tali partecipanti procederanno immediatamente ad una revisione al fine di conformare l'intesa del 1994 alla presente intesa settoriale.

Appendice

IMPEGNI RELATIVI AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

In aggiunta ai prossimi lavori menzionati nell'accordo, i partecipanti convengono di:

a) compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell'accordo;

b) effettuare una revisione delle disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale;

c) discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l'inclusione di altre norme sui tassi d'interesse minimi, compresi uno speciale CIRR e tassi variabili;

d) discutere l'applicabilità di rate annue per il rimborso del capitale."